Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. (11G0227)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 2011
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Palma
Allegato-art. 1
Allegato
ACCORDO
TRA LA COMUNITA' EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA SUDAFRICANA, DALL'ALTRO,
CHE MODIFICA L'ACCORDO
SUGLI SCAMBI, LO SVILUPPO E LA COOPERAZIONE
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA,
in appresso "gli Stati membri", e
LA COMUNITA' EUROPEA,
in appresso "la Comunita'",
e
LA REPUBBLICA SUDAFRICANA,
in appresso denominate "le parti";
CONSIDERANDO CHE l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro (in appresso "il TDCA"), e' stato firmato a Pretoria l'11 ottobre 1999 ed e' entrato in vigore il 1° maggio 2004;
CONSIDERANDO CHE gli articoli 18 e 103 del TDCA prevedono un riesame dell'accordo entro cinque anni dall'entrata in vigore; che le parti hanno effettuato un riesame nel 2004 e, in una dichiarazione congiunta del Consiglio di cooperazione del 23 novembre 2004, sono state concordi nel riconoscere la necessita' di apportare talune modifiche al TDCA;
CONSIDERANDO CHE il riesame delle disposizioni del TDCA in materia di scambi e di questioni commerciali e' oggetto dei negoziati su un accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i paesi dell'Africa australe;
CONSIDERANDO CHE il piano d'azione congiunto per l'attuazione del partenariato strategico tra la Repubblica sudafricana e l'Unione europea e' stato concluso e prevede l'estensione della cooperazione tra le parti in un gran numero di settori,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Il testo TDCA e' cosi' modificato:
1. nel preambolo, e' aggiunto un nuovo sesto considerando:
"Riconoscendo che il sistema dei trattati multilaterali sul disarmo e la non proliferazione e' di vitale importanza in tutte le sue componenti e che occorre compiere progressi nell'attuazione di tutti gli obblighi da esso derivanti, le parti desiderano inserire nel presente accordo una clausola che consenta loro di cooperare e di mantenere un dialogo politico su tali questioni.".
2. Nell'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti umani, e dei principi dello Stato di diritto, insieme alla cooperazione sulle questioni relative al disarmo e alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, definita nell'articolo 91 bis, paragrafi 1 e 2, sono alla base della politica interna e internazionale dell'Unione europea e del Sudafrica e costituiscono elementi essenziali del presente accordo.".
3. L'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 55
Societa' dell'informazione e tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni
1. Le parti decidono di cooperare nello sviluppo della societa' dell'informazione e nell'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC), quali importanti strumenti di sviluppo socioeconomico nell'era dell'informazione. La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi:
(a) promuovere lo sviluppo di una societa' dell'informazione inclusiva e orientata allo sviluppo;
(b) sostenere la crescita e il progresso del settore delle TIC, compreso nelle micro, piccole e medie imprese;
(c) sostenere la cooperazione in questo settore tra i paesi della regione dell'Africa australe e, piu' in generale, a livello continentale.
2. Nella cooperazione sono inclusi dialoghi, scambi di informazioni ed eventuale assistenza tecnica su diversi aspetti della costruzione della societa' dell'informazione. Tra questi:
(a) politiche e quadri normativi, applicazioni e servizi innovativi ed inclusivi, sviluppo delle capacita';
(b) la facilitazione dell'interazione tra autorita' normative, enti pubblici e organizzazioni del mondo imprenditoriale e della societa' civile;
(c) nuove strutture, comprese reti di ricerca e di istruzione, finalizzate all'interconnessione delle reti e all'interoperabilita' delle applicazioni;
(d) la promozione e l'attuazione di ricerca e sviluppo tecnologico comuni per progetti riguardanti le nuove tecnologie legate alla societa' dell'informazione.
E' auspicabile che nel corso del programma di cooperazione allo sviluppo sia presa in considerazione l'attuazione di progetti individuati congiuntamente nel quadro delle interazioni nei settori di cui sopra.".
4) L'articolo 57 e' cosi' modificato:
(a) nel paragrafo 1, la frase introduttiva e' sostituita dalla seguente:
"1. La cooperazione in questo settore mira tra l'altro a:";
(b) il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La cooperazione mira in modo specifico a:
(a) sostenere lo sviluppo di politiche energetiche, del relativo quadro normativo e di infrastrutture adeguate in Sudafrica;
(b) garantire la sicurezza energetica in Sudafrica mediante la diversificazione delle fonti energetiche;
(c) migliorare gli standard di rendimento degli operatori energetici sul piano tecnico, economico, ambientale e finanziario, in particolare nei settori dell'elettricita' e dei combustibili liquidi;
(d) favorire lo sviluppo di capacita' a livello di consulenti locali, in particolare dispensando una formazione generale e tecnica;
(e) sviluppare fonti nuove e rinnovabili di energia e sostenere le infrastrutture che rispondono al fabbisogno energetico a livello nazionale e rurale e per l'approvvigionamento elettrico;
(f) introdurre un uso piu' razionale dell'energia negli immobili e nell'industria, soprattutto promuovendo l'efficienza energetica;
(g) promuovere lo scambio e l'uso di tecnologie energetiche piu' pulite e rispettose dell'ambiente;
(h) promuovere la cooperazione nel campo della regolamentazione del settore energetico nella regione dell'Africa australe;
(i) promuovere la cooperazione regionale nel settore energetico nell'Africa australe.".
(c) All'articolo 57 e' aggiunto il paragrafo seguente:
"3. La cooperazione include le attivita' intraprese dal Sudafrica nel quadro dell'iniziativa dell'UE nel settore dell'energia per l'eliminazione della poverta' e lo sviluppo sostenibile, degli obiettivi del Piano di attuazione di Johannesburg e della Commissione ONU per lo Sviluppo sostenibile.".
5. L'articolo 58 e' cosi' modificato:
(a) nel paragrafo 1, lettera a), "di salute e sicurezza" e' sostituito da "di salute, sicurezza e di rispetto ambientale";
(b) nel paragrafo 1, lettera b), la seconda frase e' sostituita da "La cooperazione dovrebbe anche creare un clima reciprocamente vantaggioso per attirare gli investimenti, con particolare riguardo alle PMI1 e dovrebbe altresi' interessare i gruppi di popolazione precedentemente svantaggiati.";
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1 Piccole e medie imprese.
(c) al paragrafo 1 e' aggiunta la seguente lettera d):
"d) sostenere politiche e programmi che promuovano l'arricchimento dei minerali a livello locale e che creino opportunita' di collaborazione nello sviluppo del settore dell'arricchimento dei minerali.";
(d) il paragrafo 1, lettera d) diventa 1, lettera e);
(e) alla fine del paragrafo 2 e' aggiunto "e del Partenariato minerario africano (AMP)".
6. L'articolo 59 e' cosi' modificato:
(a) al paragrafo 1, lettera b), dopo "per creare una rete di trasporti sostenibile" e' aggiunto "e sicura,";
(b) al paragrafo 2, lettera c), dopo "potenziare la sicurezza del traffico aereo" e' aggiunto ", ferroviario";
(c) al paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:
"d) stabilire uno scambio di informazioni e migliorare la cooperazione sulle rispettive politiche e prassi nel settore della sicurezza dei trasporti, con una particolare attenzione ai settori del trasporto marittimo, aereo e terrestre compresi i flussi di merci intermodali;
e) armonizzare le politiche e i quadri normativi nel settore dei trasporti potenziando il dialogo politico e lo scambio di conoscenze in campo normativo e operativo con le autorita' competenti;
f) sviluppare partenariati nel settore dei sistemi globali di navigazione satellitare, compresi ricerca e sviluppo tecnologico, e le relative applicazioni a favore dello sviluppo sostenibile.".
7. E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 59 bis
Trasporto marittimo
1. Per promuovere lo sviluppo della loro industria marittima, le parti incoraggiano le proprie autorita' competenti, le societa' di navigazione, i porti, gli istituti di ricerca pertinenti, le imprese di spedizione e sdoganamento nel settore marittimo, le imprese di logistica, le universita' e gli istituti superiori impegnati nel settore a cooperare, tra l'altro, ma non solo, nei seguenti campi:
(a) scambio di opinioni pertinenti alle loro attivita' nel quadro delle organizzazioni marittime internazionali;
(b) elaborazione e miglioramento della legislazione relativa alla gestione del trasporto e del mercato marittimo;
(c) impegno per un servizio di trasporto efficiente per gli scambi marittimi internazionali mediante il funzionamento e la gestione efficaci dei porti e delle flotte delle parti;
(d) attuazione delle norme di sicurezza e dette disposizioni giuridiche vincolanti a livello internazionale nel trasporto marittimo e lotta all'inquinamento dei mari;
(e) promozione dell'istruzione e della formazione professionale marittima, soprattutto la formazione del personale marittimo;
(f) scambio di personale, nonche' di informazioni scientifiche e tecnologie;
(g) incremento dell'impegno per la sicurezza marittima.
2. Le parti ribadiscono il proprio pieno impegno nei confronti delle convenzioni internazionali pertinenti, da loro ratificate, che regolano il trasporto di materiali biologici, chimici e nucleari pericolosi e concordano di cooperare su queste materie tanto bilateralmente quanto in contesti multilaterali.
3. La cooperazione su questi argomenti potrebbe realizzarsi mediante l'elaborazione congiunta di programmi per lo sviluppo delle capacita' nei settori della sicurezza e dell'ambiente.".
8. L'articolo 60 e' cosi' modificato:
(a) il paragrafo 1, lettera c), e' sostituito dal seguente:
"c) promuovere lo sviluppo di prodotti e mercati, di risorse umane e di strutture istituzionali;";
(b) il paragrafo 1, lettera e), e' sostituito dal seguente:
"e)cooperare allo sviluppo e alla promozione del turismo a livello locale;";
(c) il paragrafo 2, lettera e), e' sostituito dal seguente:
"e) promuovere la cooperazione a livello regionale e continentale.".
9. L'articolo 65 e' cosi' modificato:
a) nel paragrafo 1, "si svolge in un contesto di dialogo politico e di partenariato" e' sostituito da "si svolge in un contesto di dialogo politico, di partenariato e di efficacia degli aiuti";
b) alla fine del paragrafo 3 e' aggiunto ", in particolare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio".
10. E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 65 bis
Obiettivi di sviluppo del millennio
Le parti ribadiscono il proprio impegno a realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio come stabilito entro il 2015. Le parti concordano anche di intensificare gli sforzi per ottemperare agli impegni assunti nella conferenza di Monterrey per il finanziamento dello sviluppo 1 e per conseguire gli obiettivi del Piano di attuazione di Johannesburg2 . Le parti esprimono inoltre il loro appoggio all'Unione africana e al suo programma socio economico nonche' l'intenzione di mobilitare insieme risorse a favore della sua attuazione.".
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1 La Conferenza internazionale sul finanziamento per lo sviluppo si e' tenuta a Monterey, Messico nel marzo 2002 da cui sono scaturiti il consenso di Monterey e vari impegni adottati per il futuro finanziamento dell'aiuto allo sviluppo e del debellamento della poverta' nel mondo.
2 Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.
11. L'articolo 66 e' cosi' modificato:
a) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le aree della cooperazione allo sviluppo sono fissate in documenti di programmazione pluriennale adottati congiuntamente, compresi i documenti comuni di programmazione concordati con gli Stati membri dell'UE, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione dell'UE.";
b) nel paragrafo 2, "i partner non governativi nel settore dello sviluppo" e' sostituito da "gli attori non statali";
c) nel paragrafo 3, "precedentemente" e' soppresso.
12. L'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 67
Beneficiari ammissibili
I partner della cooperazione che possono ottenere un'assistenza finanziaria e tecnica sono le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali, gli attori non statali e le organizzazioni e le istituzioni regionali e internazionali."
13. L'articolo 68 e' cosi' modificato:
(a) al paragrafo 1, "missioni di valutazione e di controllo" e' sostituito da "e altre missioni, controlli, verifiche";
(b) al paragrafo 2, lettera c), "partner non governativo" e' sostituito da "attore non statale";
(c) al paragrafo 4, "potra' essere richiesto" e' sostituito da "e' richiesto".
14. L'articolo 69 e' cosi' modificato:
(a) al paragrafo 1, e' soppresso "per obiettivi specifici, che scaturira' dalle priorita' definite all'articolo 66 e";
(b) al paragrafo 2, "allegate al programma indicativo pluriennale" e' sostituito da "riportate negli accordi e/o contratti che disciplinano i singoli progetti e programmi".
15. L'articolo 71 e' cosi' modificato:
(a) al paragrafo 1, "una proposta di finanziamento" e' sostituito da "un piano d'azione annuale";
(b) al paragrafo 2, "la proposta di finanziamento" e' sostituito da "il piano d'azione annuale".
16. L'articolo 73 e' cosi' modificato:
(a) al paragrafo 1, "del Sudafrica e dei paesi ACP" e' sostituito da "del Sudafrica, dei paesi ACP e dei paesi e territori ammissibili ai sensi dei regolamenti comunitari sullo svincolo degli aiuti";
(b) al paragrafo 2, "del Sudafrica o dei paesi ACP" e' sostituito da "del Sudafrica, dei paesi ACP o dei paesi e territori ammissibili ai sensi dei regolamenti comunitari sullo svincolo degli aiuti".
17. All'articolo 76, "Consiglio di cooperazione" e' sostituito da "Consiglio dei ministri dell'UE".
18. All'articolo 77, "Consiglio di cooperazione" e' sostituito da "Consiglio dei ministri dell'UE".
19. L'articolo 79 e' cosi' modificato:
(a) nel titolo dell'articolo, "principale" e' soppresso;
(b) nel testo dell'articolo, "un ordinatore principale" e' sostituito da "un ordinatore".
20. All'articolo 82, paragrafo 2, la prima frase e' soppressa.
21. L'articolo 83 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 83
Scienza e tecnologia
1. Le parti continuano ad attuare partenariati scientifici e tecnologici vantaggiosi per entrambe, promuovendo la cooperazione nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione europea, nel contesto delle disposizioni dell'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, concluso nel novembre 1997, nonche' del presente accordo e di altri strumenti pertinenti. Le parti rivolgono particolare attenzione alla valorizzazione della scienza e della tecnologia a supporto della crescita e dello sviluppo sostenibili del Sudafrica, in linea con le disposizioni del presente accordo, nonche' a favore di un avanzamento nella realizzazione del programma per lo sviluppo sostenibile globale e del rafforzamento delle capacita' scientifiche e tecnologiche dell'Africa.
Le parti stabiliscono un dialogo regolare volto ad individuare congiuntamente le priorita' per la cooperazione scientifica e tecnologica.
2. Il rapporto di cooperazione interessa, tra l'altro, questioni inerenti a programmi scientifici e tecnologici finalizzati alla riduzione della poverta', agli scambi nell'ambito delle politiche in materia di scienza e tecnologia, ai partenariati di ricerca e innovazione a sostegno della cooperazione economica e per la creazione di occupazione, alla cooperazione in programmi globali di ricerca di frontiera e in infrastrutture di ricerca globali, al sostegno a programmi africani, a livello continentale e regionale, nel campo della scienza e della tecnologia, al rafforzamento del dialogo e dei partenariati multilaterali in campo scientifico e tecnologico, allo sfruttamento delle sinergie tra la cooperazione scientifica e tecnologica multilaterale e bilaterale, allo sviluppo del capitale umano e alla mobilita' globale dei ricercatori nonche' alla cooperazione concordata e mirata in specifiche aree tematiche tecnologiche e scientifiche individuate congiuntamente dalle parti."
22. L'articolo 84 e' cosi' modificato:
(a) alla fine del paragrafo 1, e' aggiunto "anche nel contesto delle Nazioni Unite e di altri consessi multilaterali.";
(b) al paragrafo 3, dopo "controllo della qualita' dell'acqua;", e' inserito "qualita' dell'aria;"; "connesse alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra" e' sostituito da "connesse alle cause e agli effetti del cambiamento climatico.".
23. L'articolo 85 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 85
Cultura
1. Disposizioni generali, dialogo politico
(a) Le parti si impegnano a cooperare nel settore culturale onde favorire la reciproca comprensione e la conoscenza delle culture del Sudafrica e degli Stati membri dell'Unione europea.
(b) Le parti si adoperano per instaurare un dialogo politico nel campo della cultura, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento e lo sviluppo di un settore competitivo delle industrie culturali in Sudafrica e nell'Unione europea.
2. Diversita' culturale e dialogo interculturale
Le parti si impegnano a cooperare nel quadro dei pertinenti consessi internazionali (es.: l'UNESCO) per potenziare la tutela e la promozione della diversita' culturale e per favorire il dialogo interculturale a livello internazionale.
3. Cooperazione e scambi culturali
Le parti incoraggiano la cooperazione in attivita' culturali, la partecipazione ad eventi e gli scambi culturali tra operatori culturali sudafricani e dell'Unione europea.".
24. All'articolo 86, il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le parti avviano un dialogo nel settore dell'occupazione e della politica sociale. Questo riguarda tra l'altro, ma non necessariamente soltanto, questioni connesse ai problemi sociali del post-apartheid, la lotta alla poverta', l'esigenza di un lavoro dignitoso per tutti, la tutela sociale, la disoccupazione, la parita' di genere, la violenza nei confronti delle donne, i diritti dei minori, le questioni inerenti ai disabili, agli anziani e ai giovani, le relazioni sindacali, la salute pubblica, la sicurezza sul posto di lavoro e la demografia.".
25. L'articolo 90 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 90
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato al problema delle droghe illecite. Le politiche e le azioni nel settore mirano a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a prevenire la diversione dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le azioni si basano sui principi concordati nella sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla droga del 1998 e sul pieno rispetto dei diritti umani fondamentali.".
26. L'articolo 91 e' cosi' modificato:
(a) il titolo e' sostituito dal seguente:
"Protezione dei dati personali";
(b) il paragrafo 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le parti cooperano per migliorare il livello di protezione dei dati personali mirando agli standard internazionali piu' elevati, stabiliti tra l'altro negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1990, e per facilitare lo scambio di dati conformemente alla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto degli standard internazionali piu' elevati, compresa la tutela dei diritti fondamentali.";
(c) il paragrafo 3 e' soppresso.
27. Sono inseriti gli articoli seguenti:
"Articolo 91 bis
Armi di distruzione di massa e relativi vettori
1. Le parti, considerando l'importanza delle implicazioni della questione in termini di sicurezza e stabilita' internazionali, concordano di cooperare per contribuire al rafforzamento del sistema multilaterale di disarmo e di non proliferazione, contrastando in tale contesto la proliferazione di tutte le armi di distruzione di massa e dei loro vettori mediante la piena osservanza e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi e degli impegni da esse gia' contratti nel quadro dei pertinenti trattati ed accordi e di altri obblighi internazionali in materia.
2. Le parti concordano inoltre di cooperare per contribuire al conseguimento di tali obiettivi:
(a) provvedendo, come opportuno, a firmare, ratificare o aderire ad altri pertinenti strumenti internazionali di disarmo e di non proliferazione e ad attuare e rispettare pienamente tutti gli strumenti internazionali giuridicamente vincolanti;
(b) creando e/o mantenendo un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci, anche penali, in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
3. Le parti concordano che i paragrafi 1 e 2 del presente articolo costituiscono un elemento essenziale del presente accordo. Le parti concordano di instaurare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi la loro cooperazione in questo settore in base ai principi esposti nel preambolo."
"Articolo 91 ter
Lotta al terrorismo
1. Le parti condannano fermamente tutti gli atti, i metodi e le pratiche del terrorismo in qualunque forma e manifestazione, giudicandoli criminali e ingiustificati, indipendentemente da dove e da chi siano commessi.
2. Le parti riconoscono inoltre senza esitazioni che il terrorismo non puo' essere sconfitto se al tempo stesso non si combattono alla radice i fattori che determinano la diffusione di questo fenomeno. Le parti ribadiscono il loro forte impegno per lo sviluppo e l'attuazione di programmi d'azione globali volti all'eliminazione di tali fattori. Le parti sottolineano che la lotta al terrorismo deve essere condotta nel pieno rispetto delle norme internazionali, dei diritti umani e dei diritti dei rifugiati e che qualunque provvedimento deve fondarsi saldamente sul rispetto dello Stato di diritto. Le parti insistono sul fatto che misure antiterroristiche efficaci e tutela dei diritti umani non sono obiettivi contrastanti bensi' complementari e reciprocamente si rafforzano.
3. Le parti evidenziano l'importanza dell'attuazione della strategia globale antiterrorismo dell'ONU e la loro volonta' di adoperarsi per la realizzazione di questo obiettivo. Esse rinnovano il proprio impegno a raggiungere al piu' presto un accordo sulla Convenzione generale sul terrorismo internazionale.
4. Le parti concordano di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti terroristici conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale nonche' alle convenzioni e agli strumenti pertinenti e nell'osservanza delle rispettive legislazioni e normative. Esse opereranno in particolare:
a) nel quadro della reciproca applicazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, delle altre pertinenti risoluzioni dell'ONU e delle convenzioni e strumenti internazionali applicabili;
b) mediante lo scambio di informazioni su gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno, per reciproco accordo e conformemente al diritto internazionale e nazionale;
c) mediante lo scambio di opinioni sui mezzi e sui metodi utilizzati per combattere il terrorismo, compresi gli aspetti tecnici e la formazione, e mediante lo scambio delle esperienze acquisite in materia di prevenzione del terrorismo."
"Articolo 91 quater
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
1. Le Parti convengono sulla necessita' di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attivita' illecite in generale e di reati connessi a droghe e a sostanze psicotrope illecite in particolare.
2. La cooperazione nel settore puo' comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere lo sviluppo e l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti alle norme internazionali, in particolare alle raccomandazioni della Task Force "Azione finanziaria" (GAFI)."
"Articolo 91 quinquies
Lotta al crimine organizzato
Le parti convengono di cooperare nella lotta al crimine organizzato e alla criminalita' finanziaria, compresa la corruzione. Tale cooperazione mira in particolare ad attuare e a promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la Convenzione ONU contro la criminalita' organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e la Convenzione ONU contro la corruzione."
"Articolo 91 sexies
Armi leggere e di piccolo calibro
Le parti riconoscono che la produzione, lo stoccaggio, il possesso e il commercio illegali di armi leggere e di piccolo calibro, la loro eccessiva accumulazione e la loro diffusione incontrollata continuano ad essere un importante fattore di instabilita' ed una minaccia per la sicurezza, l'incolumita' pubblica e lo sviluppo sostenibile. Le parti convengono quindi di perseguire e di sviluppare ulteriormente una stretta cooperazione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, come stabilito nel programma d'azione delle Nazioni Unite (UNPOA), e di attivarsi per risolvere il problema dell'eccessiva accumulazione di tali armi. Le parti concordano di osservare rigorosamente e di ottemperare pienamente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e dalle pertinenti convenzioni, nonche' ai loro impegni in termini di pertinenti strumenti multilaterali."
"Articolo 91 septies
Mercenari
Le parti si impegnano ad instaurare un dialogo politico regolare e a collaborare per prevenire le attivita' mercenarie conformemente agli obblighi da loro assunti a norma delle convenzioni e degli strumenti internazionali e alle rispettive legislazioni e normative di attuazione di detti obblighi."
"Articolo 91 octies
Tribunale penale internazionale
Le parti, determinate a porre fine all'impunita' e a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e il duraturo rispetto delle decisioni degli organi di giustizia internazionali, riaffermano il loro sostegno alla Corte penale internazionale e alla sua attivita'. Le parti convengono inoltre di cooperare per promuovere l'universalita' e l'integrita' dello Statuto di Roma e dei relativi strumenti e concordano di rafforzare la loro collaborazione con la CPI e la sua attivita'."
"Articolo 91 novies
Cooperazione in materia di immigrazione
1. L'immigrazione e' oggetto di un approfondito dialogo politico, che rifletta l'importanza che le parti annettono a questo tema.
Le parti riaffermano il proprio impegno verso gli obblighi assunti nell'ambito del diritto internazionale in materia di immigrazione, affinche' sia garantito il rispetto dei diritti umani e siano eliminate tutte le forme di discriminazione basate in particolare sull'origine, il sesso, la razza, la lingua e la religione.
2. Nell'intento di rafforzare la cooperazione tra le parti, il dialogo copre un'area ampia ed inclusiva, in cui rientrano:
a) il trattamento equo dei cittadini stranieri che risiedono legalmente nei territori delle parti, una politica di integrazione tesa a concedere loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini delle parti, il rafforzamento della non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e lo sviluppo di misure di tutela contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza e la violenza a queste riconducibili;
b) il trattamento concesso dagli Stati membri dell'UE ai cittadini sudafricani legalmente occupati nel loro territorio che, per quanto riguarda condizioni di lavoro, retribuzione e licenziamento, dovrebbe essere equivalente a quello concesso ai propri cittadini.
Analogamente, il Sudafrica concede un trattamento ugualmente non discriminatorio ai lavoratori dell'UE legalmente occupati nel suo territorio;
c) questioni relative ai visti che interessano reciprocamente le parti: tra queste, la semplificazione delle procedure di ingresso per i cittadini sudafricani che visitano l'UE e per i cittadini degli Stati membri dell'UE che visitano il Sudafrica;
d) sicurezza dei documenti di viaggio e questioni relative all'identita';
e) collegamenti tra migrazione e sviluppo, tra cui:
- strategie di riduzione della poverta', per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro mediante la creazione di occupazione e lo sviluppo di capacita' professionali adeguate;
- agevolazione della partecipazione degli emigrati allo sviluppo dei loro paesi d'origine;
- cooperazione tesa a rafforzare le capacita', in particolar modo nei settori della salute e dell'istruzione, per controbilanciare gli effetti negativi della "fuga di cervelli" sullo sviluppo sostenibile del Sudafrica e
- sistemi per agevolare rimesse legali, rapide e poco onerose;
f) l'elaborazione e l'applicazione di legislazioni e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale, al fine di rispettare le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati e del relativo protocollo del 1967, e di garantire il rispetto del principio di "non refoulement";
g) l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina, il traffico illecito di migranti e la tratta di esseri umani, inclusa la lotta alle reti di trafficanti e la protezione delle vittime;
h) questioni relative al controllo delle frontiere, compreso lo sviluppo di capacita', la formazione, la condivisione delle migliori pratiche e l'assistenza tecnica;
i) tutte le questioni concernenti il rimpatrio e la riammissione, tra cui la necessita' di effettuare i rimpatri nel rispetto della persona e della sua dignita' nonche' nel pieno rispetto dei diritti umani, e l'incentivazione del rimpatrio volontario.
3. a) Nel quadro della cooperazione intesa a evitare e a ridurre l'immigrazione clandestina, le parti decidono di riammettere i propri immigrati clandestini. A tal fine:
- ciascuno Stato membro dell'UE accetta di rimpatriare e riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente nel territorio del Sudafrica, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita';
- il Sudafrica accetta di rimpatriare e riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente nel territorio di uno Stato membro dell'UE, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita'.
Gli Stati membri dell'UE e il Sudafrica, inoltre, forniscono ai loro cittadini i documenti d'identita' all'uopo necessari. Nei casi in cui si nutrano dubbi circa la nazionalita' o l'identita' di una persona, le parti accettano di identificare i loro presunti cittadini.
b) Su richiesta delle parti, sono avviati negoziati per concludere, in buona fede e nel rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale, un accordo bilaterale che stabilisca obblighi specifici per la riammissione e il rimpatrio dei loro cittadini. Se le parti lo ritengono necessario, tale accordo comprende anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi. Esso precisa le categorie di persone interessate da queste disposizioni nonche' le modalita' della loro riammissione e del loro rimpatrio."
28. L'articolo 94 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 94
Aiuti non rimborsabili
L'assistenza finanziaria in forma di aiuti non rimborsabili e' coperta dalle risorse finanziarie provenienti dalle linee del bilancio comunitario per le attivita' di sviluppo e di cooperazione internazionale che rientrano nel campo di applicazione di dette linee. La procedura seguita per la presentazione e l'approvazione delle richieste, l'esecuzione e il controllo/valutazione e' conforme alle condizioni generali relative alla linea di bilancio in questione."
29. All'allegato IV del Protocollo 1, la versione linguistica sudafricana e' cosi' modificata:
"Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No ...(1) ) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van... voorkeuroorsprong(2) is" e' sostituito da "Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtigingsno. ...1 ) verklaar dat, behalwe waar duidelik anders aangedui word, hierdie produkte van... voorkeuroorsprong2 is".
Allegato-art. 2
ARTICOLO 2
Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, cioe' le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, cioe' le lingue Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Allegato-art. 3
ARTICOLO 3
1. Il presente accordo e' approvato dalla Comunita', dagli Stati membri e dalla Repubblica sudafricana secondo le rispettive procedure.
2. Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
1. Il presente accordo e' approvato dalla Comunita', dagli Stati membri e dalla Repubblica sudafricana secondo le rispettive procedure.
2. Le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Allegato-art. 4
ARTICOLO 4
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.
Fatto a Kleinmond, Sud Africa, addi undici settembre duemilanove.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie.
Fatto a Kleinmond, Sud Africa, addi undici settembre duemilanove.
Parte di provvedimento in formato grafico