Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani ((e delle orchestre giovanili italiane)) di assoluto prestigio internazionale. (12G00008)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalita'
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalita' di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, sostiene e valorizza i festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 2.
Contributo straordinario
1. Al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale e' assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago nonche', a decorrere dal 2017, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival e della Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz" nonche', a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salo', societa' cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei nonche', a decorrere dall'anno 2024, un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz ((, nonche', a decorrere dall'anno 2024, un contributo di 400.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival)).
1-bis. E' assegnato un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.
1-ter. E' assegnato un contributo di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.
1-quater. Per la realizzazione del Festival internazionale della musica MITO e' assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino.
1-quinquies. E' assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.
1-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-quinquies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 3:
Il testo dell' (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla , e' il seguente:
«Art. 1 (Intervento finanziario dello Stato in favore della cultura). - 1. In attuazione dell' , a decorrere dall'anno 2011:
a) la dotazione del fondo di cui alla , e' incrementata di 149 milioni di euro annui;
b) in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali;
c) e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per interventi a favore di enti ed istituzioni culturali.
2. All'art. 1, comma 13, quarto periodo, della , in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' il fondo di cui alla , e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali".
3. All' , convertito, con modificazioni, dalla , e' abrogato il comma 4-ter, nonche' la lettera b) del comma 4-quater.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al , e successive modificazioni, in modo tale da compensare il predetto onere nonche' quello correlato ai rimborsi di cui all'ultimo periodo del presente comma. La misura dell'aumento e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; il provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. Agli aumenti disposti ai sensi del presente comma ed agli aumenti eventualmente disposti ai sensi dell' , non si applica l'art. 1, comma 154, secondo periodo, della ; inoltre, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e , convertito, con modificazioni, dalla , il maggior onere conseguente ai predetti aumenti e' rimborsato con le modalita' previste dall'art. 6, comma 2, primo e secondo periodo, del .
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino