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Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013. (15G00092)

Art. 7

Articolo 7

Informazioni alla persona condannata

1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Trattato deve essere informata dalla Parte di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dalla Parte di Condanna o dalla Parte di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento e deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte.