Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013. (15G00092)
Art. 7
Articolo 7
Informazioni alla persona condannata
1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Trattato deve essere informata dalla Parte di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dalla Parte di Condanna o dalla Parte di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento e deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte.
Informazioni alla persona condannata
1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Trattato deve essere informata dalla Parte di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dalla Parte di Condanna o dalla Parte di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento e deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte.