Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonche' norme di adeguamento all'ordinamento interno. (13G00023)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione all'adesione
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, e' il seguente:
«Art. 30 (Entrata in vigore). - (Omissis).
1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratifichera', accettera' o approvera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.
(Omissis).».
Art. 3.
Esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia
1. Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui e' stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha gia' emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo.
2. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile.
((1))
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 29/10/2014, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 238 (in G.U. 1a s.s. 29/10/2014, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione
Art. 1
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni
(Traduzione non ufficiale)
New York il 2 dicembre 2004
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
considerando che le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni derivano da un principio generalmente accettato del diritto internazionale consuetudinario, tenendo presenti i principi del diritto internazionale sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite,
convinti che una convenzione internazionale sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni rafforzerebbe i principi dello Stato di diritto e la certezza del diritto, in particolare nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche, e contribuirebbe alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale e all'armonizzazione delle pratiche in questo settore,
tenendo conto dell'evoluzione della pratica degli Stati per quanto concerne le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni,
affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continuano ad applicarsi alle questioni non disciplinate nella presente Convenzione,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d'applicazione della presente Convenzione
La presente Convenzione si applica all'immunita' giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni davanti ai tribunali di un altro Stato.
(Traduzione non ufficiale)
New York il 2 dicembre 2004
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
considerando che le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni derivano da un principio generalmente accettato del diritto internazionale consuetudinario, tenendo presenti i principi del diritto internazionale sanciti nello Statuto delle Nazioni Unite,
convinti che una convenzione internazionale sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni rafforzerebbe i principi dello Stato di diritto e la certezza del diritto, in particolare nei rapporti tra gli Stati e le persone fisiche e giuridiche, e contribuirebbe alla codificazione e allo sviluppo del diritto internazionale e all'armonizzazione delle pratiche in questo settore,
tenendo conto dell'evoluzione della pratica degli Stati per quanto concerne le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni,
affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continuano ad applicarsi alle questioni non disciplinate nella presente Convenzione,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d'applicazione della presente Convenzione
La presente Convenzione si applica all'immunita' giurisdizionale di uno Stato e dei suoi beni davanti ai tribunali di un altro Stato.
Art. 2
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente Convenzione:
a) il termine «tribunale» si riferisce a ogni organo di uno Stato, qualunque sia la sua denominazione, abilitato a esercitare funzioni giudiziarie;
b) il termine «Stato» designa:
i) lo Stato e i suoi diversi organi di governo,
ii) le componenti di uno Stato federale o le suddivisioni politiche dello Stato abilitate a compiere atti nell'esercizio dell'autorita' sovrana e che agiscono a tale titolo,
iii) agenzie o organismi dello Stato o altri enti abilitati a compiere e che effettivamente compiono atti nell'esercizio dell'autorita' sovrana dello Stato,
iv) i rappresentanti dello Stato che agiscono a tale titolo;
c) l'espressione «transazione commerciale» designa:
i) ogni contratto o transazione di natura commerciale per la vendita di beni o la prestazione di servizi,
ii) ogni contratto di prestito o altra transazione di natura finanziaria, compreso ogni obbligo di garanzia o d'indennizzo connesso con un simile prestito o una simile transazione,
iii) ogni altro contratto o altra transazione di natura commerciale, industriale o concernente la fornitura di beni o servizi, esclusi i contratti di lavoro.
2. Per determinare se un contratto o una transazione sia una «transazione commerciale» ai sensi del paragrafo 1 lettera c), occorre tener conto in primo luogo della natura del contratto o della transazione, ma bisogna prendere in considerazione anche il suo obiettivo se le parti al contratto o alla transazione l'hanno convenuto o se, nella prassi dello Stato del foro, tale obiettivo e' pertinente per determinare la natura non commerciale del contratto o della transazione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 concernenti le definizioni dei termini impiegati nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di tali termini ne' il senso che puo' essere dato loro in altri strumenti internazionali o nel diritto interno di uno Stato.
1. Ai fini della presente Convenzione:
a) il termine «tribunale» si riferisce a ogni organo di uno Stato, qualunque sia la sua denominazione, abilitato a esercitare funzioni giudiziarie;
b) il termine «Stato» designa:
i) lo Stato e i suoi diversi organi di governo,
ii) le componenti di uno Stato federale o le suddivisioni politiche dello Stato abilitate a compiere atti nell'esercizio dell'autorita' sovrana e che agiscono a tale titolo,
iii) agenzie o organismi dello Stato o altri enti abilitati a compiere e che effettivamente compiono atti nell'esercizio dell'autorita' sovrana dello Stato,
iv) i rappresentanti dello Stato che agiscono a tale titolo;
c) l'espressione «transazione commerciale» designa:
i) ogni contratto o transazione di natura commerciale per la vendita di beni o la prestazione di servizi,
ii) ogni contratto di prestito o altra transazione di natura finanziaria, compreso ogni obbligo di garanzia o d'indennizzo connesso con un simile prestito o una simile transazione,
iii) ogni altro contratto o altra transazione di natura commerciale, industriale o concernente la fornitura di beni o servizi, esclusi i contratti di lavoro.
2. Per determinare se un contratto o una transazione sia una «transazione commerciale» ai sensi del paragrafo 1 lettera c), occorre tener conto in primo luogo della natura del contratto o della transazione, ma bisogna prendere in considerazione anche il suo obiettivo se le parti al contratto o alla transazione l'hanno convenuto o se, nella prassi dello Stato del foro, tale obiettivo e' pertinente per determinare la natura non commerciale del contratto o della transazione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 concernenti le definizioni dei termini impiegati nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di tali termini ne' il senso che puo' essere dato loro in altri strumenti internazionali o nel diritto interno di uno Stato.
Art. 3
Art. 3 Privilegi e immunita' non pregiudicati dalla presente Convenzione
1. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunita' di cui beneficia uno Stato in virtu' del diritto internazionale per quanto concerne l'esercizio delle funzioni:
a) delle sue missioni diplomatiche, dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali; e
b) delle persone che vi sono assegnate.
2. La presente Convenzione non pregiudica nemmeno i privilegi e le immunita' che il diritto internazionale riconosce ratione personae ai capi di Stato.
3. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunita' che il diritto internazionale riconosce a uno Stato per quanto concerne aeromobili o oggetti spaziali che gli appartengono o che esso gestisce.
1. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunita' di cui beneficia uno Stato in virtu' del diritto internazionale per quanto concerne l'esercizio delle funzioni:
a) delle sue missioni diplomatiche, dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali; e
b) delle persone che vi sono assegnate.
2. La presente Convenzione non pregiudica nemmeno i privilegi e le immunita' che il diritto internazionale riconosce ratione personae ai capi di Stato.
3. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunita' che il diritto internazionale riconosce a uno Stato per quanto concerne aeromobili o oggetti spaziali che gli appartengono o che esso gestisce.
Art. 4
Art. 4 Non retroattivita' della presente Convenzione
Senza pregiudizio dell'applicazione delle regole della presente Convenzione alle quali le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sono assoggettate in virtu' del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione, quest'ultima non si applica ad alcuna questione relativa alle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione tra gli Stati interessati.
Senza pregiudizio dell'applicazione delle regole della presente Convenzione alle quali le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sono assoggettate in virtu' del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione, quest'ultima non si applica ad alcuna questione relativa alle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione tra gli Stati interessati.
Art. 5
Art. 5 Immunita' degli Stati
Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunita' giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, secondo le disposizioni della presente Convenzione.
Uno Stato beneficia, per se stesso e per i suoi beni, dell'immunita' giurisdizionale davanti ai tribunali di un altro Stato, secondo le disposizioni della presente Convenzione.
Art. 6
Art. 6 Modalita' d'attuazione dell'immunita' degli Stati
1. Uno Stato attua l'immunita' degli Stati prevista nell'articolo 5 astenendosi dall'esercitare la sua giurisdizione in un procedimento davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e, a tal fine, vigilando affinche' i suoi tribunali decidano d'ufficio che l'immunita' dell'altro Stato prevista nell'articolo 5 sia rispettata.
2. Un procedimento davanti a un tribunale di uno Stato e' considerato promosso contro un altro Stato quando quest'ultimo:
a) e' citato come parte nel procedimento; o
b) non e' citato come parte nel procedimento, ma il procedimento e' di fatto mirato a recare pregiudizio ai suoi beni, diritti, interessi o attivita'.
1. Uno Stato attua l'immunita' degli Stati prevista nell'articolo 5 astenendosi dall'esercitare la sua giurisdizione in un procedimento davanti ai propri tribunali contro un altro Stato e, a tal fine, vigilando affinche' i suoi tribunali decidano d'ufficio che l'immunita' dell'altro Stato prevista nell'articolo 5 sia rispettata.
2. Un procedimento davanti a un tribunale di uno Stato e' considerato promosso contro un altro Stato quando quest'ultimo:
a) e' citato come parte nel procedimento; o
b) non e' citato come parte nel procedimento, ma il procedimento e' di fatto mirato a recare pregiudizio ai suoi beni, diritti, interessi o attivita'.
Art. 7
Art. 7 Consenso esplicito all'esercizio della giurisdizione
1. Uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato nei confronti di una materia o di una causa se esso ha dato il suo esplicito consenso all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale nei confronti di tale materia o causa:
a) mediante accordo internazionale;
b) in un contratto scritto; o
c) mediante una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta in un procedimento determinato.
2. L'accordo dato da uno Stato per l'applicazione della legge di un altro Stato non e' considerato consenso all'esercizio della giurisdizione dei tribunali dell'altro Stato.
1. Uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato nei confronti di una materia o di una causa se esso ha dato il suo esplicito consenso all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale nei confronti di tale materia o causa:
a) mediante accordo internazionale;
b) in un contratto scritto; o
c) mediante una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta in un procedimento determinato.
2. L'accordo dato da uno Stato per l'applicazione della legge di un altro Stato non e' considerato consenso all'esercizio della giurisdizione dei tribunali dell'altro Stato.
Art. 8
Art. 8 Effetti della partecipazione a un procedimento davanti a un tribunale
1. Uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato se:
a) ha attivato esso medesimo il procedimento; o
b) e' intervenuto nel procedimento o ha assunto in esso una qualsiasi posizione sul merito. Tuttavia, se dimostra al tribunale di aver potuto avere conoscenza di fatti su cui una domanda d' immunita' puo' essere fondata soltanto dopo aver partecipato al procedimento, lo Stato puo' invocare l'immunita' sulla base di tali fatti, a condizione che lo faccia senza indugio.
2. Non e' considerato consenso all'esercizio della giurisdizione di un tribunale di un altro Stato il fatto che uno Stato intervenga in un procedimento o vi partecipi con il solo scopo di:
a) invocare l'immunita'; o
b) far valere un diritto o un interesse nei confronti di un bene in causa nel procedimento.
3. La comparizione di un rappresentante di uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato in qualita' di teste non e' considerata consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale.
4. La non comparizione di uno Stato in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' essere interpretata come consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale.
1. Uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato se:
a) ha attivato esso medesimo il procedimento; o
b) e' intervenuto nel procedimento o ha assunto in esso una qualsiasi posizione sul merito. Tuttavia, se dimostra al tribunale di aver potuto avere conoscenza di fatti su cui una domanda d' immunita' puo' essere fondata soltanto dopo aver partecipato al procedimento, lo Stato puo' invocare l'immunita' sulla base di tali fatti, a condizione che lo faccia senza indugio.
2. Non e' considerato consenso all'esercizio della giurisdizione di un tribunale di un altro Stato il fatto che uno Stato intervenga in un procedimento o vi partecipi con il solo scopo di:
a) invocare l'immunita'; o
b) far valere un diritto o un interesse nei confronti di un bene in causa nel procedimento.
3. La comparizione di un rappresentante di uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato in qualita' di teste non e' considerata consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale.
4. La non comparizione di uno Stato in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' essere interpretata come consenso del primo Stato all'esercizio della giurisdizione di tale tribunale.
Art. 9
Art. 9 Domande riconvenzionali
1. Uno Stato che promuove un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda principale.
2. Uno Stato che interviene per presentare una domanda in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda da esso presentata.
3. Uno Stato che presenta una domanda riconvenzionale in un procedimento promosso contro di esso davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne la domanda principale.
1. Uno Stato che promuove un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda principale.
2. Uno Stato che interviene per presentare una domanda in un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne una domanda riconvenzionale fondata sullo stesso rapporto giuridico o sugli stessi fatti della domanda da esso presentata.
3. Uno Stato che presenta una domanda riconvenzionale in un procedimento promosso contro di esso davanti a un tribunale di un altro Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale per quanto concerne la domanda principale.
Art. 10
Art. 10 Transazioni commerciali
1. Se uno Stato effettua una transazione commerciale con una persona fisica o giuridica straniera e se, in virtu' di norme applicabili del diritto internazionale privato, le contestazioni relative a tale transazione commerciale attengono alla giurisdizione di un tribunale di un altro Stato, lo Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale in un procedimento conseguente a detta transazione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) nel caso di una transazione commerciale tra Stati; o
b) se le parti alla transazione commerciale hanno esplicitamente convenuto diversamente.
3. Se un'impresa statale o un altro ente istituito dallo Stato, dotato di personalita' giuridica e avente la capacita' di:
a) stare in giudizio; e
b) acquisire, possedere o detenere e cedere beni, compresi i beni che lo Stato l'ha autorizzato a esercitare o gestire, e' implicato in un procedimento concernente una transazione commerciale in cui esso e' impegnato, l'immunita' giurisdizionale di cui beneficia lo Stato non e' pregiudicata.
1. Se uno Stato effettua una transazione commerciale con una persona fisica o giuridica straniera e se, in virtu' di norme applicabili del diritto internazionale privato, le contestazioni relative a tale transazione commerciale attengono alla giurisdizione di un tribunale di un altro Stato, lo Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a tale tribunale in un procedimento conseguente a detta transazione.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) nel caso di una transazione commerciale tra Stati; o
b) se le parti alla transazione commerciale hanno esplicitamente convenuto diversamente.
3. Se un'impresa statale o un altro ente istituito dallo Stato, dotato di personalita' giuridica e avente la capacita' di:
a) stare in giudizio; e
b) acquisire, possedere o detenere e cedere beni, compresi i beni che lo Stato l'ha autorizzato a esercitare o gestire, e' implicato in un procedimento concernente una transazione commerciale in cui esso e' impegnato, l'immunita' giurisdizionale di cui beneficia lo Stato non e' pregiudicata.
Art. 11
Art. 11 Contratti di lavoro
1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato.
2. Il paragrafo 1 non si applica se:
a) l'impiegato e' stato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio di funzioni pubbliche;
b) l'impiegato e':
i) un agente diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;
ii) un funzionario consolare ai sensi della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari;
iii) un membro del personale diplomatico di una missione permanente presso un'organizzazione internazionale, o di una missione speciale, oppure e' assunto per rappresentare uno Stato in occasione di una conferenza internazionale; o
iv) una persona diversa che beneficia dell'immunita' diplomatica;
c) l'azione ha per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato;
d) l'azione ha per oggetto il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato e se, secondo le indicazioni del capo dello Stato, del capo del governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro, tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza;
e) l'impiegato e' cittadino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l'azione e' avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro; o
f) l'impiegato e lo Stato datore di lavoro hanno convenuto diversamente per scritto, fatte salve considerazioni d'ordine pubblico che conferiscono ai tribunali dello Stato del foro la giurisdizione esclusiva in ragione dell'oggetto dell'azione.
1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato.
2. Il paragrafo 1 non si applica se:
a) l'impiegato e' stato assunto per adempiere funzioni particolari nell'esercizio di funzioni pubbliche;
b) l'impiegato e':
i) un agente diplomatico ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche;
ii) un funzionario consolare ai sensi della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari;
iii) un membro del personale diplomatico di una missione permanente presso un'organizzazione internazionale, o di una missione speciale, oppure e' assunto per rappresentare uno Stato in occasione di una conferenza internazionale; o
iv) una persona diversa che beneficia dell'immunita' diplomatica;
c) l'azione ha per oggetto l'assunzione, la proroga del rapporto di lavoro o il reinserimento di un candidato;
d) l'azione ha per oggetto il licenziamento o la risoluzione del contratto di un impiegato e se, secondo le indicazioni del capo dello Stato, del capo del governo o del ministro degli affari esteri dello Stato datore di lavoro, tale azione rischia di interferire con gli interessi dello Stato in materia di sicurezza;
e) l'impiegato e' cittadino dello Stato datore di lavoro nel momento in cui l'azione e' avviata, sempre che non abbia la residenza permanente nello Stato del foro; o
f) l'impiegato e lo Stato datore di lavoro hanno convenuto diversamente per scritto, fatte salve considerazioni d'ordine pubblico che conferiscono ai tribunali dello Stato del foro la giurisdizione esclusiva in ragione dell'oggetto dell'azione.
Art. 12
Art. 12 Lesione dell'integrita' fisica di una persona o danni ai beni
Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un'azione di riparazione pecuniaria in caso di decesso o di lesione dell'integrita' fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene tangibile, dovuti a un atto o a un'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si e' prodotto l'atto o l'omissione.
Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un'azione di riparazione pecuniaria in caso di decesso o di lesione dell'integrita' fisica di una persona, o in caso di danno o di perdita di un bene tangibile, dovuti a un atto o a un'omissione presumibilmente attribuibile allo Stato, se tale atto o omissione si sono prodotti, interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si e' prodotto l'atto o l'omissione.
Art. 13
Art. 13 Proprieta', possesso e utilizzo di beni
Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la determinazione:
a) di un diritto o interesse dello Stato su un bene immobiliare situato sul territorio dello Stato del foro, del possesso del bene immobiliare da parte dello Stato o dell'utilizzo che ne fa, o di un obbligo dello Stato in ragione del suo interesse giuridico nei confronti di tale bene immobiliare, del suo possesso o del suo utilizzo;
b) di un diritto o interesse dello Stato su un bene mobiliare o immobiliare sorto da una successione o donazione oppure vacante; o
c) di un diritto o interesse dello Stato nell'amministrazione di beni quali beni di un trust, beni di un fallimento o beni di una societa' in caso di scioglimento.
Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la determinazione:
a) di un diritto o interesse dello Stato su un bene immobiliare situato sul territorio dello Stato del foro, del possesso del bene immobiliare da parte dello Stato o dell'utilizzo che ne fa, o di un obbligo dello Stato in ragione del suo interesse giuridico nei confronti di tale bene immobiliare, del suo possesso o del suo utilizzo;
b) di un diritto o interesse dello Stato su un bene mobiliare o immobiliare sorto da una successione o donazione oppure vacante; o
c) di un diritto o interesse dello Stato nell'amministrazione di beni quali beni di un trust, beni di un fallimento o beni di una societa' in caso di scioglimento.
Art. 14
Art. 14 Proprieta' intellettuale e industriale
Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:
a) la determinazione di un diritto dello Stato su un brevetto, un disegno o modello industriale, un nome commerciale o una ragione sociale, un marchio di fabbrica o commerciale o un diritto d'autore o ogni altra forma di proprieta' intellettuale o industriale, che beneficia di una misura di protezione giuridica, anche se provvisoria, nello Stato del foro; o
b) una presunta inosservanza da parte dello Stato, sul territorio dello Stato del foro, di un diritto secondo la lettera a) appartenente a un terzo e protetto dallo Stato del foro.
Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:
a) la determinazione di un diritto dello Stato su un brevetto, un disegno o modello industriale, un nome commerciale o una ragione sociale, un marchio di fabbrica o commerciale o un diritto d'autore o ogni altra forma di proprieta' intellettuale o industriale, che beneficia di una misura di protezione giuridica, anche se provvisoria, nello Stato del foro; o
b) una presunta inosservanza da parte dello Stato, sul territorio dello Stato del foro, di un diritto secondo la lettera a) appartenente a un terzo e protetto dallo Stato del foro.
Art. 15
Art. 15 Partecipazione a societa' o altri gruppi
1. Uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la sua partecipazione a una societa' o a un gruppo con o senza personalita' giuridica e i rapporti tra lo Stato e la societa' o il gruppo o le altre parti, se la societa' o il gruppo:
a) comprende parti diverse da Stati o da organizzazioni internazionali; e
b) e' registrato o costituito conformemente alla legislazione dello Stato del foro o ha la sede sociale o il principale luogo d'attivita' in tale Stato.
2. Uno Stato puo' tuttavia invocare l'immunita' giurisdizionale in un simile procedimento se gli Stati interessati l'hanno convenuto o se le parti alla controversia l'hanno stabilito mediante accordo scritto o se lo strumento che istituisce o regge la societa' o il gruppo in questione contiene disposizioni a questo riguardo.
1. Uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la sua partecipazione a una societa' o a un gruppo con o senza personalita' giuridica e i rapporti tra lo Stato e la societa' o il gruppo o le altre parti, se la societa' o il gruppo:
a) comprende parti diverse da Stati o da organizzazioni internazionali; e
b) e' registrato o costituito conformemente alla legislazione dello Stato del foro o ha la sede sociale o il principale luogo d'attivita' in tale Stato.
2. Uno Stato puo' tuttavia invocare l'immunita' giurisdizionale in un simile procedimento se gli Stati interessati l'hanno convenuto o se le parti alla controversia l'hanno stabilito mediante accordo scritto o se lo strumento che istituisce o regge la societa' o il gruppo in questione contiene disposizioni a questo riguardo.
Art. 16
Art. 16 Navi di cui uno Stato e' proprietario o esercente
1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato proprietario o esercente di una nave non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente l'esercizio di tale nave se, nel momento in cui si e' verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.
2. Il paragrafo 1 non si applica ne' alle navi da guerra e alle navi ausiliarie ne' alle altre navi di cui uno Stato e' proprietario o esercente e che attualmente sono utilizzate esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.
3. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente il trasporto di carico a bordo di una nave di cui uno Stato e' proprietario o esercente se, nel momento in cui si e' verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.
4. Il paragrafo 3 non si applica ne' a un carico trasportato a bordo delle navi di cui al paragrafo 2 ne' a un carico di cui uno Stato e' proprietario e che e' utilizzato o destinato a essere utilizzato esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.
5. Gli Stati possono invocare tutti i mezzi di difesa, prescrizione e limitazione di responsabilita' di cui possono valersi le navi e i carichi privati e i loro proprietari.
6. Se in un procedimento si pone la questione del carattere governativo e non commerciale di una nave di cui uno Stato e' proprietario o esercente o di un carico di cui uno Stato e' proprietario, la presentazione davanti al tribunale di un'attestazione firmata da un rappresentante diplomatico o da un'altra autorita' competente di tale Stato avra' valore di prova del carattere della nave o del carico in questione.
1. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato proprietario o esercente di una nave non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente l'esercizio di tale nave se, nel momento in cui si e' verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.
2. Il paragrafo 1 non si applica ne' alle navi da guerra e alle navi ausiliarie ne' alle altre navi di cui uno Stato e' proprietario o esercente e che attualmente sono utilizzate esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.
3. Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente il trasporto di carico a bordo di una nave di cui uno Stato e' proprietario o esercente se, nel momento in cui si e' verificato il fatto che ha dato luogo all'azione, la nave non era utilizzata a scopi di servizio pubblico non commerciali.
4. Il paragrafo 3 non si applica ne' a un carico trasportato a bordo delle navi di cui al paragrafo 2 ne' a un carico di cui uno Stato e' proprietario e che e' utilizzato o destinato a essere utilizzato esclusivamente a scopi di servizio pubblico non commerciali.
5. Gli Stati possono invocare tutti i mezzi di difesa, prescrizione e limitazione di responsabilita' di cui possono valersi le navi e i carichi privati e i loro proprietari.
6. Se in un procedimento si pone la questione del carattere governativo e non commerciale di una nave di cui uno Stato e' proprietario o esercente o di un carico di cui uno Stato e' proprietario, la presentazione davanti al tribunale di un'attestazione firmata da un rappresentante diplomatico o da un'altra autorita' competente di tale Stato avra' valore di prova del carattere della nave o del carico in questione.
Art. 17
Art. 17 Effetti di un patto d'arbitrato
Uno Stato che conclude per scritto un patto con una persona fisica o giuridica straniera allo scopo di sottoporre ad arbitrato contestazioni relative a una transazione commerciale non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:
a) la validita', l'interpretazione o l'applicazione del patto d'arbitrato;
b) la procedura d'arbitrato; o
c) la conferma o l'annullamento del lodo arbitrale, sempre che il patto d'arbitrato non disponga diversamente.
Uno Stato che conclude per scritto un patto con una persona fisica o giuridica straniera allo scopo di sottoporre ad arbitrato contestazioni relative a una transazione commerciale non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente:
a) la validita', l'interpretazione o l'applicazione del patto d'arbitrato;
b) la procedura d'arbitrato; o
c) la conferma o l'annullamento del lodo arbitrale, sempre che il patto d'arbitrato non disponga diversamente.
Art. 18
Art. 18 Immunita' degli Stati nei confronti delle misure coercitive anteriori alla sentenza
Anteriormente alla sentenza non si puo' procedere ad alcuna misura coercitiva, quale il pignoramento o il sequestro, contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:
a) lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:
i) un accordo internazionale;
ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere di una controversia tra le parti; o
b) lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione.
Anteriormente alla sentenza non si puo' procedere ad alcuna misura coercitiva, quale il pignoramento o il sequestro, contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:
a) lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:
i) un accordo internazionale;
ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere di una controversia tra le parti; o
b) lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione.
Art. 19
Art. 19 Immunita' degli Stati nei confronti delle misure coercitive posteriori alla sentenza
Nessuna misura coercitiva posteriore alla sentenza, quale il pignoramento, il sequestro o il sequestro esecutivo, puo' essere presa contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento promosso davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:
a) lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:
i) un accordo internazionale;
ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere della controversia tra le parti; o
b) lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione; o
c) lo Stato abbia stabilito che i beni sono specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali e sono situati sul territorio dello Stato del foro, a condizione che le misure coercitive posteriori alla sentenza riguardino soltanto beni che hanno un legame con l'ente contro il quale e' stato promosso il procedimento.
Nessuna misura coercitiva posteriore alla sentenza, quale il pignoramento, il sequestro o il sequestro esecutivo, puo' essere presa contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento promosso davanti a un tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui:
a) lo Stato abbia esplicitamente consentito l'applicazione di tali misure nei termini indicati da:
i) un accordo internazionale;
ii) un patto d'arbitrato o un contratto scritto; o
iii) una dichiarazione davanti al tribunale o una comunicazione scritta fatta dopo l'insorgere della controversia tra le parti; o
b) lo Stato abbia riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione; o
c) lo Stato abbia stabilito che i beni sono specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali e sono situati sul territorio dello Stato del foro, a condizione che le misure coercitive posteriori alla sentenza riguardino soltanto beni che hanno un legame con l'ente contro il quale e' stato promosso il procedimento.
Art. 20
Art. 20 Effetti del consenso all'esercizio della giurisdizione sull'adozione di misure coercitive
Nei casi in cui il consenso all'adozione di misure coercitive e' richiesto in virtu' degli articoli 18 e 19, il consenso all'esercizio della giurisdizione ai sensi dell'articolo 7 non implica che vi sia consenso all'adozione di misure coercitive.
Nei casi in cui il consenso all'adozione di misure coercitive e' richiesto in virtu' degli articoli 18 e 19, il consenso all'esercizio della giurisdizione ai sensi dell'articolo 7 non implica che vi sia consenso all'adozione di misure coercitive.
Art. 21
Art. 21 Categorie specifiche di beni
1. I beni statali delle seguenti categorie non sono considerati beni specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19 lettera c):
a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali;
b) i beni a carattere militare o i beni utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio di funzioni militari;
c) i beni della banca centrale o di un'altra autorita' monetaria dello Stato;
d) i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o dei suoi archivi che non sono messi o destinati a esser messi in vendita;
e) i beni facenti parte di un'esposizione di oggetti d'interesse scientifico, culturale o storico che non sono messi o destinati a esser messi in vendita.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli articoli 18 e 19 lettere a) e b).
1. I beni statali delle seguenti categorie non sono considerati beni specificamente utilizzati o destinati a essere utilizzati dallo Stato a scopi diversi da scopi di servizio pubblico non commerciali ai sensi delle disposizioni dell'articolo 19 lettera c):
a) i beni, compresi i conti bancari, utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio delle funzioni della missione diplomatica dello Stato o dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali;
b) i beni a carattere militare o i beni utilizzati o destinati a essere utilizzati nell'esercizio di funzioni militari;
c) i beni della banca centrale o di un'altra autorita' monetaria dello Stato;
d) i beni facenti parte del patrimonio culturale dello Stato o dei suoi archivi che non sono messi o destinati a esser messi in vendita;
e) i beni facenti parte di un'esposizione di oggetti d'interesse scientifico, culturale o storico che non sono messi o destinati a esser messi in vendita.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli articoli 18 e 19 lettere a) e b).
Art. 22
Art. 22 Notifica o comunicazione degli atti di citazione
1. La notifica o la comunicazione di una citazione o di un altro documento che istituisce un procedimento contro uno Stato e' effettuata:
a) conformemente a una convenzione internazionale applicabile che vincoli lo Stato del foro e lo Stato interessato; o
b) conformemente a un accordo particolare in materia di notifica o comunicazione concluso tra l'attore e lo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone; o
c) in assenza di una simile convenzione o di un simile accordo particolare:
i) mediante trasmissione per via diplomatica al Ministero degli affari esteri dello Stato interessato; o
ii) mediante qualsiasi altro mezzo accettato dallo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone.
2. La notifica o la comunicazione secondo il paragrafo 1 lettera c) numero i) e' considerata effettuata con la ricezione dei documenti da parte del Ministero degli affari esteri.
3. Questi documenti sono accompagnati, se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato.
4. Uno Stato che interviene nel merito di un procedimento promosso contro di lui non puo' in seguito opporre l'eccezione che la notifica o la comunicazione della citazione non sia stata conforme alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3.
1. La notifica o la comunicazione di una citazione o di un altro documento che istituisce un procedimento contro uno Stato e' effettuata:
a) conformemente a una convenzione internazionale applicabile che vincoli lo Stato del foro e lo Stato interessato; o
b) conformemente a un accordo particolare in materia di notifica o comunicazione concluso tra l'attore e lo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone; o
c) in assenza di una simile convenzione o di un simile accordo particolare:
i) mediante trasmissione per via diplomatica al Ministero degli affari esteri dello Stato interessato; o
ii) mediante qualsiasi altro mezzo accettato dallo Stato interessato, se la legge dello Stato del foro non vi si oppone.
2. La notifica o la comunicazione secondo il paragrafo 1 lettera c) numero i) e' considerata effettuata con la ricezione dei documenti da parte del Ministero degli affari esteri.
3. Questi documenti sono accompagnati, se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato.
4. Uno Stato che interviene nel merito di un procedimento promosso contro di lui non puo' in seguito opporre l'eccezione che la notifica o la comunicazione della citazione non sia stata conforme alle disposizioni dei paragrafi 1 e 3.
Art. 23
Art. 23 Sentenza in contumacia
1. Una sentenza in contumacia non puo' essere pronunciata contro uno Stato, eccetto che il tribunale assicuri che:
a) le condizioni previste nell'articolo 22 paragrafi 1 e 3 sono state rispettate;
b) e' passato un periodo di almeno quattro mesi dalla data in cui la notifica o la comunicazione della citazione o di un altro documento che ha istituito il procedimento e' stata effettuata o e' ritenuta essere stata effettuata conformemente all'articolo 22 paragrafi 1 e 2; e
c) la presente Convenzione non gli vieta di esercitare la sua giurisdizione.
2. Una copia di ogni sentenza in contumacia pronunciata contro uno Stato, accompagnata,
se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato, e' trasmessa a quest'ultimo con uno dei mezzi specificati nell'articolo 22 paragrafo 1 e conformemente alle disposizioni di tale paragrafo.
3. Il termine per presentare ricorso contro una sentenza in contumacia non deve essere inferiore a quattro mesi e decorre dalla data in cui la copia della sentenza e' stata ricevuta o e' ritenuta essere stata ricevuta dallo Stato interessato.
1. Una sentenza in contumacia non puo' essere pronunciata contro uno Stato, eccetto che il tribunale assicuri che:
a) le condizioni previste nell'articolo 22 paragrafi 1 e 3 sono state rispettate;
b) e' passato un periodo di almeno quattro mesi dalla data in cui la notifica o la comunicazione della citazione o di un altro documento che ha istituito il procedimento e' stata effettuata o e' ritenuta essere stata effettuata conformemente all'articolo 22 paragrafi 1 e 2; e
c) la presente Convenzione non gli vieta di esercitare la sua giurisdizione.
2. Una copia di ogni sentenza in contumacia pronunciata contro uno Stato, accompagnata,
se del caso, da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato interessato, e' trasmessa a quest'ultimo con uno dei mezzi specificati nell'articolo 22 paragrafo 1 e conformemente alle disposizioni di tale paragrafo.
3. Il termine per presentare ricorso contro una sentenza in contumacia non deve essere inferiore a quattro mesi e decorre dalla data in cui la copia della sentenza e' stata ricevuta o e' ritenuta essere stata ricevuta dallo Stato interessato.
Art. 24
Art. 24 Privilegi e immunita' nel corso di un procedimento davanti a un tribunale
1. Ogni omissione o rifiuto da parte di uno Stato di conformarsi a una decisione del tribunale di un altro Stato che gli ingiunga di compiere o di astenersi dal compiere un determinato atto o di presentare un documento o di fornire un'informazione ai fini di un procedimento non ha altre conseguenze che quelle che possono risultare, quanto al merito della causa, da tale comportamento. In particolare, allo Stato non sara' inflitta alcuna multa o altra pena a causa di una simile omissione o di un simile rifiuto.
2. Uno Stato non e' tenuto a fornire una fideiussione ne' a costituire un deposito, qualunque ne sia la denominazione, a garanzia del pagamento di spese e costi di un procedimento del quale esso e' parte convenuta davanti a un tribunale di un altro Stato.
1. Ogni omissione o rifiuto da parte di uno Stato di conformarsi a una decisione del tribunale di un altro Stato che gli ingiunga di compiere o di astenersi dal compiere un determinato atto o di presentare un documento o di fornire un'informazione ai fini di un procedimento non ha altre conseguenze che quelle che possono risultare, quanto al merito della causa, da tale comportamento. In particolare, allo Stato non sara' inflitta alcuna multa o altra pena a causa di una simile omissione o di un simile rifiuto.
2. Uno Stato non e' tenuto a fornire una fideiussione ne' a costituire un deposito, qualunque ne sia la denominazione, a garanzia del pagamento di spese e costi di un procedimento del quale esso e' parte convenuta davanti a un tribunale di un altro Stato.
Art. 25
Art. 25 Allegato
L'allegato della presente Convenzione costituisce parte integrante della stessa.
L'allegato della presente Convenzione costituisce parte integrante della stessa.
Art. 26
Art. 26 Altri accordi internazionali
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati Parte in virtu' di accordi internazionali vigenti dei quali sono parti e che trattano questioni oggetto della presente Convenzione.
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i diritti e gli obblighi degli Stati Parte in virtu' di accordi internazionali vigenti dei quali sono parti e che trattano questioni oggetto della presente Convenzione.
Art. 27
Art. 27 Soluzione delle controversie
1. Gli Stati Parte si impegnano a risolvere le controversie circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione mediante negoziato.
2. Se non puo' essere risolta mediante negoziato entro un termine di sei mesi, una controversia tra due o piu' Stati Parte circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione e' sottoposta, su domanda di uno di tali Stati Parte, ad arbitrato. Se entro un termine di sei mesi dalla data della domanda d'arbitrato gli Stati Parte non riescono a intendersi sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuno di essi puo' portare la controversia davanti alla Corte internazionale di Giustizia, presentandole una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.
3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione o dell'adesione della presente Convenzione ogni Stato puo' dichiarare di non considerarsi vincolato al paragrafo 2.
Gli altri Stati Parte non sono vincolati al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte che abbia fatto tale dichiarazione.
4. Uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3 puo' ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
1. Gli Stati Parte si impegnano a risolvere le controversie circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione mediante negoziato.
2. Se non puo' essere risolta mediante negoziato entro un termine di sei mesi, una controversia tra due o piu' Stati Parte circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione e' sottoposta, su domanda di uno di tali Stati Parte, ad arbitrato. Se entro un termine di sei mesi dalla data della domanda d'arbitrato gli Stati Parte non riescono a intendersi sull'organizzazione dell'arbitrato, ciascuno di essi puo' portare la controversia davanti alla Corte internazionale di Giustizia, presentandole una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.
3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione o dell'adesione della presente Convenzione ogni Stato puo' dichiarare di non considerarsi vincolato al paragrafo 2.
Gli altri Stati Parte non sono vincolati al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte che abbia fatto tale dichiarazione.
4. Uno Stato Parte che ha fatto una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3 puo' ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 28
Art. 28 Firma
La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 17 gennaio 2007 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati fino al 17 gennaio 2007 presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
Art. 29
Art. 29 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.
2. La presente Convenzione resta aperta all'adesione di qualsiasi Stato.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
1. La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.
2. La presente Convenzione resta aperta all'adesione di qualsiasi Stato.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 30
Art. 30 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratifichera', accettera' o approvera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.
1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato che ratifichera', accettera' o approvera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito dello strumento pertinente da parte dello Stato in questione.
Art. 31
Art. 31 Denuncia
1. Ogni Stato Parte puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La presente Convenzione continuera' tuttavia ad applicarsi a qualsiasi questione relativa alle immunita' giurisdizionali degli Stati o dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima della data in cui la denuncia ha effetto nei confronti di uno qualsiasi degli Stati interessati.
3. La denuncia non influisce in alcun modo sul dovere di ciascuno Stato Parte di adempiere qualsiasi obbligo enunciato nella presente Convenzione al quale esso, indipendentemente da quest'ultima, e' soggetto in virtu' del diritto internazionale.
1. Ogni Stato Parte puo' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La presente Convenzione continuera' tuttavia ad applicarsi a qualsiasi questione relativa alle immunita' giurisdizionali degli Stati o dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima della data in cui la denuncia ha effetto nei confronti di uno qualsiasi degli Stati interessati.
3. La denuncia non influisce in alcun modo sul dovere di ciascuno Stato Parte di adempiere qualsiasi obbligo enunciato nella presente Convenzione al quale esso, indipendentemente da quest'ultima, e' soggetto in virtu' del diritto internazionale.
Art. 32
Art. 32 Depositario e notificazioni
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario della presente Convenzione.
2. Nella sua qualita' di depositario della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati:
a) ogni firma della presente Convenzione e ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o di una notifica di denuncia, conformemente agli articoli 29 e 31;
b) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 30;
c) tutti gli altri atti e tutte le altre notificazioni o comunicazioni in relazione alla presente Convenzione.
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario della presente Convenzione.
2. Nella sua qualita' di depositario della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati:
a) ogni firma della presente Convenzione e ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o di una notifica di denuncia, conformemente agli articoli 29 e 31;
b) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 30;
c) tutti gli altri atti e tutte le altre notificazioni o comunicazioni in relazione alla presente Convenzione.
Art. 33
Art. 33 Testi autentici
I testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione che e' stata aperta alla firma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 17 gennaio 2005.
I testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione che e' stata aperta alla firma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York il 17 gennaio 2005.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino
Convention
Allegato
UNITED NATIONS CONVENTION ON JURISDICTIONAL
IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY
Parte di provvedimento in formato grafico
UNITED NATIONS CONVENTION ON JURISDICTIONAL
IMMUNITIES OF STATES AND THEIR PROPERTY
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-Allegato
Allegato della Convenzione
Interpretazione concordata di alcune disposizioni della Convenzione
I1 presente allegato ha lo scopo di chiarire la portata delle disposizioni in questione.
Art. 10
Il termine «immunita'» menzionato nell'articolo 10 deve essere inteso nel contesto globale della presente Convenzione.
L'articolo 10 paragrafo 3 non pregiudica ne' la questione dell'imputazione organica («piercing the corporate veil»), ne' le questioni legate a una situazione in cui un ente statale ha deliberatamente alterato la sua situazione finanziaria o ridotto successivamente i suoi attivi per evitare di soddisfare una pretesa, ne' altre questioni connesse.
Art. 11
Il riferimento agli «interessi in materia di sicurezza» dello Stato datore di lavoro, nell'articolo 11 paragrafo 2 lettera d), mira essenzialmente a trattare le questioni relative alla sicurezza nazionale e alla sicurezza delle missioni diplomatiche e dei posti consolari.
Secondo l'articolo 41 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e l'articolo 55 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, tutte le persone oggetto di tali articoli sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante, compresa la legislazione sul lavoro. Parallelamente, secondo l'articolo 38 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e l'articolo 71 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, lo Stato ospitante deve esercitare la sua giurisdizione in modo tale da non ostacolare eccessivamente l'adempimento delle funzioni della missione o del posto consolare.
Art. 13 e 14
Il termine «determinazione» non va inteso soltanto come accertamento o verifica dell'esistenza dei diritti protetti, ma anche come valutazione o apprezzamento di tali diritti sotto il profilo materiale, compresi il loro contenuto, la loro portata e la loro estensione.
Art. 17
L'espressione «transazione commerciale» include le questioni legate agli investimenti.
Art. 19
Il termine «ente» utilizzato nella lettera c) si riferisce allo Stato in quanto personalita' giuridica indipendente, come unita' costitutiva di uno Stato federale, come suddivisione di uno Stato, come organismo o istituzione statale o come qualsiasi altro ente dotato di personalita' giuridica.
L'espressione «beni che hanno un legame con l'ente» utilizzata nella lettera c) va intesa in un senso piu' ampio rispetto alla proprieta' o al possesso.
L'articolo 19 non pregiudica ne' la questione dell'imputazione organica («piercing the corporate veil»), ne' le questioni legate a una situazione in cui un ente statale ha deliberatamente alterato la sua situazione finanziaria o ridotto successivamente i suoi attivi per evitare di soddisfare una pretesa, ne' altre questioni connesse.
Interpretazione concordata di alcune disposizioni della Convenzione
I1 presente allegato ha lo scopo di chiarire la portata delle disposizioni in questione.
Art. 10
Il termine «immunita'» menzionato nell'articolo 10 deve essere inteso nel contesto globale della presente Convenzione.
L'articolo 10 paragrafo 3 non pregiudica ne' la questione dell'imputazione organica («piercing the corporate veil»), ne' le questioni legate a una situazione in cui un ente statale ha deliberatamente alterato la sua situazione finanziaria o ridotto successivamente i suoi attivi per evitare di soddisfare una pretesa, ne' altre questioni connesse.
Art. 11
Il riferimento agli «interessi in materia di sicurezza» dello Stato datore di lavoro, nell'articolo 11 paragrafo 2 lettera d), mira essenzialmente a trattare le questioni relative alla sicurezza nazionale e alla sicurezza delle missioni diplomatiche e dei posti consolari.
Secondo l'articolo 41 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e l'articolo 55 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, tutte le persone oggetto di tali articoli sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato ospitante, compresa la legislazione sul lavoro. Parallelamente, secondo l'articolo 38 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e l'articolo 71 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, lo Stato ospitante deve esercitare la sua giurisdizione in modo tale da non ostacolare eccessivamente l'adempimento delle funzioni della missione o del posto consolare.
Art. 13 e 14
Il termine «determinazione» non va inteso soltanto come accertamento o verifica dell'esistenza dei diritti protetti, ma anche come valutazione o apprezzamento di tali diritti sotto il profilo materiale, compresi il loro contenuto, la loro portata e la loro estensione.
Art. 17
L'espressione «transazione commerciale» include le questioni legate agli investimenti.
Art. 19
Il termine «ente» utilizzato nella lettera c) si riferisce allo Stato in quanto personalita' giuridica indipendente, come unita' costitutiva di uno Stato federale, come suddivisione di uno Stato, come organismo o istituzione statale o come qualsiasi altro ente dotato di personalita' giuridica.
L'espressione «beni che hanno un legame con l'ente» utilizzata nella lettera c) va intesa in un senso piu' ampio rispetto alla proprieta' o al possesso.
L'articolo 19 non pregiudica ne' la questione dell'imputazione organica («piercing the corporate veil»), ne' le questioni legate a una situazione in cui un ente statale ha deliberatamente alterato la sua situazione finanziaria o ridotto successivamente i suoi attivi per evitare di soddisfare una pretesa, ne' altre questioni connesse.