Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalita' organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012. (15G00013)
Art. 7
Articolo 7
Riunioni e consultazioni
1. Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, analizzare e migliorare la cooperazione.
2. Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Turchia.
Riunioni e consultazioni
1. Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, analizzare e migliorare la cooperazione.
2. Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Turchia.