N NORME. red.it

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale. (16G00169)

Annesso

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(Articolo 39, comma 1, lettera c))


«Allegato I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO DI INFRAZIONI GRAVI



».


N. Infrazione grave Punti
1 Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite. Violazione degli obblighi previsti dalle pertinenti norme europee e nazionali in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee. (Articolo 10, comma 1, lettere o) e p), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). 3
2 Pesca con attrezzi o strumenti vietati dalle pertinenti disposizioni europee e nazionali o non espressamente permessi. (Articolo 10, comma 1, lettera h), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). 4
3 Falsificazione, occultamento od omissione di marcatura, identita' o contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca. (Articolo 10, comma 1, lettera n), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). 5
4 Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale. (Articolo 10, comma 1, lettera s), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). 5
5 Detenzione, sbarco e trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. Trasporto, commercializzazione e somministrazione di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore. Trasporto, commercializzazione e somministrazione per consumo umano diretto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, soggette all'obbligo di sbarco. (Articolo 10, comma 2, lettere a) e b), e comma 4, del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 56, paragrafo 1, e con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). 5
6 Esercizio della pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, in violazione delle misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione. (Articolo 7, comma 1, lettera e), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). 5
7 Pesca con unita' iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validita' o di un'autorizzazione in corso di validita'. (Articolo 10, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). 7
8 Pesca in zone e tempi vietati dalla normativa europea e nazionale. (Articolo 10, comma 1, lettera b), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). 6
9 Pesca diretta di uno stock ittico per il quale e' previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito. (Articolo 10, comma 1, lettera g), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1005/2008, del Consiglio del 29 settembre 2008). 6
10 Pesca diretta di stock ittici per i quali la pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi. (Articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). 7
11 Pesca, detenzione, trasbordo, sbarco, trasporto e commercializzazione delle specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore. (Articolo 7, comma 1, lettera a), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) ed i), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). 7
12 Intralcio all'attivita' posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni nel rispetto delle pertinenti disposizioni europee e nazionali. (Articolo 10, comma 1, lettera t), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). 7
13 Operazioni di trasbordo o partecipazione a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/ 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi. (Articolo 10, comma 1, lettera q), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). 7
14 Utilizzo di un peschereccio privo di nazionalita' e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente. (Articolo 10, comma 1, lettera r), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, con l'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), e con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008). 7
15 Violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco*. (Articolo 10, comma 1, lettera aa), del presente decreto, in combinato disposto con l'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), e con l'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, come modificati dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015. * Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015. 3