Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009. (15G00109)
Art. 6
Art. 6.
Ove non diversamente previsto in questo Accordo, una persona che svolge un'attivita' subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente sara' esclusivamente soggetta alla legislazione di quello Stato contraente.
Ove non diversamente previsto in questo Accordo, una persona che svolge un'attivita' subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato contraente sara' esclusivamente soggetta alla legislazione di quello Stato contraente.