Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002. (11G0048)
Art. 2
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito o sul patrimonio complessivi, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese,
nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in
particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
(b) per quanto concerne la Moldova:
1 - l'imposta sul reddito (impozitul pe venit);
2 - l'imposta sulla proprieta' (impozitul pe proprietate);
(qui di seguito indicate quali "imposta moldava").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive
legislazioni fiscali.
IMPOSTE CONSIDERATE
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito o sul patrimonio complessivi, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese,
nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in
particolare:
(a) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
(b) per quanto concerne la Moldova:
1 - l'imposta sul reddito (impozitul pe venit);
2 - l'imposta sulla proprieta' (impozitul pe proprietate);
(qui di seguito indicate quali "imposta moldava").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive
legislazioni fiscali.