Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003. (13G00011)
Art. 20
Articolo 20
PROFESSORI E INSEGNANTI
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'universita', collegio, scuola od altro analogo istituto, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente Articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.
PROFESSORI E INSEGNANTI
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'universita', collegio, scuola od altro analogo istituto, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente Articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.