Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare». (12G0226)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 186, le parole: «12 del mese di novembre» sono sostituite dalle seguenti: «9 del mese di settembre».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, e' istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il giorno 9 del mese di settembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella citta' di Brindisi.
2. La ricorrenza e' considerata solennita' civile ai sensi dell' , e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli e .».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino