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Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. (15G00215)

Art. 20


Articolo 20


Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore

1. Il Comitato e' competente esclusivamente con riferimento a violazioni di qualsiasi diritto enunciato nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse dallo Stato parte successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Se uno Stato diviene parte del presente Protocollo dopo l'entrata in vigore dello stesso, gli obblighi di tale Stato nei confronti del Comitato riguarderanno esclusivamente le violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli opzionali, commesse successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato interessato.