Disposizioni in materia di concorsi notarili. (11G0001)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, le parole: «dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici per cento».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell' (Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili), cosi' come modificato dalla seguente legge, e' il seguente:
«Art 1.
Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro per la grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della graduatoria, ha facolta', sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del quindici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.».
Art. 2.
1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Direttore generale della giustizia civile 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006, sono nominati notai, nei limiti dei posti disponibili al momento della formazione della graduatoria del concorso medesimo, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in possesso dei requisiti prescritti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera b), della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modificazioni.
Note all'art. 2:
Il testo dell' (Norme per il conferimento dei posti notarili), e successive modificazioni, e' il seguente:
«Art. 1.
I notai sono nominati con decreto reale in seguito a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sara' determinato dal Ministro per la giustizia.
L'esame avra' carattere teorico pratico e le modalita' relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all' , e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;
b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita';
c)».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano