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Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. (16G00159)

Art. 13.

Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi
1. La permanenza all'estero del personale delle Forze armate e di polizia a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.
Note all'art. 13: - Il testo dell' e' il seguente: «La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma.». - Il (Attuazione dell' , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2010.