Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008. (15G00028)
Art. 13
Art. 13.
Misure di clemenza
1. Entrambe le Parti potranno concedere l'amnistia, l'indulto o la grazia, in conformita' con le rispettive disposizioni normative interne.
2. Quando ricevera' comunicazione dell'avvenuta concessione dell'amnistia, dell'indulto o della grazia ad opera della Parte mittente, la Parte ricevente adottera' immediatamente le misure necessarie per darvi esecuzione.