N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010. (11G0229)

Accordo


b) una chiara indicazione da parte della Comunita' della dotazione finanziaria indicativa programmabile, di cui la cooperazione nazionale, regionale o intra-ACP puo' disporre nel periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, e ogni altra informazione pertinente, compresa un'eventuale riserva per necessita' impreviste;

c) la preparazione e l'adozione di un programma indicativo per l'attuazione del documento di strategia che tenga conto degli impegni degli altri donatori, in particolare degli Stati membri dell'UE; e

d) una revisione del documento di strategia, del programma indicativo e del volume delle risorse ad esso attribuite.

Articolo 2

Documento di strategia nazionale

Il documento di strategia nazionale (DSN) e' elaborato dallo Stato ACP interessato e dall'UE. Esso si basa sui risultati di consultazioni preventive con un vasto numero di attori, tra cui attori non statali, autorita' locali e, ove pertinente, parlamenti ACP, e tiene conto dell'esperienza maturata in passato e delle migliori pratiche. Ciascun DSN viene adattato alle esigenze e alla situazione specifica di ciascuno Stato ACP. Il DSN e' uno strumento per individuare le priorita' e per preparare gli operatori locali a subentrare nell'attuazione dei programmi di cooperazione. Verra' presa in considerazione qualsiasi divergenza fra l'analisi effettuata dal paese interessato e quella eseguita dalla Comunita'. Il DSN deve comprendere i seguenti elementi standard:

(a) un'analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale del paese, nonche' dei problemi, delle capacita' e delle prospettive, inclusi una valutazione delle esigenze di base, il reddito pro capite, le dimensioni della popolazione, gli indicatori sociali e il grado di vulnerabilita';

(b) una descrizione dettagliata della strategia di sviluppo a medio termine del paese, delle priorita' chiaramente specificate e del fabbisogno finanziario previsto;

(c) una descrizione dei programmi e delle azioni di altri donatori operanti nel paese, in particolare quelli degli Stati membri dell'UE nella loro qualita' di finanziatori bilaterali;

(d) strategie ad hoc, indicando il contributo specifico dell'UE.
Dette strategie devono consentire, nei limiti del possibile, la complementarita' con operazioni finanziate dallo Stato ACP stesso e da altri donatori presenti nel paese; e

e) un'indicazione dei meccanismi di sostegno e di attuazione piu' appropriati da applicare alla messa in atto delle suddette strategie.

Articolo 3

Assegnazione delle risorse

1. L'assegnazione indicativa delle risorse tra i paesi ACP si basa su criteri standard, oggettivi e trasparenti di valutazione delle necessita' e dei risultati. Al riguardo:

a) le necessita' sono valutate in base a criteri relativi al reddito pro capite, alla popolazione, agli indicatori sociali e al livello del debito nonche' alla vulnerabilita' agli shock esogeni. Viene accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno avanzati e viene prestata la dovuta attenzione alla vulnerabilita' degli Stati insulari e senza sbocco sul mare. Inoltre, si dovra' tener conto delle specifiche difficolta' dei paesi che escono da conflitti e di quelli vittime di calamita' naturali; e

b) i risultati vengono valutati in base a criteri relativi al buon governo, ai progressi ottenuti nell'attuazione delle riforme istituzionali, ai risultati del paese nell'uso delle risorse, all'effettiva attuazione delle operazioni in corso, al contenimento o alla riduzione della poverta', ai progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio, alle misure adottate ai fini dello sviluppo sostenibile e al buon esito delle strategie settoriali e macroeconomiche.

2. Le risorse assegnate comprendono:

a) un'assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno macroeconomico, le politiche settoriali, nonche' i programmi e i progetti a sostegno dei settori focali o meno dell'assistenza comunitaria. L'assegnazione programmabile deve facilitare la programmazione a lungo termine dell'aiuto comunitario al paese interessato. Insieme ad altre eventuali risorse comunitarie, dette assegnazioni costituiscono la base per la preparazione del programma indicativo riguardante il paese in questione; e

b) un'assegnazione destinata a rispondere a necessita' impreviste come quelle definite agli articoli 66 e 68 e agli articoli 72, 72bis e 73 del presente accordo, accessibile alle condizioni riportate in questi articoli, laddove tale sostegno non possa essere finanziato dal bilancio dell'Unione.

3. Sulla base della riserva per necessita' impreviste sono adottati provvedimenti a favore dei paesi che, a causa di circostanze eccezionali, non possono accedere alle normali risorse programmabili.

4. Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del presente allegato, la Comunita' puo' aumentare l'assegnazione programmabile o l'assegnazione per necessita' impreviste di un dato paese per tener conto di nuove necessita' o di risultati eccezionali:

a) nuove necessita' possono derivare da circostanze eccezionali, quali le situazioni di crisi e post-crisi, o da necessita' impreviste, come quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);

b) per "risultati eccezionali" s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione programmabile di un paese e' integralmente impegnata e vi e' possibilita' di assorbimento di finanziamenti supplementari dal programma indicativo nazionale nel quadro di politiche efficaci di riduzione della poverta' e di una gestione finanziaria sana.";

b) all'articolo 4, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Appena ricevute le informazioni di cui sopra, ciascuno Stato ACP redige e presenta alla Comunita' un progetto di programma indicativo in base e conformemente ai propri obiettivi e priorita' di sviluppo indicati nel DSN. Il progetto di programma indicativo deve comprendere:

a) un sostegno di bilancio generale e/o un numero limitato di settori o aree focali su cui il sostegno dovrebbe concentrarsi;

b) le misure ed operazioni piu' adeguate ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli scopi nel settore/nei settori o nell'area/nelle aree focali;

c) le risorse eventualmente riservate ad un limitato numero di programmi e progetti che non rientrano nel settore/nei settori o nell'area/nelle aree focali e/o un quadro generale di tali attivita', nonche' l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di tali elementi;

d) i tipi di attori non statali ammissibili a beneficiare di finanziamenti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio dei ministri, le risorse assegnate agli attori non statali e il tipo di attivita' da sostenere, che deve essere di natura non lucrativa;

e) proposte per l'eventuale partecipazione a programmi e progetti regionali; e

f) un'eventuale riserva per un'assicurazione contro eventuali reclami e destinata a coprire gli aumenti di spesa e gli imprevisti.

2. Il progetto di programma indicativo contiene, se del caso, le risorse destinate al potenziamento delle capacita' umane, materiali e istituzionali degli ACP, al fine di preparare e attuare i programmi indicativi nazionali e le eventuali partecipazioni a programmi e progetti finanziati dai programmi indicativi regionali e di migliorare la gestione del ciclo dei progetti di investimento pubblico degli Stati ACP.

3. Il progetto di programma indicativo deve essere sottoposto a uno scambio di vedute tra lo Stato ACP interessato e la Comunita'. Il programma indicativo e' adottato di comune accordo dalla Commissione, a nome della Comunita', e dallo Stato ACP interessato. Una volta adottato, esso e' vincolante per la Comunita' e per tale Stato. Tale programma indicativo viene allegato al DSN e contiene inoltre:

a) un'indicazione delle operazioni specifiche e ben individuate, soprattutto quelle che possono essere impegnate prima della revisione successiva;

b) un calendario indicativo di attuazione e revisione del programma indicativo, compresi gli impegni e gli esborsi delle risorse; e

c) i criteri orientati ai risultati da utilizzare nelle revisioni.

4. La Comunita' e lo Stato ACP interessato prendono tutte le misure necessarie per garantire che la programmazione sia completata al piu' presto e, salvo in circostanze eccezionali, entro dodici mesi dall'adozione del quadro finanziario pluriennale di cooperazione. A tale riguardo, la preparazione del DSN e del programma indicativo devono far parte di un processo continuo che porti all'adozione di un unico documento.";

c) l'articolo 5 e' cosi' modificato:

i) il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:

"2. In circostanze eccezionali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, per tener conto di nuove necessita' o di risultati eccezionali, su richiesta di una delle parti puo' essere effettuata una revisione ad hoc.";

ii) al paragrafo 4, la frase introduttiva e' sostituita dalla seguente:

"4. Le revisioni operative annuali a medio e lungo termine del programma indicativo devono consistere in una valutazione comune dell'attuazione del programma e tener conto dei risultati delle relative attivita' di controllo e valutazione. Tali revisioni vengono eseguite a livello locale e portate a termine dall'ordinatore nazionale e dalla Commissione, dopo aver consultato le opportune parti interessate, compresi gli attori non statali, le autorita' locali e, ove opportuno, i parlamenti ACP. In particolare esse comprendono una valutazione sugli aspetti seguenti:";

iii) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Una volta all'anno, la Commissione presenta una relazione sintetica sulle conclusioni della revisione operativa annuale al comitato di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo. Il comitato esamina la relazione nell'ambito delle responsabilita' e dei poteri che gli sono conferiti dal presente accordo.

6. Alla luce delle revisioni operative annuali, l'ordinatore nazionale e la Commissione, al momento della revisione intermedia e della revisione finale, possono rivedere e adattare il DSN:

a) nei casi in cui le revisioni operative mettano in luce problemi specifici e/o

b) qualora in uno Stato ACP la situazione sia mutata.

Una modifica del DSN puo' anche essere decisa a seguito del processo di revisione ad hoc previsto al paragrafo 2.

La revisione finale puo' anche comprendere adattamenti per il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione, relativamente all'assegnazione delle risorse e alla preparazione per il programma successivo.

7. Dopo la conclusione delle revisioni intermedia e finale, la Commissione, a nome della Comunita', puo' aumentare o diminuire l'assegnazione delle risorse di un paese sulla base delle necessita' e dei risultati di quel momento dello Stato ACP interessato.

A seguito di una revisione ad hoc prevista al paragrafo 2, la Commissione , a nome della Comunita', puo' anche incrementare l'assegnazione delle risorse alla luce di nuove necessita' o di risultati eccezionali dello Stato ACP interessato, secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4.";

d) l'articolo 6 e' cosi' modificato:

i) il titolo e' sostituito dal seguente:

"Campo d'applicazione";

ii) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

"3. Le richieste di finanziamento dei programmi regionali devono essere presentate da:

a) un ente o organizzazione regionale debitamente autorizzati, oppure

b) un ente o organizzazione subregionale debitamente autorizzati, oppure da uno Stato ACP della regione interessata nella fase di programmazione, a condizione che l'azione figuri nel programma indicativo regionale.

4. La partecipazione di paesi in via di sviluppo non ACP ai programmi regionali e' prevista solo nella misura in cui:

a) il centro di gravita' dei progetti e programmi finanziati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione resta in un paese ACP;

b) negli strumenti finanziari comunitari esistono disposizioni equivalenti; e

c) il principio di proporzionalita' e' rispettato.";

e) gli articoli 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 7

Programmi regionali

Gli Stati ACP interessati decidono in merito alla definizione delle regioni geografiche. I programmi d'integrazione regionale devono coincidere il piu' possibile con i programmi delle organizzazioni regionali esistenti. In linea di massima, se vi e' sovrapposizione tra le varie organizzazioni regionali competenti, il programma di integrazione regionale deve associare la partecipazione di tali organizzazioni.

Articolo 8

Programmazione regionale

1. La programmazione si effettua a livello di ciascuna regione. Essa e' il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e l'organizzazione o le organizzazioni regionali debitamente autorizzate e, in mancanza di tale autorizzazione, l'ordinatore nazionale dei paesi di tale regione. Se del caso, la programmazione puo' includere una consultazione con attori non statali rappresentati a livello regionale e, ove pertinente, con parlamenti regionali.

2. Il documento di strategia regionale (DSR) viene preparato dalla Commissione e dall'organizzazione o dalle organizzazioni regionali debitamente autorizzate in collaborazione con gli Stati ACP della regione interessata, sulla base del principio di sussidiarieta' e complementarita', tenendo conto della programmazione del DSN.

3. Il DSR e' uno strumento per definire le priorita' e per preparare gli operatori locali a subentrare nell'attuazione dei programmi finanziati. Il DSR comprende i seguenti elementi standard:

(a) un'analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale della regione;

(b) una valutazione dell'integrazione economica regionale e delle sue prospettive, nonche' dell'integrazione nell'economia mondiale;

(c) una descrizione delle strategie e priorita' regionali perseguite, nonche' del previsto fabbisogno finanziario;

(d) un profilo delle attivita' di altri partner esterni nella cooperazione regionale;

(e) un quadro del contributo specifico UE inteso alla realizzazione degli obiettivi di integrazione regionale, complementari, se possibile, alle operazioni finanziate dagli Stati ACP e da altri partner esterni, soprattutto gli Stati membri dell'UE ; e

"f) un'indicazione dei meccanismi di sostegno e di attuazione piu' appropriati da applicare alla messa in atto delle suddette strategie.

Articolo 9

Assegnazione delle risorse

1. L'assegnazione indicativa delle risorse tra le regioni ACP si basa su una stima standard, obiettive e trasparenti delle esigenze, dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione e integrazione regionale.

2. Le risorse assegnate comprendono:

a) un'assegnazione programmabile destinata a finanziare il sostegno all'integrazione regionale, alle politiche settoriali, ai programmi e ai progetti nei settori focali o meno dell'assistenza comunitaria; e
b) un'assegnazione per ciascuna regione ACP destinata a rispondere a necessita' impreviste come quelle definite agli articoli 72, 72bis e 73 del presente accordo, laddove, data la natura e/o il campo di applicazione transnazionale della necessita' imprevista, tale sostegno possa essere fornito in modo piu' efficace a livello regionale. Tali fondi sono accessibili alle condizioni riportate agli articoli 72, 72bis e 73 del presente accordo, laddove tale sostegno non possa essere finanziato dal bilancio dell'Unione. E' assicurata la complementarita' tra gli interventi previsti a titolo di questa assegnazione e eventuali interventi a livello nazionale.

3. L'assegnazione programmabile deve facilitare la programmazione a lungo termine dell'aiuto comunitario alla regione interessata. Per raggiungere una certa consistenza finanziaria e per aumentare l'efficienza, i fondi regionali e nazionali possono integrarsi a vicenda allo scopo di finanziare operazioni regionali con una componente nazionale ben definita.

Un'assegnazione regionale per necessita' impreviste puo' essere mobilitata a vantaggio della regione interessata e di paesi ACP al di fuori della regione se la natura della necessita' imprevista ne richiede il coinvolgimento e il centro di gravita' dei progetti e programmi previsti resta nella regione.

4. Fatte salve le disposizioni in materia di revisioni di cui all'articolo 11, la Comunita' puo' aumentare l'assegnazione programmabile o l'assegnazione per necessita' impreviste di una data regione per tener conto di nuove necessita' o di risultati eccezionali:

a) per "nuove necessita'" si intendono necessita' derivanti da circostanze eccezionali, quali le situazioni di crisi e post-crisi, o da necessita' impreviste, come quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);

b) per "risultati eccezionali" s'intende una situazione in cui, al di fuori delle revisioni intermedie e finali, l'assegnazione di una regione e' integralmente impegnata e vi e' possibilita' di assorbimento di finanziamenti supplementari dal programma indicativo regionale nel quadro di un'integrazione regionale efficace e di una gestione finanziaria sana.";

f) all'articolo 10, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:

"2. I programmi indicativi regionali sono adottati di comune accordo dalla Comunita' e dall'organizzazione o dalle organizzazioni regionali ufficialmente autorizzate o, in assenza di una tale autorizzazione, dagli Stati ACP interessati.";

g) all'articolo 11, l'attuale comma e' numerato ed e' aggiunto il seguente paragrafo:

"2. In circostanze eccezionali di cui all'articolo 9, paragrafo 4, per tener conto di nuove necessita' o di risultati eccezionali, su richiesta di una delle parti puo' essere effettuata la revisione. A seguito di una revisione ad hoc, entrambe le parti possono decidere una modifica del DSR e/o la Commissione, a nome della Comunita', puo' incrementare l'assegnazione delle risorse.

La revisione finale puo' anche comprendere adattamenti per il nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione, relativamente all'assegnazione delle risorse e alla preparazione per il successivo programma indicativo regionale.";

h) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Cooperazione intra-ACP

1. La cooperazione intra-ACP, quale strumento di sviluppo, contribuisce al conseguimento dell'obiettivo del partenariato ACP-CE.
La cooperazione intra-ACP e' una cooperazione sovraregionale. Essa mira a rispondere alle sfide condivise cui sono confrontati gli Stati ACP mediante interventi che prescindono dal concetto di ubicazione geografica e vanno a beneficio di molti o di tutti gli Stati ACP.

2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di complementarita', si valuta l'eventualita' di un intervento intra-ACP quando risulta impossibile o meno efficace agire a livello nazionale e/o regionale, cosi' da fornire valore aggiunto rispetto agli interventi condotti con altri strumenti di cooperazione.

3. Quando il gruppo ACP decide di contribuire a iniziative internazionali o interregionali mediante il fondo intra-ACP, e' necessario garantire a tale contributo un'adeguata visibilita'.";

i) sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 12 bis

Documento di strategia intra-ACP

1. La programmazione della cooperazione intra-ACP e' il risultato di uno scambio di vedute tra la Commissione e il comitato degli ambasciatori ACP ed e' preparata congiuntamente dai servizi della Commissione e dal segretariato ACP, dopo consultazioni con gli opportuni attori e parti interessate.

2. Il documento di strategia intra-ACP definisce le azioni prioritarie della cooperazione intra-ACP e le azioni necessarie a far si' che si crei una titolarita' dei programmi oggetto del sostegno.
Esso deve comportare i seguenti elementi standard:

a) un'analisi del contesto politico, economico, sociale e ambientale del gruppo di Stati ACP;

b) una valutazione della cooperazione intra-ACP relativamente al suo contributo per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo e all'esperienza acquisita;

c) una descrizione della strategia e degli obiettivi intra-ACP perseguiti, nonche' del previsto fabbisogno finanziario;

d) una descrizione delle pertinenti attivita' di altri partner esterni nella cooperazione;

e
e) un'indicazione del contributo dell'UE per il conseguimento degli obiettivi della cooperazione intra-ACP e della sua complementarita' con le operazioni finanziate a livello nazionale e regionale e da altri partner esterni, in particolare da Stati membri dell'UE.

Articolo 12 ter

Richieste di finanziamento

Le richieste di finanziamento di programmi intra-ACP vengono presentate:

a) direttamente dal Consiglio dei ministri ACP o dal comitato degli ambasciatori ACP, oppure

b) indirettamente da:

i) almeno tre enti o organizzazioni regionali debitamente autorizzati appartenenti a regioni geografiche diverse o almeno due Stati ACP da ciascuna delle tre regioni;

ii) da organizzazioni internazionali, come l'Unione africana, i cui interventi contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della cooperazione e integrazione regionale, previa approvazione da parte del comitato degli ambasciatori ACP oppure

iii) dalle regioni dei Caraibi o del Pacifico, in considerazione della loro particolare situazione geografica, previa approvazione del Consiglio dei ministri ACP o dal comitato degli ambasciatori ACP.

Articolo 12 quater

Assegnazione delle risorse

L'assegnazione indicativa delle risorse si basa su una stima delle necessita', dei progressi e delle prospettive del processo di cooperazione intra-ACP. Essa comprende una riserva di fondi non programmabili.";

j) gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 13

Programma indicativo intra-ACP

1. Il programma indicativo intra-ACP comprende i seguenti principali elementi standard:

a) i settori e i comparti focali dell'aiuto comunitario;

b) le misure e le azioni piu' appropriate per il raggiungimento degli obiettivi fissati per detti settori e comparti; e

c) i programmi e i progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi identificati, a condizione che siano stati chiaramente identificati, nonche' l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuno di essi e un calendario della loro attuazione.

2. La Commissione e il segretariato ACP identificano e istruiscono le azioni corrispondenti. Su tale base, i servizi della Commissione e il segretariato ACP preparano congiuntamente il programma indicativo intra-ACP e' e lo presentano al comitato degli ambasciatori ACP-CE.
Il programma e' adottato dalla Commissione, a nome della Comunita', e dal comitato degli ambasciatori ACP.

3. Fermo restando l'articolo 12 ter, lettera b), punto iii), il comitato degli ambasciatori ACP presenta ogni anno un elenco consolidato delle richieste di finanziamento per le azioni prioritarie previste nel programma indicativo intra-ACP. La Commissione con il segretariato ACP identifica e prepara le azioni corrispondenti e un programma d'azione annuale. Le richieste di finanziamento per azioni non previste nel programma indicativo intra-ACP sono incluse nel programma d'azione annuale nella misura del possibile e in considerazione delle risorse assegnate. In casi eccezionali, tali richieste sono adottate mediante una speciale decisione di finanziamento della Commissione.

Articolo 14

Revisione

1. La cooperazione intra-ACP dovrebbe essere sufficientemente flessibile e di pronta reazione da garantire che le sue azioni restino coerenti con gli obiettivi del presente accordo e tengano conto di qualsiasi cambiamento delle priorita' e degli obiettivi del gruppo di Stati ACP.

2. Il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione effettuano una revisione intermedia e una revisione finale della strategia di cooperazione e del programma indicativo intra-ACP, in modo da adattarli alle circostanze del momento e garantirne la corretta attuazione. Se le circostanze lo richiedono, possono essere effettuate anche revisioni ad hoc volte a tener conto di nuove necessita' che potrebbero scaturire da circostanze eccezionali o impreviste, come quelle determinate da nuove sfide comuni a tutti i paesi ACP.

3. In occasione delle revisioni intermedia e finale o dopo una revisione ad hoc, il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione possono rivedere ed adattare il documento di strategia della cooperazione intra-ACP.

4. A seguito della revisione intermedia o finale o di una revisione ad hoc, il comitato degli ambasciatori ACP e la Commissione possono adeguare le assegnazioni nel quadro del programma indicativo intra-ACP e mobilitare la riserva intra-ACP non programmata.";

k) l'articolo 15 e' cosi' modificato:

i) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:

"1. I programmi e i progetti presentati dallo Stato ACP interessato o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente devono essere sottoposti a una istruzione comune. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo deve definire gli orientamenti generali e i criteri di istruzione dei programmi e progetti. I programmi e i progetti in questione, che di norma sono pluriennali, possono comportare serie di interventi di entita' limitata in un settore particolare.";

ii) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:

"3. L'istruzione dei programmi e progetti tiene conto della scarsa disponibilita' di risorse umane di ciascun paese ed elabora una strategia favorevole alla promozione di tali risorse. Essa tiene conto altresi' delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ciascuno Stato o regione ACP.";

iii) al paragrafo 4, le parole "ordinatore nazionale" sono sostituite da " ordinatore nazionale competente";

l) in tutto l'articolo 16 le parole "lo Stato ACP interessato" sono sostituite da "lo Stato ACP interessato o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente";

m) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Accordo di finanziamento

1. Di norma, i programmi e i progetti finanziati dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione sono oggetto di un accordo di finanziamento definito dalla Commissione e dallo Stato ACP o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente.

2. L'accordo di finanziamento e' definito entro i 60 giorni successivi alla comunicazione della decisione di finanziamento adottata dalla Commissione. L'accordo di finanziamento:

a) precisa in particolare il contributo finanziario della Comunita', le modalita' e le condizioni di finanziamento, nonche' le disposizioni generali e specifiche relative al programma o progetto in questione, compresi gli esiti e i risultati attesi; e

b) prevede stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste, gli audit e le valutazioni.

3. Qualsiasi rimanenza imprevista riscontrata alla chiusura dei conti relativi ai programmi e progetti entro i termini stabiliti per gli impegni nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione mediante il quale tali programmi e progetti sono stati finanziati e' attribuita allo Stato ACP interessato o all'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente.";

n) in tutto l'articolo 18, le parole "ordinatore nazionale" sono sostituite da "ordinatore nazionale competente";

o) l'articolo 19 e' cosi' modificato:

i) al paragrafo 1, le parole "gli Stati ACP" sono sostituite da "gli Stati ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente";

ii) al paragrafo 3, le parole "lo Stato ACP" sono sostituite da "lo Stato ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente";

p) all'articolo 19 bis, il paragrafo 1 e' cosi' modificato:

i) la frase introduttiva e' sostituita dalla seguente:

"1. I programmi e i progetti finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo vengono attuati mediante:";

ii) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

"d) esborsi diretti nell'ambito degli aiuti al bilancio, dei contributi ai programmi settoriali, del sostegno all'alleggerimento del debito e del sostegno volto ad attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, comprese le fluttuazioni dei proventi da esportazione.";

q) all'articolo 19ter le parole "gli Stati ACP" sono sostituite da "gli Stati ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente";

r) gli articoli 19 quater e 20 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 19 quater

Aggiudicazione degli appalti, aggiudicazione delle sovvenzioni e esecuzione degli appalti

1. Salvo il disposto dell'articolo 26, gli appalti e le sovvenzioni vengono aggiudicati ed eseguiti secondo le norme comunitarie e, tranne nei casi specifici contemplati da tali norme, secondo le procedure e la documentazione standard elaborate e pubblicate dalla Commissione per l'attuazione delle azioni di cooperazione con i paesi terzi in vigore al momento in cui viene lanciata la procedura in questione.

2. Nei casi di gestione decentrata, se dalla valutazione congiunta risulta che le procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni nello Stato ACP o nella regione beneficiaria o le procedure approvate dai finanziatori sono conformi ai principi di trasparenza, proporzionalita', pari trattamento e non discriminazione e non danno luogo a conflitti di interessi, la Commissione applica queste procedure, in conformita' della dichiarazione di Parigi e fatto salvo l'articolo 26, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio dei suoi poteri in questo ambito.

3. Lo Stato ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente s'impegna a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarita' e le frodi e ad avviare eventuali azioni penali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.

4. Nei casi di gestione decentrata, gli appalti vengono negoziati, stipulati, firmati ed eseguiti dagli Stati ACP o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente. Questi Stati o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente possono tuttavia chiedere alla Commissione di negoziare, stipulare, firmare ed eseguire gli appalti per loro conto.

5. Conformemente all'impegno di cui all'articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione con l'ACP sono eseguiti nel rispetto delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale.

6. Viene costituito un gruppo di esperti composto da rappresentanti del segretariato del gruppo degli Stati ACP e della Commissione, incaricato di individuare, su richiesta di una delle Parti, gli opportuni adeguamenti e di proporre modifiche e miglioramenti delle norme e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Il gruppo di esperti presenta inoltre una relazione periodica al comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo onde aiutarlo a esaminare i problemi di attuazione delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e a proporre le misure del caso.

Articolo 20

Ammissibilita'

A meno che non sia concessa una deroga in conformita' dell'articolo 22 e fatto salvo l'articolo 26:

1. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo e' aperta a:

a) tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato ACP, di uno Stato membro della Comunita' europea, di un paese ufficialmente candidato all'adesione alla Comunita' europea o di uno Stato membro dello spazio economico europeo, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite;

b) tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese che figura tra i paesi meno avanzati, secondo la definizione delle Nazioni Unite, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite.

1 bis. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo e' aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese diverso da quelli elencati al paragrafo 1, nonche' a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, qualora sia stato istituito un accesso reciproco all'assistenza esterna.
L'accesso reciproco nei paesi meno avanzati, secondo la definizione delle Nazioni Unite, e' concesso automaticamente ai membri dell'OCSE/DAC.

L'accesso reciproco e' stabilito mediante una specifica decisione della Commissione riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. La decisione e' adottata dalla Commissione d'intesa con gli Stati ACP e resta in vigore per un periodo minimo di un anno.

2. Nell'ambito di un appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo si puo' far ricorso a servizi forniti da esperti di qualsiasi nazionalita', fermi restando i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

3. Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati a titolo di un contratto finanziato con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo devono essere originari di uno Stato ammissibile ai sensi dei punti 1 o 1bis. Al riguardo, la definizione della nozione di "prodotti originari" deve essere stabilita in riferimento ai relativi accordi internazionali; i prodotti originari della Comunita' devono comprendere quelli originari dei paesi, territori e dipartimenti d'oltremare.

4. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo e' aperta alle organizzazioni internazionali.

5. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata tramite un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo e' aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1bis nonche' a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessita' di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

6. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata nell'ambito di un'iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni e' aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1bis nonche' a tutte le persone fisiche e giuridiche di uno Stato coinvolto nell'iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

7. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata con uno Stato terzo, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni e' aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma dei punti 1 o 1bis nonche' a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa dello Stato terzo in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.";

s) l'articolo 21 e' soppresso1 ;
--------
1 L'articolo 21 e' stato soppresso dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE .

t) all'articolo 22, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:

"1. In casi eccezionali debitamente giustificati, le persone fisiche o giuridiche dei paesi terzi non ammissibili a norma dell'articolo 20 possono essere ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunita' dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo su richiesta giustificata dello Stato ACP o dell'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente. Gli Stati ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente forniscono alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe tenendo conto in particolare:

a) della situazione geografica dello Stato o della regione ACP interessati;

b) della competitivita' degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti degli Stati membri e degli Stati ACP;

c) della necessita' di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo di esecuzione degli appalti;

d) delle difficolta' di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi;

e) della tecnologia piu' appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali;

f) dei casi di estrema urgenza;

g) della disponibilita' dei prodotti e dei servizi sui mercati in questione.";

u) gli articoli 23 e 25 sono soppressi1 ;
--------
1 Gli articoli 23 e 25 sono stati soppressi dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE.

v) all'articolo 26, paragrafo 1, la frase introduttiva e' sostituita dalla seguente:

"1. Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto piu' possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo allo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tal fine:";

w) gli articoli 27, 28 e 29 sono soppressi2 ;
--------
2 Gli articoli 27, 28 e 29 sono stati soppressi dalla decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE.

x) all'articolo 30, la frase introduttiva e' sostituita dalla seguente:

"La composizione delle controversie tra l'amministrazione di uno Stato ACP o dell'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo avviene:";

y) gli articoli 33 e 34 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 33

Modalita'

1. Fatte salve le valutazioni effettuate dagli Stati ACP o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente o dalla Commissione, il controllo e la valutazione verranno eseguiti congiuntamente dallo Stato o dagli Stati ACP o dall'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e dalla Comunita'. Il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo garantisce il carattere congiunto delle operazioni di controllo e valutazione. Per assistere il comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, la Commissione e il segretariato generale ACP preparano ed eseguono il controllo e le valutazioni comuni e ne riferiscono al comitato. In occasione della prima riunione successiva alla firma dell'accordo, il comitato fissa le modalita' intese a garantire il carattere congiunto delle operazioni e approva annualmente il programma di lavoro.

2. Il controllo e la valutazione sono intesi a:

a) fornire valutazioni regolari e indipendenti sulle operazioni e sugli interventi finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo e sulle attivita', mettendo a raffronto risultati e obiettivi; e

b) consentire agli Stati ACP, alla Commissione o all'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente e alle istituzioni congiunte di valersi dell'esperienza acquisita nella progettazione ed esecuzione delle politiche e delle operazioni future.

Articolo 34

Commissione

1. La Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate sulle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, esclusi il Fondo investimenti e gli abbuoni di interessi, secondo le seguenti modalita' di gestione principali:

a) gestione centralizzata;

b) gestione decentrata.

2. Di norma, la Commissione provvede all'esecuzione finanziaria delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo secondo una gestione decentrata.

In tal caso, gli Stati ACP si assumono determinate mansioni esecutive in conformita' dell'articolo 35.

3. Per l'esecuzione finanziaria delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, la Commissione delega determinati poteri esecutivi all'interno dei suoi servizi. La Commissione informa di tale delega gli Stati ACP e il comitato di cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo.";

z) l'articolo 35 e' cosi' modificato:

i) al paragrafo 1, la frase introduttiva e' sostituita dalla seguente:

"1. Il governo di ciascuno Stato ACP nomina un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo gestite dalla Commissione e dalla Banca.
L'ordinatore nazionale designa uno o piu' ordinatori nazionali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell'impossibilita' di svolgere questa funzione, e ne informa la Commissione.
L'ordinatore nazionale puo' delegare, ogniqualvolta sussistano le condizioni di capacita' istituzionale e di sana gestione finanziaria, le sue competenze per l'attuazione dei programmi e progetti in questione all'entita' responsabile presso la sua amministrazione nazionale e informa la Commissione delle deleghe conferite.

Nel caso dei programmi e progetti regionali, l'organizzazione o ente competente designa un ordinatore regionale i cui compiti corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell'ordinatore nazionale.

Nel caso dei programmi e progetti intra-ACP, il comitato degli ambasciatori ACP designa un ordinatore intra-ACP i cui compiti corrispondono, mutatis mutandis, a quelli dell'ordinatore nazionale.
Nel caso in cui l'ordinatore non sia il segretariato ACP, il comitato degli ambasciatori viene informato, conformemente all'accordo di finanziamento, sull'attuazione dei programmi e dei progetti.

Qualora sia a conoscenza di problemi di applicazione delle procedure relative alla gestione delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, la Commissione prende, assieme all'ordinatore nazionale, i contatti necessari per ovviare alla situazione e, all'occorrenza, adotta le misure appropriate.

L'ordinatore competente assume la responsabilita' finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.

Nell'ambito della gestione decentrata delle risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l'ordinatore competente:";

ii) al paragrafo 2 le parole "ordinatore nazionale" sono sostituite da"ordinatore";

z bis) l'articolo 37 e' cosi' modificato:

i) al paragrafo 2 le parole "lo Stato o gli Stati ACP interessati" sono sostituite da "lo Stato ACP interessato o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente";

ii) al paragrafo 4 le parole "ordinatore nazionale" sono sostituite da "ordinatore competente";

iii) al paragrafo 6 le parole "ordinatore nazionale" sono sostituite da "ordinatore competente";

iv) al paragrafo 7, le parole "Stati ACP" sono sostituite da "Stati ACP o l'ente o organizzazione a livello regionale o intra-ACP competente".

4. L'allegato V e i relativi protocolli sono soppressi.

5. All'allegato VII, l'articolo 3, paragrafo 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Le parti riconoscono il ruolo del gruppo ACP nel dialogo politico secondo modalita' stabilite dal gruppo ACP e comunicate alla Comunita' europea e ai suoi Stati membri. Il segretariato ACP e la Commissione europea si scambiano tutte le informazioni necessarie sul processo di dialogo politico condotto prima, durante e dopo le consultazioni intraprese ai sensi degli articoli 96 e 97 del presente accordo.".

D. PROTOCOLLI

Il protocollo n. 3 relativo al Sudafrica, modificato dalla
decisione n. 4/2007 del Consiglio dei ministri ACP - Consiglio CE del 20 dicembre 20071 , e' modificato come segue:
--------
1 GU UE L 25 del 30.1.2008, pag. 11.

1. All'articolo 1, paragrafo 2, le parole "firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999" sono sostituite "modificato dall'accordo firmato l'11 settembre 2009".

2. L'articolo 4 e' modificato come segue:

a) il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Tuttavia, in deroga a questo principio, il Sudafrica e' ammesso a partecipare alla cooperazione ACP-CE per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 8 del presente protocollo, sulla base dei principi di reciprocita' e proporzionalita', restando inteso che la sua partecipazione sara' finanziata con le risorse di cui al titolo VII dell'ASSC. Nella misura in cui si fara' ricorso alle risorse dell'ASSC per consentire al paese di partecipare alle operazioni effettuate nel quadro della cooperazione finanziaria ACP-CE, il Sudafrica potra' partecipare di pieno diritto alle procedure decisionali che disciplinano l'attuazione di tali aiuti.";

b) e' aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Ai fini del finanziamento degli investimenti di cui all'allegato II, capitolo 1, del presente accordo, i fondi d'investimento e gli intermediari finanziari e non finanziari stabiliti in Sudafrica hanno i necessari requisiti.".

3. All'articolo 5, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Il presente protocollo non impedisce al Sudafrica di negoziare e firmare uno degli accordi di partenariato economico (APE) previsti dalla parte 3, titolo II del presente accordo qualora cio' sia approvato dalle altre parti a detto APE.".


IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.



Parte di provvedimento in formato grafico






Parte di provvedimento in formato grafico



ATTO FINALE


I plenipotenziari di:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

IL PRESIDENTE DI MALTA,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA ROMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri",
e l'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata "l'Unione" o "l'UE",
da una parte, e

i plenipotenziari di:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ANGOLA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI ANTIGUA E BARBUDA,

IL CAPO DI STATO DEL COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS,

IL CAPO DI STATO DELLE BARBADOS,

SUA MAESTA' LA REGINA DI BELIZE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BENIN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI BOTSWANA,

IL PRESIDENTE DEL BURKINA FASO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL BURUNDI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA,

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLE COMORE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CONGO,

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA CÔTE D'IVOIRE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI,

IL GOVERNO DEL COMMONWEALTH DELLA DOMINICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA,

IL PRESIDENTE DELLO STATO DI ERITREA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DELL'ETIOPIA,

IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GABONESE,

IL PRESIDENTE E IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA DEL GAMBIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL GHANA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI GRENADA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COOPERATIVA DI GUYANA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI HAITI,

IL CAPO DI STATO DELLA GIAMAICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL KENYA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI KIRIBATI,

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI LESOTHO,

LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL LIBERIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MADAGASCAR,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALAWI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MALI,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE ISOLE MARSHALL

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI MAURIZIO,

IL GOVERNO DEGLI STATI FEDERATI DI MICRONESIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NAMIBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NAURU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL NIGER,

IL CAPO DI STATO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA,

IL GOVERNO DI NIUE,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PALAU,

SUA MAESTA' LA REGINA DELLO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL RUANDA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI SAINT CHRISTOPHER E NEVIS,

SUA MAESTA' LA REGINA DI SANTA LUCIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DI ST. VINCENT E GRENADINA,

IL CAPO DI STATO DELLO STATO INDIPENDENTE DI SAMOA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOME' E PRINCIPE,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA SIERRA LEONE,

SUA MAESTA' LA REGINA DELLE ISOLE SALOMONE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL SURINAME,

SUA MAESTA' IL RE DEL REGNO DI SWAZILAND,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CIAD,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI TIMOR EST,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL TOGO,

SUA MAESTA' IL RE DI TONGA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DI TUVALU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'UGANDA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI VANUATU,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ZIMBABWE,

i cui Stati sono qui di seguito denominati "Stati ACP",
dall'altra,
riuniti a Ouagadougou il ventidue giugno duemiladieci hanno, al momento di firmare il presente accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005,
adottato le seguenti dichiarazioni accluse al presente atto finale:

Dichiarazione II Dichiarazione comune sul sostegno
dell'accesso al mercato nel quadro
del partenariato ACP-CE

Dichiarazione III Dichiarazione congiunta su migrazioni
e sviluppo (articolo 13)

Dichiarazione IV Dichiarazione dell'Unione europea sui
cambiamenti istituzionali conseguenti
all'entrata in vigore del trattato di
Lisbona

e hanno inoltre convenuto che le seguenti dichiarazioni esistenti, in conseguenza della soppressione dell'allegato V, sono divenute obsolete:

Dichiarazione XXII Dichiarazione comune relativa ai prodotti
agricoli di cui all'allegato V, articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Dichiarazione XXIII Dichiarazione comune sull'accesso al mercato
nel quadro del partenariato ACP-CE

Dichiarazione XXIV Dichiarazione comune sul riso

Dichiarazione XXV Dichiarazione comune sul rum

Dichiarazione XXVI Dichiarazione comune sulle carni bovine

Dichiarazione XXVII Dichiarazione comune sul regime di accesso
ai mercati dei dipartimenti francesi
d'oltremare dei prodotti originari degli
Stati ACP contemplati all'articolo 1,
paragrafo 2 dell'allegato V

Dichiarazione XXIX Dichiarazione comune sui prodotti oggetto
della politica agricola comune

Dichiarazione XXX Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo
1 dell'allegato V

Dichiarazione XXXI Dichiarazione della Comunita' sull'articolo
5, paragrafo 2, lettera a) dell'allegato V

Dichiarazione XXXII Dichiarazione comune sulla non
discriminazione

Dichiarazione XXXIII Dichiarazione della Comunita' sull'articolo
8, paragrafo 3 dell'allegato V

Dichiarazione XXXIV Dichiarazione comune sull'articolo 12
dell'allegato V

Dichiarazione XXXV Dichiarazione comune relativa al protocollo
n. 1 dell'allegato V

Dichiarazione XXXVI Dichiarazione comune relativa al protocollo
n. 1 dell'allegato V

Dichiarazione XXXVII Dichiarazione comune relativa al protocollo
n. 1 dell'allegato V sull'origine dei
prodotti della pesca

Dichiarazione XXXVIII Dichiarazione della Comunita' relativa al
protocollo n. 1 dell'allegato V
sull'estensione delle acque territoriali

Dichiarazione XXXIX Dichiarazione degli Stati ACP relativa al
protocollo n. 1 dell'allegato V sull'origine dei prodotti della pesca

Dichiarazione XL Dichiarazione comune sull'applicazione della
regola della tolleranza in valore nel
settore del tonno

Dichiarazione XLI Dichiarazione comune sull'articolo 6,
paragrafo 11 del protocollo 1
dell'allegato V

Dichiarazione XLII Dichiarazione comune sulle norme d'origine:
cumulo con il Sudafrica

Dichiarazione XLIII Dichiarazione comune sull'allegato 2 del
protocollo 1 dell'allegato V

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

DICHIARAZIONE I

DICHIARAZIONE COMUNE SUL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL MERCATO
NEL QUADRO DEL PARTENARIATO ACP-CE

Le parti riconoscono il notevole valore delle condizioni preferenziali di accesso al mercato per le economie ACP, in modo specifico per i prodotti di base e per altri settori agroindustriali, di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP e il cui contributo all'occupazione, ai proventi da esportazione e alle entrate statali e' di primaria importanza.
Le parti riconoscono che alcuni settori hanno intrapreso, con il sostegno dell'UE, un processo di trasformazione volto a consentire agli esportatori ACP interessati di competere nell'UE e sui mercati internazionali, anche mediante lo sviluppo di prodotti di marca e di altri prodotti a valore aggiunto.
Esse riconoscono altresi' che un sostegno supplementare potrebbe risultare necessario laddove una maggiore liberalizzazione degli scambi determinasse una piu' profonda alterazione delle condizioni di accesso al mercato per i produttori ACP. A tal fine esse concordano di esaminare tutte le misure necessarie per mantenere la posizione concorrenziale degli Stati ACP sul mercato dell'UE. Un tale esame potra' comprendere norme d'origine, misure sanitarie e fitosanitarie e l'attuazione di misure specifiche intese a risolvere problemi di fornitura che possono sussistere negli Stati ACP. Lo scopo e' di far si' che gli Stati ACP possano sfruttare il loro vantaggio comparativo reale o potenziale sul mercato dell'UE.
Una volta sviluppati i programmi di aiuto e fornite le risorse, le parti concordano di effettuare valutazioni periodiche volte a determinare i progressi e i risultati ottenuti e a decidere sulle opportune ulteriori misure da attuare.
Il comitato ministeriale misto per il commercio controllera' l'attuazione della presente dichiarazione e ne riferira' al Consiglio dei ministri formulando le opportune raccomandazioni.

DICHIARAZIONE II

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
SU MIGRAZIONI E SVILUPPO (ARTICOLO 13)

Le parti concordano di rafforzare e approfondire il dialogo e la cooperazione nel settore delle migrazioni, basandosi sui seguenti tre pilastri di un approccio globale e equilibrato alla questione:

1. migrazione e sviluppo, compresi gli aspetti relativi alle diaspore, alla fuga di cervelli e alle rimesse;

2. migrazioni legali, compresi gli aspetti relativi all'ammissione, alla mobilita' e alla circolazione delle competenze e dei servizi; e
3. migrazioni illegali, compresi il contrabbando e la tratta di esseri umani, la gestione delle frontiere e la riammissione.

Fatto salvo l'attuale articolo 13, le parti si impegnano a definire i dettagli di questa cooperazione rafforzata nel settore delle migrazioni.
Esse concordano inoltre di adoperarsi per il tempestivo completamento di questo dialogo e di riferire sui progressi compiuti al prossimo Consiglio ACP-CE."

DICHIARAZIONE III

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
SUI CAMBIAMENTI ISTITUZIONALI CONSEGUENTI
ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI LISBONA

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed e' succeduta alla Comunita' europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunita' europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunita' europea nel testo dell'accordo si intendono fatti all'Unione europea.
L'Unione europea proporra' gli Stati ACP uno scambio di lettere al fine di rendere vincolante l'accordo conformemente ai cambiamenti istituzionali nell'Unione europea conseguenti all'entrata in vigore del trattato di Lisbona.