Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013. (15G00074)
Accordo del 20 aprile 1959-art. 2
Art. 2.
Esecuzione e rinvio dell'esecuzione
della richiesta di assistenza
1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta osserva le formalita' indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e da' esecuzione alla richiesta il piu' rapidamente possibile, tenendo conto dei termini indicati dalla Parte Richiedente.
2. Qualora la Parte Richiesta non possa dare esecuzione alla domanda di assistenza secondo le formalita' o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorita' della Parte Richiesta informa prontamente le autorita' della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali puo' essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine, le Autorita' indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute.
3. Se la richiesta di assistenza interferisce con un procedimento penale in corso nel proprio Stato, la Parte Richiesta puo' rinviarne l'esecuzione, dandone comunicazione alla Parte Richiedente.
Esecuzione e rinvio dell'esecuzione
della richiesta di assistenza
1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta osserva le formalita' indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e da' esecuzione alla richiesta il piu' rapidamente possibile, tenendo conto dei termini indicati dalla Parte Richiedente.
2. Qualora la Parte Richiesta non possa dare esecuzione alla domanda di assistenza secondo le formalita' o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorita' della Parte Richiesta informa prontamente le autorita' della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali puo' essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine, le Autorita' indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute.
3. Se la richiesta di assistenza interferisce con un procedimento penale in corso nel proprio Stato, la Parte Richiesta puo' rinviarne l'esecuzione, dandone comunicazione alla Parte Richiedente.