Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008. (11G0078)
Art. 7
Art. 7
Ognuna delle Parti considera la possibilita', su base reciproca, di offrire borse di studio ai laureandi e ai laureati, provenienti da entrambi i Paesi, permettendo loro di seguire gli studi e frequentare i corsi di livello universitario e post-universitario presso istituzioni culturali e scientifiche, quali accademie, istituti di ricerca e conservatori.