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Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010. (11G0224)

Allegato

ALLEGATO
(articolo 1, comma 1)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese.

Risoluzione n. 66-2

Quattordicesima Revisione Generale delle Quote e Riforma del Consiglio di Amministrazione

In conformita' con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo, la seguente Risoluzione viene sottoposta ai Governatori il 10 novembre 2010 per il voto senza riunione:

DETERMINA:

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha presentato al Consiglio dei Governatori un rapporto intitolato "Quattordicesima Revisione Generale delle Quote e Riforma del Consiglio di Amministrazione: rapporto del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori", di seguito indicato come "Rapporto" ;

CONSIDERATO che il Comitato Monetario e Finanziario Internazionale nel suo Comunicato di Aprile 2009 ha raccomandato il Consiglio di Amministrazione di completare la Quattordicesima Revisione Generale delle Quote entro due anni, scadenti a gennaio 2011;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato l'aumento delle quote dei paesi membri del Fondo come risultato della Quattordicesima Revisione Generale delle Quote;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato un emendamento agli Articoli dello Statuto per costituire un Consiglio composto solo da Direttori esecutivi eletti;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato che, successivamente alla prima elezione regolare dei Direttori Esecutivi, dopo l'entrata in vigore dell' emendamento agli Articoli dello Statuto approvato dal Consiglio dei Governatori con Risoluzione No. 63-2 , un Direttore Esecutivo eletto da sette o piu' paesi membri avra' la facolta' di nominare due Vice-Direttori Esecutivi;

CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio dei Governatori ha richiesto al Segretario del Fondo di sottoporre la proposta del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori;

CONSIDERATO che il Rapporto del Consiglio di Amministrazione che formula la sua proposta e' stato sottoposto dal Segretario del Fondo al Consiglio dei Govematori;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha richiesto al Consiglio dei Governatori di votare sulla seguente Risoluzione, senza riunione, in conformita' con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo:

DI CONSEGUENZA il Consiglio dei Governatori, VISTE le raccomandazioni e il citato Rapporto del Consiglio di Amministrazione, DETERMINA:

Incremento nella quota dei Paesi membri

1. Il Fondo Monetario Internazionale propone che, subordinatamente a quanto previsto nella presente Risoluzione, le quote dei paesi membri del Fondo elencati nell'Allegato I alla presente Risoluzione, siano aumentate fino all'ammontare indicato a fianco ai loro nomi nell'Allegato I.

2. L'incremento della quota di un paese membro come proposto da questa Risoluzione non diverra' effettivo a meno che il paese membro in questione non abbia acconsentito in forma scritta all'incremento ai sensi del paragrafo 4 seguente e ne abbia pagato al Fondo il pieno ammontare entro il periodo prescritto ai sensi del paragrafo 5 seguente, considerato che nessun paese membro in ritardo nei pagamenti al Conto Risorse Generali puo' acconsentire o pagare per l'aumento della sua quota fino a quando non abbia soddisfatto le precedenti obbligazioni.

3. Nessun incremento delle quote proposto da questa Risoluzione diventera' effettivo finche':

(i) Il Consiglio di Amministrazione ha determinato che i paesi membri avanti non meno del 70 per cento del totale delle quote al 5 novembre 2010 abbiano acconsentito in forma scritta all'incremento della loro quota;
(ii) il proposto emendamento agli Articoli dello Statuto nell'allegato II di questa risoluzione e' entrato in vigore; e
(iii) il proposto emendamento agli Articoli dello Statuto approvato dalla Risoluzione del Consiglio dei Governatori N°. 63-2 e' entrato in vigore.
Ciascun paese membro si impegna a fare tutti gli sforzi per completare questi passi non piu' tardi delle Riunioni Annuali del 2012. Al Consiglio di. Amministrazione e' richiesto di monitorare, ogni quattro mesi, i progressi fatti nell' adempimento dei vari passi.

4. Le notifiche in conformita' con il paragrafo 2 di cui sopra dovranno essere autorizzate da un funzionario del paese membro debitamente autorizzato ad essere recapitate al Fondo prima delle 18,00, ora di Washington, del 31 dicembre 2011 e premesso che il Consiglio di Amministrazione puo' estendere il periodo di pagamento a propria discrezione.

5. Ciascun paese membro paghera' al Fondo l'incremento nella sua quota entro e non oltre 30 giorni (a) dalla data in cui avra' notificato il proprio consenso al Fondo o (b) dalla data in cui siano stati rispettati i requisiti per l'efficacia dell'incremento nella quota ai sensi del precedente paragrafo 3; premesso che il Consiglio di Amministrazione puo' estendere il periodo di pagamento a propria discrezione.

6. Nel decidere in merito ad una proroga per il consenso o per il pagamento di un aumento delle quote, il Consiglio di Amministrazione prestera' un' attenzione particolare alla situazione dei paesi membri i quali potrebbero ancora desiderare di dare il proprio consenso o di pagare l'aumento della quota, compresi i paesi membri con arretrati ancora pendenti nei confronti del Conto Risorse Generali e consistenti in riacquisti, oneri o imposte scadute verso il Conto Risorse Generali che, a suo giudizio, stanno collaborando con il Fondo per giungere ad un adempimento a tali obblighi.

7. Per i paesi membri che non hanno ancora espresso il loro consenso per gli aumenti delle quote in base all' Undicesima Revisione Generale e alla Risoluzione del Consiglio dei Governatori No. 63-2, il periodo per il pagamento di tali aumenti sara' la data determinata ai sensi del paragrafo 4 di cui sopra.

8. Ciascun paese membro paghera' il 25 per cento dell'incremento spettantegli o in diritti speciali di prelievo o in valute di altri paesi membri, cosi' come specificato dal Fondo, e con il loro consenso, o tramite qualsiasi altra combinazione di diritti speciali di prelievo e tali valute. Il saldo dell'incremento sara' pagato da ciascun paese membro nella sua valuta.

Formula sulle quote e Quindicesima Revisione Generale delle Quote

9. Al Consiglio di Amministrazione e' richiesto di completare la revisione della formula di calcolo delle quote entro gennaio 2013.

10. Al Consiglio di Amministrazione e' richiesto di anticipare la scadenza della Quindicesima Revisione Generale delle Quote al gennaio 2014. Ci si attende che ogni possibile riallineamento produca un incremento delle quote delle economie dinamiche in linea con le loro posizioni relative nell'economia mondiale, e quindi con ogni probabilita' della quota dei paesi emergenti e in via di sviluppo nel loro complesso. Iniziative saranno prese per proteggere la rappresentativita' dei paesi membri piu' poveri.

Riesame dell'accordo di credito NAB

11. Alla luce del proposto aumento delle quote relativo al Quattordicesimo Aumento Generale delle Quote, al Consiglio di Amministrazione e ai partecipanti all'accordo di prestito New Arrangements to Borrow (NAB) e' richiesto di rivedere gli accordi di credito NAB entro novembre 2011, con un corrispondente ripristino del NAB ai livelli precedenti e preservando le quote relative, che diventera' effettivo quando le condizioni previste nel paragrafo 3 e 3 (i) di questa Risoluzione saranno verificate.

Proposti Emendamento agli Articoli dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione

12. Il proposto emendamento dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale riportato nell'Allegato II alla presente Risoluzione (il "Proposto Emendamento per la Riforma del Consiglio di Amministrazione") e' approvato.

13. Il Segretario e' invitato a chiedere a tutti i paesi membri del Fondo, con lettera circolare o con telegramma o altro rapido mezzo di comunicazione, se essi accettano, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo XXVIII dello Statuto, il Proposto Emendamento sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione.

14. La comunicazione da inviarsi a tutti i paesi membri ai sensi del precedente paragrafo specifichera' che il Proposto Emendamento sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione entrera' in vigore per tutti i paesi membri a partire dalla data in cui il Fondo certifichera', con formale comunicazione indirizzata a tutti i paesi membri, che i tre-quinti dei paesi membri, aventi l' ottantacinque per cento del potere di voto totale, hanno accettato il Proposto Emendamento sulla Riforma del Consiglio di Amministrazione.

Incremento del numero dei Vice Direttori esecutivi

15. Successivamente alla prima elezione regolare dei Direttori Esecutivi, dopo l'entrata in vigore dell' emendamento agli Articoli dello Statuto approvato dal Consiglio dei Governatori con Risoluzione No. 63-2 , un Direttore Esecutivo eletto da sette o piu' paesi membri avra' la facolta' di nominare due Vice-Direttori Esecutivi.

16. Come condizione per nominare due Vice-Direttori Esecutivi, un Direttore Esecutivo dovra' designare con notifica al Segretario del Fondo: (i) il Vice-Direttore che agira' in nome e per conto del Direttore Esecutivo quando quest'ultimo non sia presente ed entrambi i Vicedirettori siano presenti, e (ii) il Vice-Direttore che esercitera' i poteri del Direttore Esecutivo ai sensi dell'Articolo XII, Sezione 3 (f). Con notifica al Segretario del Fondo, un Direttore Esecutivo ha facolta' di cambiare queste designazioni in qualsiasi momento.

Numero e composizione del Consiglio di Amministrazione

17. Il Consiglio dei Governatori prende nota di quanto segue: (i) l'impegno di ridurre, come un mezzo per dare maggiore rappresentativita' ai mercati emergenti e ai paesi in via di sviluppo, il numero dei Direttori Esecutivi rappresentanti i paesi Europei avanzati di due non piu' tardi della prima elezione ordinaria dei Direttori Esecutivi dopo che le condizioni indicate nel paragrafo 3 di questa Risoluzione saranno verificate, e (ii) l'impegno dei Paesi membri del Fondo di mantenere un Consiglio di Amministrazione formato da 24 Direttori Esecutivi, e di rivedere la composizione del Consiglio di Amministrazione ogni otto anni dopo che le condizioni indicate nel paragrafo 3 di questa Risoluzione saranno verificate.