Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. (15G00101)
Art. 13
Art. 13.
Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati
Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:
a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
b) la gravita' dei diversi reati;
c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
d) la nazionalita' ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
e) le rispettive date di presentazione delle richieste;
f) la possibilita' di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.
Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati
Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente e da uno o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, lo Stato Richiesto, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso; in particolare:
a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
b) la gravita' dei diversi reati;
c) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
d) la nazionalita' ed il luogo abituale di residenza della persona richiesta;
e) le rispettive date di presentazione delle richieste;
f) la possibilita' di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.