Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea - InCE - sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009. (11G0079)
Art. 7
ARTICOLO 7
I. Il SE-InCE sara' esente da imposte doganali e da qualunque altra tassa, divieto e restrizione su beni e materiali di qualunque genere importati o esportati dal SE-InCE nel perseguimento dei suoi fini istituzionali. Beni e materiali beneficiari di tali esenzioni non saranno venduti in Italia se non alle condizioni concordate con la Repubblica Italiana.
II. Il SE-InCE sara' esente da imposte doganali e da qualunque altra tassa, divieto e restrizione sull'importazione di un numero adeguato - concordato con la Repubblica Italiana - di automobili di servizio, necessarie per l'espletamento delle proprie attivita' ufficiali. Il SE-InCE disporra' liberamente di tali autovetture tre anni dopo la loro importazione e, in tal caso, nessun divieto o restrizione sara' posto alla loro vendita, e nessuna imposta doganale o altra tassa sara' esigibile. La Repubblica Italiana rendera' disponibile al SE-InCE forniture di benzina o altro carburante richiesto, come pure lubrificanti per ciascun veicolo nelle quantita' e ai costi previsti per le missioni diplomatiche in Italia. Per ciascun veicolo, la Repubblica Italiana rilascera' una targa diplomatica o strumento analogo atto a identificarlo come veicolo di servizio.