Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (12G0145)
Allegato Intesa tra Repubblica italiana e Sacra Arcidioecesi ortodossa-art. 4
Articolo 4
(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti all'Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai ministri di culto dell'Arcidiocesi di cui all'articolo 2.
2. L'accesso di tali ministri di culto alle predette strutture e' a tal fine libero e senza limitazioni di orario.
3. Le direzioni di tali strutture sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell'Arcidiocesi.
(Assistenza spirituale ai ricoverati)
1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti all'Arcidiocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta e' assicurata dai ministri di culto dell'Arcidiocesi di cui all'articolo 2.
2. L'accesso di tali ministri di culto alle predette strutture e' a tal fine libero e senza limitazioni di orario.
3. Le direzioni di tali strutture sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari.
4. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico dell'Arcidiocesi.