Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. (16G00080)
Protocollo-art. II
Articolo II
La seguente nuova lettera viene inserita nel Protocollo aggiuntivo:
" e-bis) che, per quanto concerne l'articolo 27:
(1) lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni;
(2) le autorita' fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorita' fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 27 della Convenzione:
(i) l'identita' della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta,
(ii) il periodo di tempo oggetto della domanda,
(iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonche' indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto,
(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,
(v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
(3) il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il piu' ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non e' verosimile; sebbene il numero (2) preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», i punti da (i) a (v) del numero (2) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» puo' essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralita' di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti);
(4) lo scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo di informazioni tra le parti dovranno essere oggetto di strumenti giuridici separati;
(5) nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.".