N NORME. red.it

Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari. (11G0039)

Art. 7.

Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala
1. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato, gli allevatori bufalini sono obbligati ad adottare strumenti per la rilevazione, certa e verificabile, della quantita' di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, secondo le modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni interessate.((1))
AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3".