Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (13G00017)
Intesa tra la Repubblica Italiana e l'UII-art. 13
Art. 13.
Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
1. L'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tale termine, l'UII puo' concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
2. Gli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.