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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. (13G00044)

Art. 21


Art. 21.

Le domande di trasferimento e gli atti ed i documenti a sostegno delle stesse, nonche' qualsiasi altra informazione scambiata ai sensi del presente Accordo, verranno redatte nella lingua dello Stato richiedente e saranno munite di una traduzione giurata nella lingua dello Stato richiesto o in inglese o in francese.