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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. (12G0025)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza: Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011. A norma dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 75.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 212

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono soppressi.
All'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.100» ed e' aggiunta la seguente lettera:
«b-bis) all'articolo 769, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Quando non sono stati apposti i sigilli, l'inventario puo' essere chiesto dalla parte che ne assume l'iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte"».
L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183 ). - 1. L' articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , e' abrogato».
All'articolo 16:
al comma 1, la lettera a) e' soppressa;
il comma 2 e' soppresso.
Il titolo e' sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti per l'efficienza della giustizia civile».