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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri. (15G00106)

Accordo-art. 7


Art. 7.
Coerenza nell'applicazione della normativa FATCA
alle giurisdizioni partner

1. All'Italia e' riconosciuto il beneficio di tutte le condizioni piu' favorevoli ai sensi dell'articolo 4 o dell'Allegato 1 del presente Accordo relativamente all'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane se concesse ad un'altra giurisdizione partner in virtu' della conclusione di un accordo bilaterale a norma del quale l'altra giurisdizione partner si impegna ad assumere i medesimi obblighi dell'Italia di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, ed e' soggetta agli stessi termini e alle stesse condizioni indicati nei medesimi nonche' negli articoli da 5 a 9 dell'Accordo.
2. Gli Stati Uniti notificano all'Italia eventuali condizioni piu' favorevoli e applicano automaticamente tali condizioni piu' favorevoli ai sensi del presente Accordo come se fossero specificate nell'Accordo stesso e aventi efficacia a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo comprendente le condizioni piu' favorevoli.