Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012. (14G00101)
Art. 1
BLUE MED FAB State Level Agreement
TRADUZIONE NON UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA
Versione 1.0
12 ottobre 2012
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL BLOCCO FUNZIONALE DI SPAZIO AEREO (FAB) BLUE MED
TRA
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DI MALTA.
--------
Preambolo
Il Governo della Repubblica di Cipro;
il Governo della Repubblica ellenica;
il Governo della Repubblica italiana;
e
il Governo della Repubblica di Malta;
VISTA la normativa dell'Unione europea sui Cielo Unico Europeo (Single European Sky-SES), per le rilevanti norme di attuazione e la dichiarazione da parte degli Stati membri dell'UE sulle questioni militari relative al Cielo Unico Europeo (SES);
CON L'AUSPICIO di migliorare gli attuali standard di sicurezza ATM / ANS e di raggiungere un' ottimale efficacia, efficienza e capacita' della gestione del Traffico Aereo Europeo, riducendo l'impatto ambientale sullo spazio aereo di propria responsabilita', come richiesto dalla normativa SES;
CONSIDERANDO che gli obiettivi del Cielo Unico Europeo devono essere raggiunti attraverso la creazione di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB), con i servizi di navigazione aerea basati sulle prestazioni ed ottimizzati al fine di stabilire una cooperazione avanzata tra i fornitori di servizi di navigazione aerea;
ESPRIMENDO la loro volonta' di cooperare in egual misura per l'attuazione del SES con l'intento di fornire benefici per gli utenti dello spazio aereo;
RICONOSCENDO che la conclusione di un accordo riguardante l'istituzione e l'attuazione di BLUE MED non pregiudichera' i diritti esclusivi degli Stati membri in materia di sovranita' sullo spazio aereo al di sopra dei propri territori e le prerogative in materia di sicurezza e di difesa nazionale nello spazio aereo di propria responsabilita' in conformita' agli accordi ICAO relativi alla navigazione aerea regionale;
CONSIDERANDO che un approccio piu' integrato che promuova e favorisca la cooperazione civile e militare nella gestione del traffico aereo sarebbe di beneficio per l'attuazione degli obiettivi FAB;
CON L'AUSPICIO, in accordo alla normativa sul Cielo Unico Europeo (Single European Sky-SES), di allargare la partecipazione al FAB BLUE MED, coinvolgendo altri paesi limitrofi che non siano Stati membri dell'UE nell'ambito del pertinente acquis comunitario e del contesto normativo SES, cosi' come specificato nei fondamenti giuridici per l'attuazione dell'approccio FAB e nei requisiti d'accesso, convenuti nei rispettivi accordi dei partner associati BLUE MED;
CONSIDERANDO che la relazione di fattibilita' del FAB BLUE MED ha dimostrato che l'implementazione del FAB proposto, oltre ad essere realizzabile e conveniente in termini di costi, prevede di portare miglioramenti rilevanti nei settori operativi, ambientali e tecnici, assicurando il mantenimento di un elevato livello di sicurezza;
VISTA la comune dichiarazione di intenti relativa alla creazione di un FAB BLUE MED, siglata a Roma il 4 novembre 2008 dai Ministri dei trasporti degli Stati BLUE MED;
CONSIDERATA la conclusione positiva della fase di definizione;
CONSIDERATO il concetto operativo ed in particolare il concetto di "centro virtuale";
RICONOSCENDO la necessita' di operare in un contest di "Just Culture" come stabilito dalla normativa europea ed internazionale;
CONSIDERANDO che la normativa SES, definisce un quadro delle prestazioni con una definizione degli obiettivi quantificata per garantire una migliore integrazione della fornitura di servizi ed al contempo il rafforzamento della globale funzione di gestione della rete;
CONSIDERANDO che l'efficacia delle missioni militari, la cooperazione ed il coordinamento civile-militare sono di massima importanza per conseguire gli obiettivi di prestazione e che lo schema di prestazioni dovrebbe, fatta salva la normativa sul Cielo Unico Europeo (Single European Sky - SES), tendere a preservare gli interessi essenziali di sicurezza e difesa;
NEL PIENO CONVINCIMENTO che la costituzione del FAB BLUE MED permettera' di raggiungere obiettivi di ottimale efficacia, efficienza e capacita' della rete di gestione del traffico aereo, pur mantenendo un elevato livello di sicurezza nei rispettivi spazi aerei, e riducendo l'impatto ambientale;
CON L'OBIETTIVO di predisporre il contesto legale ed istituzionale per la costituzione ed il funzionamento del FAB BLUE MED con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla normativa Cielo Unico Europeo;
CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Norme generali
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo, salvo diversa indicazione, per qualsiasi termine ed espressione utilizzato nel presente Accordo e nei relativi allegati, la cui definizione non sia gia' prevista nella normativa del Cielo Unico Europeo (Single European Sky-SES), si rimanda alla Convenzione di Chicago del 1944 sull'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Inoltre, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
1. "Accordo": indica il presente accordo con tutti i suoi allegati ed ogni riferimento all'Accordo include un riferimento agli allegati.
2. "Spazio aereo interessato": rappresenta lo spazio aereo sotto la responsabilita' degli Stati Membri in conformita' alla normativa dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO), come definito all'Articolo 3 del presente Accordo.
3. "Partner Associati del FAB BLUE MED ": sono considerati quegli stati limitrofi che hanno concluso un accordo con gli Stati membri BLUE MED, stabilendo termini e condizioni del loro impegno nelle attivita' del FAB nell'ambito del contesto normativo del Cielo Unico Europeo e del relativo acquis comunitario.
4. "BLUE MED FAB Stati membri" o "Stati membri": si intendono gli Stati membri che hanno sottoscritto il presente accordo.
5. "Blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED " o " FAB BLUE MED ": rappresenta il blocco funzionale di spazio aereo costituito dagli Stati membri sulla base del presente accordo.
6. "Convenzione di Chicago" o "Convenzione ICAO": indica la convenzione sull'aviazione civile internazionale, sottoscritta a Chicago il 7 dicembre 1944.
7. "Coordinamento civile/militare": rappresenta la comunicazione tra le componenti civili e militari (umane e/o tecnologiche) necessaria ad assicurare un utilizzo sicuro, efficiente ed armonico dello spazio aereo.
6. "Spazio aereo transfrontaliero" s'intenda una struttura di spazio aereo che si estende al di la' dei confini nazionali e/o oltre i confini delle regioni di informazione di volo (FIR).
9. "Traffico aereo operativo": indica i voli che non rispettano le disposizioni per il traffico aereo generale e per il quale regole e procedure sono state specificate dalle autorita' nazionali competenti.
10. "Concetto Operativo" di BLUE MED: e' definito all'interno del documento "Concept of Operations" (D1.1a Edizione 1,1,22/12/2009), approvato dal BLUE MED Consiglio di Governo.
11. "Aeromobile di Stato": ha il significato assegnato allo stesso dall'Articolo 3 della Convenzione di Chicago.
12. "Regione di Ricerca e Soccorso" o "SRR" rappresenta un'area di dimensioni definite identificata all'interno dei piani di navigazione aerea regionali dell' Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO) associata ad un Centro di Coordinamento e Soccorso (RCC), all'interno della quale sono forniti i servizi di ricerca e soccorso o "SRR".
13. "Normativa del Cielo Unico Europeo " o "normativa SPES": viene utilizzato come denominazione generica per le normative e le procedure applicative e direttive emanate dal Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione nel quadro dell'iniziativa del Cielo Unico Europeo, includendo anche misure emanate dalla Commissione.
14. "Territorio": indica il suolo e le acque territoriali ed il relativo Spazio Aereo sotto la sovranita' di uno Stato Membro in accordo alle leggi internazionali, ivi inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sulla "Law of the Sea" e la relativa normativa nazionale.
TRADUZIONE NON UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA
Versione 1.0
12 ottobre 2012
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL BLOCCO FUNZIONALE DI SPAZIO AEREO (FAB) BLUE MED
TRA
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA DI MALTA.
--------
Preambolo
Il Governo della Repubblica di Cipro;
il Governo della Repubblica ellenica;
il Governo della Repubblica italiana;
e
il Governo della Repubblica di Malta;
VISTA la normativa dell'Unione europea sui Cielo Unico Europeo (Single European Sky-SES), per le rilevanti norme di attuazione e la dichiarazione da parte degli Stati membri dell'UE sulle questioni militari relative al Cielo Unico Europeo (SES);
CON L'AUSPICIO di migliorare gli attuali standard di sicurezza ATM / ANS e di raggiungere un' ottimale efficacia, efficienza e capacita' della gestione del Traffico Aereo Europeo, riducendo l'impatto ambientale sullo spazio aereo di propria responsabilita', come richiesto dalla normativa SES;
CONSIDERANDO che gli obiettivi del Cielo Unico Europeo devono essere raggiunti attraverso la creazione di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB), con i servizi di navigazione aerea basati sulle prestazioni ed ottimizzati al fine di stabilire una cooperazione avanzata tra i fornitori di servizi di navigazione aerea;
ESPRIMENDO la loro volonta' di cooperare in egual misura per l'attuazione del SES con l'intento di fornire benefici per gli utenti dello spazio aereo;
RICONOSCENDO che la conclusione di un accordo riguardante l'istituzione e l'attuazione di BLUE MED non pregiudichera' i diritti esclusivi degli Stati membri in materia di sovranita' sullo spazio aereo al di sopra dei propri territori e le prerogative in materia di sicurezza e di difesa nazionale nello spazio aereo di propria responsabilita' in conformita' agli accordi ICAO relativi alla navigazione aerea regionale;
CONSIDERANDO che un approccio piu' integrato che promuova e favorisca la cooperazione civile e militare nella gestione del traffico aereo sarebbe di beneficio per l'attuazione degli obiettivi FAB;
CON L'AUSPICIO, in accordo alla normativa sul Cielo Unico Europeo (Single European Sky-SES), di allargare la partecipazione al FAB BLUE MED, coinvolgendo altri paesi limitrofi che non siano Stati membri dell'UE nell'ambito del pertinente acquis comunitario e del contesto normativo SES, cosi' come specificato nei fondamenti giuridici per l'attuazione dell'approccio FAB e nei requisiti d'accesso, convenuti nei rispettivi accordi dei partner associati BLUE MED;
CONSIDERANDO che la relazione di fattibilita' del FAB BLUE MED ha dimostrato che l'implementazione del FAB proposto, oltre ad essere realizzabile e conveniente in termini di costi, prevede di portare miglioramenti rilevanti nei settori operativi, ambientali e tecnici, assicurando il mantenimento di un elevato livello di sicurezza;
VISTA la comune dichiarazione di intenti relativa alla creazione di un FAB BLUE MED, siglata a Roma il 4 novembre 2008 dai Ministri dei trasporti degli Stati BLUE MED;
CONSIDERATA la conclusione positiva della fase di definizione;
CONSIDERATO il concetto operativo ed in particolare il concetto di "centro virtuale";
RICONOSCENDO la necessita' di operare in un contest di "Just Culture" come stabilito dalla normativa europea ed internazionale;
CONSIDERANDO che la normativa SES, definisce un quadro delle prestazioni con una definizione degli obiettivi quantificata per garantire una migliore integrazione della fornitura di servizi ed al contempo il rafforzamento della globale funzione di gestione della rete;
CONSIDERANDO che l'efficacia delle missioni militari, la cooperazione ed il coordinamento civile-militare sono di massima importanza per conseguire gli obiettivi di prestazione e che lo schema di prestazioni dovrebbe, fatta salva la normativa sul Cielo Unico Europeo (Single European Sky - SES), tendere a preservare gli interessi essenziali di sicurezza e difesa;
NEL PIENO CONVINCIMENTO che la costituzione del FAB BLUE MED permettera' di raggiungere obiettivi di ottimale efficacia, efficienza e capacita' della rete di gestione del traffico aereo, pur mantenendo un elevato livello di sicurezza nei rispettivi spazi aerei, e riducendo l'impatto ambientale;
CON L'OBIETTIVO di predisporre il contesto legale ed istituzionale per la costituzione ed il funzionamento del FAB BLUE MED con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla normativa Cielo Unico Europeo;
CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Norme generali
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente accordo, salvo diversa indicazione, per qualsiasi termine ed espressione utilizzato nel presente Accordo e nei relativi allegati, la cui definizione non sia gia' prevista nella normativa del Cielo Unico Europeo (Single European Sky-SES), si rimanda alla Convenzione di Chicago del 1944 sull'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Inoltre, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
1. "Accordo": indica il presente accordo con tutti i suoi allegati ed ogni riferimento all'Accordo include un riferimento agli allegati.
2. "Spazio aereo interessato": rappresenta lo spazio aereo sotto la responsabilita' degli Stati Membri in conformita' alla normativa dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO), come definito all'Articolo 3 del presente Accordo.
3. "Partner Associati del FAB BLUE MED ": sono considerati quegli stati limitrofi che hanno concluso un accordo con gli Stati membri BLUE MED, stabilendo termini e condizioni del loro impegno nelle attivita' del FAB nell'ambito del contesto normativo del Cielo Unico Europeo e del relativo acquis comunitario.
4. "BLUE MED FAB Stati membri" o "Stati membri": si intendono gli Stati membri che hanno sottoscritto il presente accordo.
5. "Blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED " o " FAB BLUE MED ": rappresenta il blocco funzionale di spazio aereo costituito dagli Stati membri sulla base del presente accordo.
6. "Convenzione di Chicago" o "Convenzione ICAO": indica la convenzione sull'aviazione civile internazionale, sottoscritta a Chicago il 7 dicembre 1944.
7. "Coordinamento civile/militare": rappresenta la comunicazione tra le componenti civili e militari (umane e/o tecnologiche) necessaria ad assicurare un utilizzo sicuro, efficiente ed armonico dello spazio aereo.
6. "Spazio aereo transfrontaliero" s'intenda una struttura di spazio aereo che si estende al di la' dei confini nazionali e/o oltre i confini delle regioni di informazione di volo (FIR).
9. "Traffico aereo operativo": indica i voli che non rispettano le disposizioni per il traffico aereo generale e per il quale regole e procedure sono state specificate dalle autorita' nazionali competenti.
10. "Concetto Operativo" di BLUE MED: e' definito all'interno del documento "Concept of Operations" (D1.1a Edizione 1,1,22/12/2009), approvato dal BLUE MED Consiglio di Governo.
11. "Aeromobile di Stato": ha il significato assegnato allo stesso dall'Articolo 3 della Convenzione di Chicago.
12. "Regione di Ricerca e Soccorso" o "SRR" rappresenta un'area di dimensioni definite identificata all'interno dei piani di navigazione aerea regionali dell' Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO) associata ad un Centro di Coordinamento e Soccorso (RCC), all'interno della quale sono forniti i servizi di ricerca e soccorso o "SRR".
13. "Normativa del Cielo Unico Europeo " o "normativa SPES": viene utilizzato come denominazione generica per le normative e le procedure applicative e direttive emanate dal Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione nel quadro dell'iniziativa del Cielo Unico Europeo, includendo anche misure emanate dalla Commissione.
14. "Territorio": indica il suolo e le acque territoriali ed il relativo Spazio Aereo sotto la sovranita' di uno Stato Membro in accordo alle leggi internazionali, ivi inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sulla "Law of the Sea" e la relativa normativa nazionale.