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Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94<sup>ma</sup> sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di adeguamento interno. (13G00156)

Convenzione-art. II

Articolo II
1. Ai fini della presente Convenzione, e ove non altrimenti previsto in una disposizione particolare, l'espressione:
a) autorita' competente indica il ministro, l'ufficio statale o ogni altra autorita' competente ad emanare e far rispettare regolamenti, decreti o altre istruzioni aventi forza di legge riguardo alla disposizione in questione;
b) dichiarazione di conformita' del lavoro marittimo indica la dichiarazione riportata nella Regola 5.1.3;
c) stazza lorda indica la stazza lorda di una nave misurata conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nell'Allegato I della Convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi e successive modificazioni. Per le navi interessate dalle disposizioni transitorie di stazzatura adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), la stazza lorda e' quella indicata nella rubrica OSSERVAZIONI del Certificato internazionale di stazza delle navi (1969);
d) certificato di lavoro marittimo indica il certificato riportato nella Regola 5.1.3;
e) prescrizioni della presente Convenzione rinviano alle prescrizioni degli Articoli, delle Regole e della parte A del Codice che fanno parte della presente Convenzione;
f) gente di mare o marittimo indica le persone impiegate o ingaggiate o lavoranti a qualsiasi titolo a bordo di una nave alla quale si applica la presente Convenzione;
g) contratto di ingaggio marittimo rinvia al contratto di lavoro del marittimo e al contratto di arruolamento del marittimo;
h) servizio di reclutamento e collocamento della gente di mare designa ogni persona, societa', istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato che si occupa del reclutamento della gente di mare per conto di armatori o del loro collocamento presso armatori;
i) nave indica ogni unita' che non navighi esclusivamente nelle acque interne o in acque situate all'interno o in prossimita' di acque riparate o in aree dove si applica un regolamento portuale;
j) armatore designa il proprietario della nave o ogni altra organizzazione o persona, quale il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, al quale il proprietario ha dato la responsabilita' dell'utilizzo della nave e che, nell'assumere tale responsabilita', ha accettato di farsi carico dei compiti e degli obblighi imposti agli armatori ai sensi della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che altre organizzazioni o persone assolvano alcuni compiti o responsabilita' per conto dell'armatore.
2. Salvo disposizioni contrarie espresse, la presente Convenzione si applica a tutti i marittimi.
3. Ai fini della presente Convenzione, in caso di dubbio circa l'appartenenza di una categoria di persone alla gente di mare, la questione e' decisa dall'autorita' competente di ogni Stato Membro previa consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati.
4. Salvo disposizioni contrarie espresse, la presente Convenzione si applica a tutte le navi, appartenenti a soggetti pubblici o privati impiegate normalmente in attivita' commerciali, con l'eccezione delle navi dedicate alla pesca o attivita' analoga e delle navi tradizionali quali sambuchi e giunche .La presente Convenzione non si applica ne' alle navi da guerra ne' alle navi da guerra ausiliarie.
5. Nel caso di dubbio sull'applicabilita' della presente Convenzione a una categoria di navi la questione e' decisa dall'autorita' competente di ciascuno Stato Membro previa consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.
6. Qualora l'autorita' competente decida che non sia ragionevole o possibile applicare alcuni elementi particolari del Codice riportato all'articolo VI del paragrafo 1, a una nave o a particolari categorie di navi battenti la bandiera dello Stato Membro, le disposizioni pertinenti di codesto Codice non si applicano in quanto la questione trattata e' disciplinata differentemente dalla legislazione nazionale, dai contratti collettivi o altre misure. L'autorita' competente potra' decidere in consultazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati e solo per le navi di stazza lorda inferiore a 200 che non effettuano viaggi internazionali.
7. Ogni decisione presa da uno Stato Membro in applicazione dei paragrafi 3, 5 o 6 deve essere comunicata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro che informera' gli Stati Membri dell'Organizzazione.
8. Salvo disposizioni contrarie espresse, ogni riferimento alla presente Convenzione si riferisce ugualmente sia alle Regole sia al Codice.