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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 novembre 2008. (11G0062)

Art. 13

ARTICOLO 13

Protocolli Addizionali, Emendamenti, Revisione e Programmi

1. Con il consenso delle Parti, potranno essere concordati Protocolli Addizionali su specifiche aree di cooperazione nel settore della Difesa che coinvolgano enti militari e civili conformemente a quanto previsto da questo Accordo.

2. I Protocolli Addizionali che verranno negoziati fra le Parti saranno elaborati in base alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi di questo Accordo e non interferiranno con le rispettive leggi nazionali.

3. I programmi di attuazione di questo Accordo o dei Protocolli Addizionali, saranno elaborati, sviluppati e implementati dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica Federativa del Brasile, conformemente agli interessi comuni e in stretta coordinazione con il Ministero degli Affari Esteri di entrambe le Parti, laddove possibile.

4. Questo Accordo potra' essere emendato o revisionato, di comune accordo, tramite scambio di Note fra le Parti', attraverso canali diplomatici.

5. I Protocolli addizionali, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le disposizioni di cui all'Articolo 15.