Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. (13G00013)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto e modalita' di esercizio della delega
1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilita' programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilita' nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operativita' e la piena integrabilita' dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o piu' decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo:
a) dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;
b) delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalita';
c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalita'.
2. I risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e destinati alle finalita' di cui all'articolo 4 sono determinati al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, nonche', per i profili di competenza, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 5), con il Ministro della salute, e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere h) e m), e 2, lettera d), con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere g) e m), e 2, lettera d), sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. ((Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e' utilizzata per adottare, entro il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124)).
6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare».
7. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 2.
Principi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione che il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare, emana direttive ai fini dell'esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall'articolo 33 del codice dell'ordinamento militare, e delle attribuzioni tecnico-operative del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, previste dall'articolo 41 del medesimo codice;
b) razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedimi, ottimizzando le relative funzioni, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in particolare attraverso i seguenti interventi di riorganizzazione e razionalizzazione:
1) dell'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, in senso riduttivo, con particolare riferimento all'area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate, perseguendo una maggiore integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, da attuare con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;
2) dell'assetto organizzativo del Ministero della difesa, di cui agli articoli 15 e 16 del codice dell'ordinamento militare, eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, e apportando le conseguenti modificazioni all'organizzazione degli uffici del Ministero della difesa, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
3) dei compiti e della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI), definendo le forme di collegamento con i comandi operativi di componente;
4) della struttura logistica di sostegno, ridefinendone i compiti e le procedure, e individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione di strutture interforze, organizzative o di coordinamento;
5) della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, secondo criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralita' finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale, anche prevedendo la facolta' di esercizio dell'attivita' libero-professionale intra-muraria, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
6) del settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure;
7) delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonche' per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia;
8) delle strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare delle Forze armate e del personale civile della Difesa, realizzando anche sinergie interforze delle capacita' didattiche nei settori formativi comuni, ovvero verificando ambiti formativi comuni da attribuire, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, alle responsabilita' di una singola componente;
9) dell'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la soppressione o l'accorpamento di strutture e la riorganizzazione delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze;
1) dell'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, in senso riduttivo, con particolare riferimento all'area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate, perseguendo una maggiore integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, da attuare con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;
2) dell'assetto organizzativo del Ministero della difesa, di cui agli articoli 15 e 16 del codice dell'ordinamento militare, eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, e apportando le conseguenti modificazioni all'organizzazione degli uffici del Ministero della difesa, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
3) dei compiti e della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI), definendo le forme di collegamento con i comandi operativi di componente;
4) della struttura logistica di sostegno, ridefinendone i compiti e le procedure, e individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione di strutture interforze, organizzative o di coordinamento;
5) della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, secondo criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralita' finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale, anche prevedendo la facolta' di esercizio dell'attivita' libero-professionale intra-muraria, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
6) del settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure;
7) delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonche' per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia;
8) delle strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare delle Forze armate e del personale civile della Difesa, realizzando anche sinergie interforze delle capacita' didattiche nei settori formativi comuni, ovvero verificando ambiti formativi comuni da attribuire, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, alle responsabilita' di una singola componente;
9) dell'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la soppressione o l'accorpamento di strutture e la riorganizzazione delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze;
c) disciplina anche negoziale delle modalita' di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate in favore di altri soggetti, pubblici o privati, con recupero al bilancio del Ministero della difesa delle connesse risorse finanziarie;
d) razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonche' degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, privilegiando l'esecuzione di lavori effettuati con risorse interne, al fine di realizzare risparmi di spesa;
e) previsione di criteri per la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata sulla rimodulazione degli impegni che non risultino in linea con l'attuale processo di razionalizzazione della spesa pubblica e sulla necessita' di favorire, fatte salve le prioritarie esigenze operative, il processo di definizione della politica europea di sicurezza e difesa comune.
Note all'art. 2:
- Il testo degli , , , , , e ( ), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il seguente:
«Art. 10. - (Omissis). 3. Il Ministro della difesa, altresi', puo' sopprimere o riorganizzare, con proprio decreto, emanato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, enti e organismi nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate, fermo restando il disposto dell'art. 177.»;
«Art. 15 (Attribuzioni del Ministero della difesa). - 1. Al Ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle Forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della Difesa.
2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:
a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aree, pianificazione generale operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale e attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di tutela ambientale, concorso nelle attivita' di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e il bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali e aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanita' militare; attivita' di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.
3. Il Ministero della difesa svolge i compiti di cui agli articoli 21 e 22.»;
«Art. 16 (Ordinamento). - 1. L'organizzazione del Ministero della difesa e' articolata nelle seguenti componenti:
a) uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
b) area tecnico-operativa;
c) area tecnico-amministrativa;
d) area tecnico-industriale;
e) due uffici centrali;
f) Servizio assistenza spirituale;
g) Commissariato generale per le onoranze ai Caduti;
h) Circolo ufficiali delle Forze armate.
2. L'area tecnico-operativa e' disciplinata nel capo III del presente titolo; l'area tecnico-amministrativa, articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento, coordinate da un segretario generale, e gli uffici centrali sono disciplinati nel capo IV del presente titolo e nel regolamento; l'area tecnico-industriale e' disciplinata nel capo V del presente titolo.»;
«Art. 25 (Configurazione della carica di Capo di stato maggiore della difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a quello di generale di corpo d'armata dell'Esercito italiano, di ammiraglio di squadra della Marina militare e di generale di squadra aerea dell'Aeronautica militare, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa:
a) dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui e' l'alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell'esecuzione delle direttive ricevute;
b) e' gerarchicamente sovraordinato:
1) ai Capi di stato maggiore di Forza armata;
2) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma;
3) al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest'ultimo affidate;
c) svolge i compiti previsti dal codice, dal regolamento e dalla legge.
3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza, impedimento, o vacanza della carica e' sostituito dal piu' anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata, senza tener conto, ai fini dell'attribuzione della suddetta anzianita', di eventuali periodi espletati nella funzione vicaria.»;
«Art. 26 (Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa). - 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:
a) e' responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;
b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorita' militari degli altri Stati;
c) adotta le misure organizzative conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10, comma 3;
2. Il Capo di stato maggiore della difesa dirige, coordina e controlla l'attivita' di polizia militare, avvalendosi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico.
3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.»;
«Art. 33 (Attribuzioni del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'art. 26;
b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;
c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;
d) adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento.
3. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del presente libro.»;
«Art. 41 (Attribuzioni del Segretario generale della difesa). - 1. Il Segretario generale della difesa:
a) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;
b) e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;
c) esercita le funzioni di Direttore nazionale degli armamenti ed e' responsabile delle attivita' di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;
d) puo' delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa oppure a un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell' , previa designazione del Segretario generale medesimo.
2. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Segretario generale della difesa in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico sono disciplinate nel regolamento.».
- Il testo dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«Art. 17. - (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
Art. 3.
Principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e disposizioni a favore dello stesso personale.
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, a 150.000 unita', da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 310 unita' di ufficiali generali e ammiragli e a 1.566 unita' di colonnelli e capitani di vascello, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente;
c) revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare;
d) revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonche' in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalita';
e) previsione del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni di contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio permanente, sulla base di tabelle di equiparazione predisposte secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011, n.183, con riconoscimento al personale transitato della corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione;
f) previsione del versamento nell'apposito fondo destinato a retribuire la produttivita' del personale civile di quota parte del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della lettera e);
g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nel senso di estenderne, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a), l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente e di prevederne l'applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
h) revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, ovvero altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma, ancorche' idonei, e se in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo, non transitano nel servizio permanente, nell'ambito dei risparmi accertati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), nonche', anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l'accesso a determinate professioni, l'avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all'avere prestato servizio per almeno un anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;
i) previsione, nell'ambito dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni internazionali. Lo schema di decreto legislativo attuativo del principio di cui alla presente lettera, corredato di relazione tecnica, e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
l) riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, e successive modificazioni;
m) previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualita' la riduzione delle dotazioni organiche, di cui alle lettere a) e b), e il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, anche attraverso l'adozione di misure dirette a consentire, in relazione alle effettive esigenze di riduzione, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale e il transito presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facolta' assunzionali, del personale militare in servizio permanente, con le modalita' di cui alla lettera e), e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonche' sulla base degli ulteriori limiti e modalita' previsti dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
n) previsione di un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalita' di attuazione delle misure di cui alle lettere e), g) e m), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
o) previsione, ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera n), di criteri:
1) correlati alle misure di revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonche' di revisione di ruoli e di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione alle effettive disponibilita' delle altre amministrazioni;
2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonche' alla maggiore anzianita', prioritariamente anagrafica, ai fini dell'esonero dal servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri;
1) correlati alle misure di revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonche' di revisione di ruoli e di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione alle effettive disponibilita' delle altre amministrazioni;
2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonche' alla maggiore anzianita', prioritariamente anagrafica, ai fini dell'esonero dal servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri;
p) adozione, nell'ambito del piano di cui alla lettera n), di una disciplina che favorisca l'assegnazione a domanda, ove ne ricorrano le condizioni di organico ed in funzione della prioritaria necessita' di garantire il regolare svolgimento del servizio, presso enti o reparti limitrofi, di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unita', da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, mediante l'adozione di piani di riduzione graduale coerenti con la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del medesimo Ministero e informati al principio dell'elevazione qualitativa delle professionalita', e conseguente ricognizione annuale delle dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa;
b) adozione di piani di miglioramento individuale della professionalita' del personale civile attraverso programmi di formazione professionale, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a legislazione vigente, ai fini del migliore impiego delle risorse umane disponibili;
c) garanzia della continuita' e dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' della funzionalita' operativa delle strutture anche attraverso la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal Ministero della difesa, nei limiti delle relative facolta' assunzionali, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti, nonche', nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, della copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
d) adozione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualita' la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a) del presente comma anche attraverso l'adozione di misure dirette ad agevolare la mobilita' interna, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza, il trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facolta' assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
e) fermi restando i requisiti di accesso al beneficio previsti dalla legislazione vigente, adozione di interventi normativi al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 3:
- Il testo degli , e ( ), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, e' il seguente:
«Art. 798 (Organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1.
L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissata a 190.000 unita'.»;
«Art. 1014. - (Omissis). 3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del , e della , e' elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Il testo dell' (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita' 2012), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, e' il seguente:
«Art. 4. - (Omissis). 96. Per il triennio 2012-2014, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono presentare domanda di trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni di cui all' , e successive modificazioni. Il trasferimento e' condizionato al preventivo parere favorevole del Ministero della difesa e all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed e' autorizzato secondo le modalita' e nei limiti delle facolta' assunzionali annuali della medesima amministrazione, previsti dalle disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che viene inquadrato nell'area funzionale del personale non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione. Alla data di assunzione in servizio presso l'amministrazione di destinazione, il militare e' collocato in congedo nella posizione della riserva.».
- Il testo degli , e (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, e' il seguente:
«Art. 1. - (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al . Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.»;
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l' .
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell' , e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell' , e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al , e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all' .
12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.»;
«Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalita' di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresi', dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita' individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' . Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell' , su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del . Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo' svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell' , le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'art. 23, comma 2, secondo le modalita' individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- Il testo dell' (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, e' il seguente:
«Art. 114 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al , nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.».
- Il testo dell' (Approvazione del ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, e' il seguente:
«Art. 138 (art. 139 T.U. 1926). - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e morale;
6° essere munito della carta di identita';
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari durata.
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal , e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al . Si osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di un pubblico servizio.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 (Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, e' il seguente:
«Art. 1 (Requisiti per l'iscrizione nell'elenco e modalita' di selezione del personale addetto ai servizi di controllo). - 1. In ciascuna Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e' istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti. Le prefetture si avvalgono del collegamento informatico di cui all' . L'iscrizione nell'elenco istituito presso una prefettura autorizza a svolgere le attivita' di cui all'art. 5 del presente decreto in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, alle prefetture e questure delle altre province in cui l'addetto deve operare. L'iscrizione nell'elenco e' condizione per l'espletamento dei servizi predetti.».
Art. 4.
Disposizioni in materia contabile e finanziaria
1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilita' di bilancio e garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie:
a) la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d) del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo;
b) la legge di stabilita', nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il recupero di risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di stabilita', razionalizzazione e ridistribuzione delle risorse;
c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita' operative;
d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attivita' di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
e) nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore flessibilita' gestionale di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle relative capacita' operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per finanziare spese correnti;
f) nelle more del riordino di cui all'articolo 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel corso dell'anno e di agevolare l'accertamento dei risparmi di cui alla lettera d) del presente comma, sono attivate, anche mediante apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la tempestiva disponibilita' al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.
2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 536 e' sostituito dal seguente:
«Art. 536 (Programmi). - 1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:
a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Nell'elenco sono altresi' indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.
2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere adottato. In ogni altro caso, il Governo puo' procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.
5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 e' svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa»;
«Art. 536 (Programmi). - 1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:
a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;
b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Nell'elenco sono altresi' indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.
2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:
a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere adottato. In ogni altro caso, il Governo puo' procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.
5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 e' svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa»;
b) nella sezione II del capo I del titolo III del libro terzo, dopo l'articolo 549 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 549-bis (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate). - 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attivita' di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o piu' aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o piu' funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosita' predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalita' di gestione dei fondi accreditati e le modalita' di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo».
«Art. 549-bis (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate). - 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attivita' di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o piu' aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o piu' funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosita' predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalita' di gestione dei fondi accreditati e le modalita' di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo».
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5.
Disposizioni finali e transitorie
1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' soppresso a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, conseguentemente, dalla medesima data e' abrogato l'articolo 23 del codice dell'ordinamento militare.
2. In relazione all'andamento dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale, anche sulla base dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere m) e n), e 2, lettera d), il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), puo' essere prorogato, con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto e' adottato anche in mancanza del predetto parere.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Di Paola, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Severino