N NORME. red.it

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria. (12G0155)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza: Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 28 giugno 2012. A norma dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Balduzzi, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 89

All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «al 31 ottobre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;
al comma 2, dopo le parole: «e comunque» e' inserita la seguente: «inderogabilmente»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. All' articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5.1. Limitatamente agli esercenti le professioni sanitarie, gli obblighi di cui al comma 5, lettera e), si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'alinea del medesimo comma 5, e comunque non oltre l'entrata in vigore di specifica disciplina riguardante la responsabilita' civile e le relative condizioni assicurative degli esercenti le professioni sanitarie"».