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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002. (11G0048)

Art. 2

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito o sul patrimonio complessivi, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese,
nonche' le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in
particolare:

(a) per quanto concerne l'Italia:

1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive;

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

(b) per quanto concerne la Moldova:

1 - l'imposta sul reddito (impozitul pe venit);
2 - l'imposta sulla proprieta' (impozitul pe proprietate);

(qui di seguito indicate quali "imposta moldava").

4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive
legislazioni fiscali.