Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008. (10G0116)
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P r o m u l g a la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 134 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 6.940 annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo
Art. 1
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunita' europee e
i loro Stati membri, da una parte,
e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati "gli Stati membri", e
LA COMUNITA' EUROPEA E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in seguito denominata "la Comunita'",
da una parte, e
LA BOSNIA-ERZEGOVINA,
dall'altra,
insieme denominate "le Parti",
CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla Bosnia-Erzegovina di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti gia' instaurati con
la Comunita';
CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito
del Patto di stabilita';
CONSIDERANDO la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in seguito denominato "il trattato UE") e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, in
particolare per quanto riguarda la cooperazione regionale;
CONSIDERANDO il partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina, che individua le priorita' di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione
europea;
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia e affari interni, e il rafforzamento della
sicurezza nazionale e regionale;
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema
pluripartitico;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, in particolare quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in seguito denominato "l'Atto finale di Helsinki"), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' per il rispetto degli obblighi previsti dagli accordi di pace di Dayton/Parigi e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla
stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti ad applicare i principi del libero mercato, la disponibilita' della Comunita' a contribuire alle riforme economiche in Bosnia-Erzegovina e l'impegno delle Parti a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC, che saranno applicati in modo trasparente e non
discriminatorio;
CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di potenziare il dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione
europea;
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti in materia di lotta alla criminalita' organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della conferenza europea del 20 ottobre 2001;
PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in seguito denominato "il presente accordo") creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento in
Bosnia-Erzegovina;
TENENDO PRESENTE l'impegno della Bosnia-Erzegovina a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunita' nei settori pertinenti e ad
applicarla correttamente;
TENENDO PRESENTE la volonta' della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea(in seguito denominato "il trattato CE") vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Bosnia-Erzegovina di essere vincolati come parte della Comunita' europea, a norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, a norma del protocollo sulla posizione della
Danimarca allegato ai suddetti trattati;
RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria e' stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea,
nonche' a rafforzare la cooperazione regionale;
RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell'Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese
nell'attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti;
RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
a) aiutare la Bosnia-Erzegovina a consolidare la democrazia e lo
Stato di diritto;
b) contribuire alla stabilizzazione politica, economica e
istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione;
c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta
lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti,
d) sostenere gli sforzi della Bosnia-Erzegovina volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il
ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;
e) aiutare la Bosnia-Erzegovina a completare la transizione verso
un'economia di mercato funzionante;
f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la
Bosnia-Erzegovina;
g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori
contemplati dal presente accordo.
Art. 2
Articolo 2
La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonche' dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che
costituiscono parte integrante del presente accordo.
La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonche' dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che
costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 3
Articolo 3
La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in seguito denominate "ADM") e dei relativi vettori costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (in seguito denominate "ADM") e dei relativi vettori costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
Art. 4
Articolo 4
Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con
l'ICTY.
Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con
l'ICTY.
Art. 5
Articolo 5
La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rimangono soggette ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione e si basano sui meriti individuali della Bosnia-Erzegovina.
La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rimangono soggette ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione e si basano sui meriti individuali della Bosnia-Erzegovina.
Art. 6
Articolo 6
La Bosnia-Erzegovina s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonche' lo sviluppo di progetti di interesse comune, in particolare quelli riguardanti la lotta contro criminalita' organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi leggere e di piccolo calibro e droghe illecite. Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale.
La Bosnia-Erzegovina s'impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonche' lo sviluppo di progetti di interesse comune, in particolare quelli riguardanti la lotta contro criminalita' organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi leggere e di piccolo calibro e droghe illecite. Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale.
Art. 7
Articolo 7
Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il
terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.
Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il
terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.
Art. 8
Articolo 8
L'associazione e' realizzata progressivamente e viene completata
entro un periodo transitorio non superiore a sei anni.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 115, controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Bosnia-Erzegovina. Tale verifica e' eseguita alla luce del disposto del preambolo e conformemente ai principi generali del presente accordo. Si tiene debitamente conto delle priorita' stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e si assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.
Basandosi su questa verifica il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni e adotta eventualmente decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficolta' particolari, queste sono esaminate conformemente ai meccanismi di
composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.
Il processo di associazione viene completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede ad una revisione completa dell'applicazione dell'accordo stesso. In base a tale revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina e adotta eventualmente decisioni
relative alle fasi successive del processo di associazione.
La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale il titolo IV fissa un calendario specifico.
L'associazione e' realizzata progressivamente e viene completata
entro un periodo transitorio non superiore a sei anni.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione, istituito ai sensi dell'articolo 115, controlla periodicamente, di norma una volta all'anno, l'applicazione del presente accordo e l'adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Bosnia-Erzegovina. Tale verifica e' eseguita alla luce del disposto del preambolo e conformemente ai principi generali del presente accordo. Si tiene debitamente conto delle priorita' stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e si assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.
Basandosi su questa verifica il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni e adotta eventualmente decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficolta' particolari, queste sono esaminate conformemente ai meccanismi di
composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.
Il processo di associazione viene completato progressivamente. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede ad una revisione completa dell'applicazione dell'accordo stesso. In base a tale revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina e adotta eventualmente decisioni
relative alle fasi successive del processo di associazione.
La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci, per la quale il titolo IV fissa un calendario specifico.
Art. 9
Articolo 9
L'accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed e' attuato a norma di tali disposizioni, in particolare dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e dell'articolo V dell'accordo generale
sugli scambi di servizi (GATS).
L'accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC ed e' attuato a norma di tali disposizioni, in particolare dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e dell'articolo V dell'accordo generale
sugli scambi di servizi (GATS).
Art. 10
Articolo 10
1. Nell'ambito del presente accordo e' intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di
cooperazione tra le Parti.
2. Il dialogo politico deve promuovere in particolare:
a) la piena integrazione della Bosnia-Erzegovina nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione
europea;
b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, anche
attraverso scambi di informazioni pertinenti;
c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon
vicinato;
d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.
3. Le Parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurera' nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.
Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei
relativi vettori mediante:
a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a
seconda dei casi, nonche' per la loro piena attuazione;
b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle AMD, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli
all'esportazione.
Il dialogo politico su questi aspetti puo' svolgersi a livello
regionale.
1. Nell'ambito del presente accordo e' intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di
cooperazione tra le Parti.
2. Il dialogo politico deve promuovere in particolare:
a) la piena integrazione della Bosnia-Erzegovina nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione
europea;
b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, anche
attraverso scambi di informazioni pertinenti;
c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon
vicinato;
d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.
3. Le Parti ritengono che la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonche' degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurera' nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.
Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei
relativi vettori mediante:
a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a
seconda dei casi, nonche' per la loro piena attuazione;
b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle AMD, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli
all'esportazione.
Il dialogo politico su questi aspetti puo' svolgersi a livello
regionale.
Art. 11
Articolo 11
1. Il dialogo politico avviene principalmente nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono
utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico puo'
svolgersi:
a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Bosnia-Erzegovina, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e la Commissione delle Comunita' europee (in seguito denominata "la
Commissione europea"), dall'altra;
b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU,
OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;
c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.
1. Il dialogo politico avviene principalmente nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono
utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico puo'
svolgersi:
a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Bosnia-Erzegovina, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e la Commissione delle Comunita' europee (in seguito denominata "la
Commissione europea"), dall'altra;
b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU,
OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;
c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.
Art. 12
Articolo 12
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 121.
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 121.
Art. 13
Articolo 13
Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito
del forum UE-Balcani occidentali.
Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito
del forum UE-Balcani occidentali.
Art. 14
Articolo 14
Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilita' a livello internazionale e regionale, nonche' dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Bosnia-Erzegovina promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunita' sostiene altresi' progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera
attraverso i suoi programmi di assistenza.
Ogniqualvolta la Bosnia-Erzegovina preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri
conformemente alle disposizioni del titolo X.
La Bosnia-Erzegovina attua integralmente gli accordi bilaterali di libero scambio esistenti, negoziati a norma del memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001 dalla Bosnia-Erzegovina, e l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre
2006.
Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilita' a livello internazionale e regionale, nonche' dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Bosnia-Erzegovina promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunita' sostiene altresi' progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera
attraverso i suoi programmi di assistenza.
Ogniqualvolta la Bosnia-Erzegovina preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri
conformemente alle disposizioni del titolo X.
La Bosnia-Erzegovina attua integralmente gli accordi bilaterali di libero scambio esistenti, negoziati a norma del memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001 dalla Bosnia-Erzegovina, e l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre
2006.
Art. 15
Articolo 15
Cooperazione con altri paesi che hanno
firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
Dopo la firma del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina avvia negoziati con i paesi che hanno gia' firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la
portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tali convenzioni sono:
a) il dialogo politico,
b) l'instaurazione di zone di libero scambio conformemente alle
pertinenti disposizioni dell'OMC;
c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonche' altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del
presente accordo;
d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.
All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la
creazione dei necessari meccanismi istituzionali.
Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilita' della Bosnia-Erzegovina a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione
europea.
La Bosnia-Erzegovina avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che questi hanno firmato un accordo di
stabilizzazione e di associazione.
Cooperazione con altri paesi che hanno
firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
Dopo la firma del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina avvia negoziati con i paesi che hanno gia' firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la
portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tali convenzioni sono:
a) il dialogo politico,
b) l'instaurazione di zone di libero scambio conformemente alle
pertinenti disposizioni dell'OMC;
c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonche' altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del
presente accordo;
d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.
All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la
creazione dei necessari meccanismi istituzionali.
Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilita' della Bosnia-Erzegovina a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione
europea.
La Bosnia-Erzegovina avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che questi hanno firmato un accordo di
stabilizzazione e di associazione.
Art. 16
Articolo 16
Cooperazione con gli altri paesi coinvolti
nel processo di stabilizzazione e di associazione
La Bosnia-Erzegovina avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, in particolare in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del
presente accordo.
Cooperazione con gli altri paesi coinvolti
nel processo di stabilizzazione e di associazione
La Bosnia-Erzegovina avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, in particolare in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del
presente accordo.
Art. 17
Articolo 17
Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che
non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione
1. La Bosnia-Erzegovina deve promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi altro paese candidato all'adesione all'UE che non rientri nel processo di stabilizzazione e di associazione in qualunque settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione e' allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Bosnia-Erzegovina e detto paese alla parte pertinente delle relazioni
tra quest'ultimo, la Comunita' e i suoi Stati membri.
2. Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Bosnia-Erzegovina deve concludere con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunita', su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, a norma dell'articolo V
del GATS.
Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che
non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione
1. La Bosnia-Erzegovina deve promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi altro paese candidato all'adesione all'UE che non rientri nel processo di stabilizzazione e di associazione in qualunque settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione e' allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Bosnia-Erzegovina e detto paese alla parte pertinente delle relazioni
tra quest'ultimo, la Comunita' e i suoi Stati membri.
2. Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Bosnia-Erzegovina deve concludere con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunita', su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, a norma dell'articolo V
del GATS.
Art. 18
Articolo 18
1. Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.
3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce,
comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti ad una tassa interna applicati a norma
dell'articolo III, paragrafo 2 del GATT 1994;
b) dei dazi antidumping o compensativi;
c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi
prestati.
4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le
riduzioni successive previste dal presente accordo e':
a) la tariffa doganale comune della Comunita', istituita ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio(1), effettivamente
applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;
b) la tariffa doganale applicata della Bosnia-Erzegovina per il
2005(2).
----------
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del
7.9.1987, pag. 1), modificato.
(2) Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina n. 58/04 del
22.12.2004.
5. I dazi ridotti applicati dalla Bosnia-Erzegovina, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati al decimale piu' vicino secondo i principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 5 dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente inferiore e tutte le cifre con piu' di 5
(compreso) dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale
direttamente superiore.
6. Qualora, successivamente alla firma del presente accordo, venga
applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una
riduzione derivante:
a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o
b) dall'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC o
c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Bosnia-Erzegovina
all'OMC,
i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al
paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
7. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si comunicano i rispettivi
dazi di base e le relative modifiche.
1. Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.
3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce,
comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti ad una tassa interna applicati a norma
dell'articolo III, paragrafo 2 del GATT 1994;
b) dei dazi antidumping o compensativi;
c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi
prestati.
4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le
riduzioni successive previste dal presente accordo e':
a) la tariffa doganale comune della Comunita', istituita ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio(1), effettivamente
applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;
b) la tariffa doganale applicata della Bosnia-Erzegovina per il
2005(2).
----------
(1) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del
7.9.1987, pag. 1), modificato.
(2) Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina n. 58/04 del
22.12.2004.
5. I dazi ridotti applicati dalla Bosnia-Erzegovina, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati al decimale piu' vicino secondo i principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 5 dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente inferiore e tutte le cifre con piu' di 5
(compreso) dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale
direttamente superiore.
6. Qualora, successivamente alla firma del presente accordo, venga
applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una
riduzione derivante:
a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o
b) dall'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC o
c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Bosnia-Erzegovina
all'OMC,
i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al
paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
7. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si comunicano i rispettivi
dazi di base e le relative modifiche.
Art. 19
Articolo 19
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii)
dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in
base alle disposizioni di detto trattato.
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii)
dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in
base alle disposizioni di detto trattato.
Art. 20
Articolo 20
Concessioni della Comunita' riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della
Bosnia-Erzegovina.
2. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari
della Bosnia-Erzegovina.
Art. 21
Articolo 21
Concessioni della Bosnia-Erzegovina riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunita' diversi da quelli elencati nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del
presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della
Comunita'.
3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunita' elencati nell'allegato I a), I b) e I c) sono progressivamente ridotti e
aboliti secondo i calendari di cui a detto allegato.
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del
presente accordo.
Art. 22
Articolo 22
Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina aboliscono nei loro scambi i dazi
doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di
effetto equivalente.
Art. 23
Articolo 23
Riduzione accelerata dei dazi doganali
La Bosnia-Erzegovina si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo
consentano.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la
situazione e formula le raccomandazioni del caso.
Art. 24
Articolo 24
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita' o della
Bosnia-Erzegovina.
2. Per "prodotti agricoli e della pesca" s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 1902 20 10 e 2301 20 00.
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita' o della
Bosnia-Erzegovina.
2. Per "prodotti agricoli e della pesca" s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 1902 20 10 e 2301 20 00.
Art. 25
Articolo 25
Prodotti agricoli trasformati
Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei
prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
Art. 26
Articolo 26
Abolizione delle restrizioni quantitative
applicabili ai prodotti dell'agricoltura e della pesca
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti
agricoli e della pesca originari della Bosnia-Erzegovina.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di
prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita'.
Art. 27
Articolo 27
Prodotti agricoli
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Bosnia-Erzegovina, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201,
0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene
eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato II e originari della Bosnia-Erzegovina al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1.500 tonnellate,
espresse in peso carcasse.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' concede l'accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunita' dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Bosnia-Erzegovina, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 12.000
tonnellate (peso netto).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina:
a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati
nell'allegato III a);
b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III b), III c) e III d) secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.
c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati nell'allegato III e) entro il limite del contingente tariffario
indicato per i prodotti interessati.
5. Il protocollo 7 determina il regime applicabile ai vini e alle
bevande spiritose in esso riportati.
Art. 28
Articolo 28
Pesce e prodotti della pesca
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati
all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Comunita' a norma dell'allegato V.
Art. 29
Articolo 29
Clausola di revisione
Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilita' specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunita' e delle politiche della Bosnia-Erzegovina nei settori dell'agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia della Bosnia-Erzegovina, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilita' di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere ad una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della
pesca.
Art. 30
Articolo 30
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 39, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i dispositivi normativi interni della controparte, entrambe le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte
interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.
Art. 31
Articolo 31
Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli,
dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi
da vini e bevande spiritose
1. La Bosnia-Erzegovina assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunita' registrate nella Comunita' a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari(1), secondo le modalita' di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Bosnia-Erzegovina per i prodotti dell'agricoltura e della pesca sono ammissibili alla registrazione nella Comunita' alle condizioni specificate nello stesso regolamento.
----------
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal
regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006,
pag. 1).
2. La Bosnia-Erzegovina vieta l'uso nel suo territorio delle
denominazioni protette nella Comunita' per prodotti analoghi non
conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa
disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della
merce e' indicata, l'indicazione geografica in questione e'
utilizzata in una traduzione o la denominazione e' accompagnata da
espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o
altre espressioni analoghe.
3. La Bosnia-Erzegovina rifiuta la registrazione dei marchi
commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al
paragrafo 2.
4. I marchi commerciali registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti
con l'uso, il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo
2, cesseranno di essere utilizzati entro sei anni dall'entrata in
vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica,
tuttavia, ai marchi registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti con
l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purche' non siano
tali da ingannare il pubblico in merito alla qualita', alle
specifiche e all'origine geografica delle merci.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2013, le indicazioni geografiche
protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati
correntemente come denominazione comune di tali merci in
Bosnia-Erzegovina.
6. La Bosnia-Erzegovina garantisce la protezione di cui ai paragrafi
1-5 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.
Art. 32
Articolo 32
Ambito d'applicazione
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di
tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.
Ambito d'applicazione
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di
tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.
Art. 33
Articolo 33
Concessioni piu' favorevoli
Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo
alle Parti di applicare unilateralmente misure piu' favorevoli.
Art. 34
Articolo 34
Standstill
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, ne' si aumentano quelli gia'
applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, ne' sono rese
piu' restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 25, 26, 27 e 28, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Bosnia-Erzegovina e della Comunita' in materia di agricoltura e di pesca e l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati da III a V e al protocollo 1.
Art. 35
Articolo 35
Divieto di discriminazione fiscale
1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse gia' esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.
Art. 36
Articolo 36
Dazi doganali di carattere fiscale
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere
fiscale.
Art. 37
Articolo 37
Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni
commerciali previste dal presente accordo.
2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Bosnia-Erzegovina o derivanti dagli accordi bilaterali specificati nel titolo III, conclusi dalla
Bosnia-Erzegovina per promuovere il commercio regionale.
3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della
Comunita' e della Bosnia-Erzegovina sanciti nel presente accordo.
Art. 38
Articolo 38
Dumping e sovvenzioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del
presente articolo e dell'articolo 39.
2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 o dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Art. 39
Articolo 39
Clausola di salvaguardia generale
1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del
GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o
minacciare di provocare:
a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice
oppure
b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave peggioramento della
situazione economica di una regione della Parte importatrice,
la Parte importatrice puo' adottare opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel
presente articolo.
3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni provenienti dall'altra Parte non devono superare quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, causati dall'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate consistono nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino ad un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 6 per lo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate
per piu' di due anni.
In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono adottare misure per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno quattro anni dallo scadere delle misure in questione.
4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b) del presente articolo, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Bosnia-Erzegovina, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le due Parti in questione.
5. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo sono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.
Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure opportune per risolvere il problema conformemente al presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo;
b) qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione
informandone immediatamente l'altra Parte.
Le misure di salvaguardia sono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le
circostanze lo consentano.
6. Qualora la Comunita' o la Bosnia-Erzegovina assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo ad una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne
informano l'altra Parte.
Art. 40
Articolo 40
Clausola di penuria
1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo
provochi:
a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice o
b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficolta' per la Parte
esportatrice,
quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e
secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Nello scegliere le misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo.
Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistono condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono piu' le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Bosnia-Erzegovina, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficolta'. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice puo' applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle
esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunita' o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, puo' applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo sono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo
consentano.
Art. 41
Articolo 41
Monopoli di Stato
La Bosnia-Erzegovina adegua tutti i monopoli nazionali a carattere commerciale di modo che, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle
merci.
Art. 42
Articolo 42
Norme di origine
Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 2 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
Art. 43
Articolo 43
Restrizioni autorizzate
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una
restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Art. 44
Articolo 44
Mancata cooperazione amministrativa
1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa e' indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarita' e le frodi nel settore doganale.
2. Quando una Parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi a norma del presente titolo, puo' sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per "mancata cooperazione
amministrativa" s'intende, fra l'altro:
a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di
ritardare indebitamente l'operazione;
c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticita' di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo
ingiustificato nello svolgere tali compiti.
Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarita' o frodi si puo' verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacita' di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato ad informazioni oggettive relative alle
irregolarita' o alle frodi.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea e' subordinata alle
seguenti condizioni:
a) la Parte che ha constatato, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti;
b) qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata puo' sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea e' comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione;
c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate al minimo necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte in questione. La loro durata e' limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee sono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.
5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a) del presente articolo, la Parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarita' o frodi.
Art. 45
Articolo 45
Responsabilita' finanziaria
Qualora le autorita' competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione e, in particolare, nell'applicare le disposizioni del protocollo 2, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze puo' chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilita' di
adottare tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.
Art. 46
Articolo 46
L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione
delle disposizioni di diritto comunitario alle Isole Canarie.
Art. 47
Articolo 47
1. Nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicabili in
ciascuno Stato membro:
a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di
retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello
Stato membro;
b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 48, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicabili nel suo territorio, la Bosnia-Erzegovina concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente
occupati nel suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli
legalmente residenti in Bosnia-Erzegovina.
1. Nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicabili in
ciascuno Stato membro:
a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di
retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello
Stato membro;
b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 48, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e delle modalita' applicabili nel suo territorio, la Bosnia-Erzegovina concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente
occupati nel suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli
legalmente residenti in Bosnia-Erzegovina.
Art. 48
Articolo 48
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle
regole in esso vigenti in materia di mobilita' dei lavoratori:
a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Bosnia-Erzegovina concesse dagli Stati membri attraverso accordi
bilaterali;
b) gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere
accordi analoghi.
2. Dopo tre anni il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, secondo le norme e le procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della
Comunita'.
Art. 49
Articolo 49
1. Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalita' della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento piu' favorevole, pone in essere le
disposizioni seguenti:
a) tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di invalidita' e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali
lavoratori e dei loro familiari;
b) le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidita' derivante da tali cause, ad eccezione delle indennita' non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri
debitori;
c) ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Bosnia-Erzegovina concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a
quello specificato al paragrafo 1, punti b) e c).
Art. 50
Articolo 50
Definizione
Ai fini del presente accordo:
a) per "societa' comunitaria" o "societa' della Bosnia-Erzegovina" s'intende, rispettivamente, una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina.
Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina viene considerata una societa' comunitaria o della Bosnia-Erzegovina se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con
l'economia di uno degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina;
b) per "consociata" di una societa' s'intende una societa'
effettivamente controllata da un'altra societa';
c) per "filiale" di una societa' s'intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;
d) per "stabilimento" s'intende:
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi, nonche' attivita', in particolare societa', che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attivita' economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono
unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie e le societa' della Bosnia-Erzegovina, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e
filiali, rispettivamente in Bosnia-Erzegovina o nella Comunita';
e) per "attivita'" s'intendono quelle economiche;
f) le "attivita' economiche" comprendono in linea di massima le
attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e
professionale;
g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della Bosnia-Erzegovina" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina stabiliti al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina e controllate da cittadini comunitari o della
Bosnia-Erzegovina, se le loro navi sono registrate in detto Stato
membro o in Bosnia-Erzegovina in base alle rispettive legislazioni;
h) per "servizi finanziari" s'intendono le attivita' descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' ampliare o modificare l'ambito d'applicazione di tale allegato.
Definizione
Ai fini del presente accordo:
a) per "societa' comunitaria" o "societa' della Bosnia-Erzegovina" s'intende, rispettivamente, una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina.
Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina viene considerata una societa' comunitaria o della Bosnia-Erzegovina se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con
l'economia di uno degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina;
b) per "consociata" di una societa' s'intende una societa'
effettivamente controllata da un'altra societa';
c) per "filiale" di una societa' s'intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;
d) per "stabilimento" s'intende:
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi, nonche' attivita', in particolare societa', che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attivita' economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono
unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie e le societa' della Bosnia-Erzegovina, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e
filiali, rispettivamente in Bosnia-Erzegovina o nella Comunita';
e) per "attivita'" s'intendono quelle economiche;
f) le "attivita' economiche" comprendono in linea di massima le
attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e
professionale;
g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della Bosnia-Erzegovina" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina stabiliti al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina e controllate da cittadini comunitari o della
Bosnia-Erzegovina, se le loro navi sono registrate in detto Stato
membro o in Bosnia-Erzegovina in base alle rispettive legislazioni;
h) per "servizi finanziari" s'intendono le attivita' descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' ampliare o modificare l'ambito d'applicazione di tale allegato.
Art. 51
Articolo 51
1. La Bosnia-Erzegovina agevola l'avvio di attivita' nel suo territorio da parte di societa' e cittadini comunitari. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la
Bosnia-Erzegovina concede:
a) per lo stabilimento di societa' comunitarie nel territorio della Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se migliore, alle societa' di paesi
terzi;
b) per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la
Comunita' e i suoi Stati membri concedono:
a) per lo stabilimento di societa' della Bosnia-Erzegovina nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi;
b) per l'attivita' delle filiali e consociate della Bosnia-Erzegovina stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite nel loro territorio.
3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro societa', per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' di un'altra Parte nel loro
territorio.
4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalita' per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina che intendano avviare
attivita' economiche come lavoratori autonomi.
5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo:
a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di
utilizzare e locare proprieta' immobiliari in Bosnia-Erzegovina;
b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di societa' comunitarie avranno inoltre il diritto di acquistare e godranno degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprieta' immobiliari, delle societa' della Bosnia-Erzegovina e godranno, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le societa' della Bosnia-Erzegovina, quando cio' e' necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite. Le disposizioni
della presente lettera si applicano fatto salvo l'articolo 63;
c) dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b) a filiali di societa'
comunitarie.
Art. 52
Articolo 52
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 51, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini nel loro territorio, sempreche' cosi' facendo non discriminino le societa' e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro societa' e ai loro
cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di adottare misure a titolo prudenziale, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente
accordo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti ne' informazioni
riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
Art. 53
Articolo 53
1. Fatto salve eventuali disposizioni contrarie dell'accordo multilaterale sull'istituzione di uno spazio aereo comune europeo(1) (in seguito denominato "ECAA"), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di
attivita' nei settori di cui al paragrafo 1.
----------
(1) Accordo multilaterale tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del
16.10.2006, pag. 3).
Art. 54
Articolo 54
1. Le disposizioni degli articoli 51 e 52 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari per lo stabilimento e l'attivita' nel suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi
finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
Art. 55
Articolo 55
Nell'intento di rendere piu' agevole per i cittadini comunitari e della Bosnia-Erzegovina l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate rispettivamente in Bosnia-Erzegovina e nella Comunita', il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso puo' adottare tutte le misure
necessarie a tale scopo.
Art. 56
Articolo 56
1. Una societa' comunitaria stabilita nel territorio della Bosnia-Erzegovina o una societa' della Bosnia-Erzegovina stabilita nella Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio di stabilimento, nel territorio rispettivamente della Bosnia-Erzegovina e della Comunita', cittadini rispettivamente degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina, purche' si tratti di quadri intermedi di cui al paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi
dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in seguito denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" di cui alla lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un
anno prima di questo trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro
equivalenti, tra cui coloro che:
i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione
della stessa;
ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attivita' di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o
direttive;
iii) hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni,
licenziamenti e altre azioni relative al personale;
b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze puo' riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative ad un tipo di lavoro o di attivita' che richiede una preparazione tecnica
specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
c) per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili nel
territorio dell'altra Parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina di cittadini rispettivamente della Bosnia-Erzegovina o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, quali definiti al paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' della Bosnia-Erzegovina oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in
Bosnia-Erzegovina, a condizione che:
a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel
territorio di stabilimento e
b) la sede principale della societa' si trovi al di fuori rispettivamente della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della
societa' rispettivamente nello Stato membro o in Bosnia-Erzegovina.
Art. 57
Articolo 57
1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina
stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 56, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti
rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla
collettivita' o di prestare essi stessi servizi.
3. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del
paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per
quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina
stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 56, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti
rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla
collettivita' o di prestare essi stessi servizi.
3. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del
paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per
quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
Art. 58
Articolo 58
1. Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.
Art. 59
Articolo 59
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, si applicano le disposizioni
seguenti:
1) nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 3 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Bosnia-Erzegovina e la Comunita' intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa della Bosnia-Erzegovina in materia di trasporti con quella della Comunita'.
2) Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi internazionali, nonche' a rispettare gli obblighi internazionali ed
europei in materia di sicurezza e di ambiente.
Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.
3) Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti:
a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei
futuri accordi bilaterali con paesi terzi;
b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei
trasporti marittimi internazionali;
c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo
scarico.
4) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato
dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA.
5) Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in
vigore del presente accordo.
6) La Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione, comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e
facilita la circolazione di viaggiatori e merci.
7) A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera
prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.
Art. 60
Articolo 60
Le Parti si impegnano ad autorizzare, conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul
conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunita' e la
Bosnia-Erzegovina.
Le Parti si impegnano ad autorizzare, conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul
conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunita' e la
Bosnia-Erzegovina.
Art. 61
Articolo 61
1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei
profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonche' a prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un
anno.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle norme e delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri.
Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai suoi cittadini.
A decorrere dal quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e
crediti finanziari con scadenza inferiore ad un anno.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina e di rendere piu' restrittivi i regimi esistenti.
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina, la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, se strettamente necessarie, per un periodo
non superiore a sei mesi.
6. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del
presente accordo.
7. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina al fine di promuovere gli
obiettivi del presente accordo.
Art. 62
Articolo 62
1. Durante i primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, le Parti adottano misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera
circolazione dei capitali.
2. Entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalita' per la completa applicazione
delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
Art. 63
Articolo 63
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente,
all'esercizio delle potesta' pubbliche.
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita', svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente,
all'esercizio delle potesta' pubbliche.
Art. 64
Articolo 64
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di residenza, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63.
Art. 65
Articolo 65
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle societa' controllate da ed esclusivamente di proprieta' congiunta di societa' o cittadini della Bosnia-Erzegovina e societa' o cittadini della
Comunita'.
Art. 66
Articolo 66
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia
fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla
legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Bosnia-Erzegovina di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, in particolare per
quanto riguarda il luogo di residenza.
Art. 67
Articolo 67
1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un
calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Bosnia-Erzegovina abbia o rischi di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Bosnia-Erzegovina, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, puo' adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, informa immediatamente l'altra Parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi
derivante.
Art. 68
Articolo 68
Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, dei requisiti posti dall'articolo V
del GATS.
Art. 69
Articolo 69
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di adottare le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative
all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
Art. 70
Articolo 70
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione della Bosnia-Erzegovina a quella della Comunita' e della sua effettiva applicazione. La Bosnia-Erzegovina si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Bosnia-Erzegovina garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario
contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo
transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.
3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno e sugli altri aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Bosnia-Erzegovina si concentra sulle altre parti dell'acquis.
Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la
Commissione europea e la Bosnia-Erzegovina.
4. La Bosnia-Erzegovina definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalita' per il controllo del ravvicinamento legislativo e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione della Bosnia-Erzegovina a quella della Comunita' e della sua effettiva applicazione. La Bosnia-Erzegovina si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Bosnia-Erzegovina garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario
contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo
transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.
3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno e sugli altri aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Bosnia-Erzegovina si concentra sulle altre parti dell'acquis.
Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la
Commissione europea e la Bosnia-Erzegovina.
4. La Bosnia-Erzegovina definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalita' per il controllo del ravvicinamento legislativo e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.
Art. 71
Articolo 71
Concorrenza ed altre disposizioni di carattere economico
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al
commercio tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina:
a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco
della concorrenza;
b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della
Bosnia-Erzegovina o in una sua parte sostanziale;
c) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunita', in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti
interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorita' pubblica indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di
diritti speciali.
4. La Bosnia-Erzegovina istituisce un'autorita' pubblica indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione del paragrafo 1, lettera c), entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorita' puo' autorizzare, tra l'altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti a norma del paragrafo 2, nonche' ordinare il recupero
degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
5. Ciascuna Parte garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando, tra l'altro, all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi
particolari di aiuto pubblico.
6. La Bosnia-Erzegovina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorita' di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c), le Parti accettano che, durante i primi sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Bosnia-Erzegovina sia valutato tenendo conto del fatto che la Bosnia-Erzegovina deve essere assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.
b) Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II.
L'autorita' di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni della Bosnia-Erzegovina e le corrispondenti intensita' massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalita' regionale sulla
base degli orientamenti comunitari in materia.
8. Il protocollo 4 definisce le norme speciali sugli aiuti di Stato
applicabili alla ristrutturazione dell'industria siderurgica.
9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo
IV:
a) il paragrafo 1, lettera c), non si applica;
b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
10. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla
richiesta di consultazione.
Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure
compensative o alla normativa interna connessa.
Art. 72
Articolo 72
Imprese pubbliche
Entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo
all'articolo 86.
I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilita' di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunita' in Bosnia-Erzegovina.
Art. 73
Articolo 73
Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e
commerciale.
2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
3. La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie atte a garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunita', compresi mezzi efficaci di esercizio di tali
diritti.
4. La Bosnia-Erzegovina s'impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita ai principi dell'accordo su aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di obbligare la Bosnia-Erzegovina ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche
in questo settore.
5. Qualora nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di
trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Art. 74
Articolo 74
Appalti pubblici
1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', con particolare attenzione alle norme dell'OMC.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' della Bosnia-Erzegovina, stabilite o meno nella Comunita', possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunita' in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie.
Le precedenti disposizioni si applicano altresi' ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilita' non appena il governo della Bosnia-Erzegovina avra' adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunita' verifica periodicamente se la Bosnia-Erzegovina abbia effettivamente introdotto tale
normativa.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Bosnia-Erzegovina beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa'
della Bosnia-Erzegovina.
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie non stabilite in Bosnia-Erzegovina potranno accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Bosnia-Erzegovina beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della Bosnia-Erzegovina. Nel periodo di transizione quinquennale la Bosnia-Erzegovina riduce progressivamente le preferenze esistenti di modo che, all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio preferenziale non superi il 15% nel primo e secondo anno, il 10% nel terzo e quarto anno e il 5% nel quinto anno.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Bosnia-Erzegovina di garantire a tutte le societa' comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Bosnia-Erzegovina riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in
materia di appalti pubblici.
6. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la prestazione di servizi tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli
articoli da 47 a 69.
Art. 75
Articolo 75
Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'
1. La Bosnia-Erzegovina adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformita' della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita'.
2. A tale scopo, le Parti si adoperano per:
a) promuovere l'uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonche' delle norme e delle procedure europee di valutazione della conformita';
b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita': standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformita';
c) incoraggiare la partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformita', metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC,
ETSI, EA, WELMEC, EUROMET)(1);
d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformita' e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che la Bosnia-Erzegovina abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunita' e disponga delle competenze necessarie.
----------
(1) Comitato europeo per la standardizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica; Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per lAccreditamento, Cooperazione europea per la Metrologia Legale, Organizzazione europea
per la cooperazione tra le organizzazioni metrologiche.
Art. 76
Articolo 76
Tutela dei consumatori
Le Parti collaborano per allineare le norme della Bosnia-Erzegovina in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunita'.
Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.
A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti
incoraggiano e garantiscono:
a) una politica attiva di protezione dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;
b) l'armonizzazione della legislazione della Bosnia-Erzegovina in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella
Comunita';
c) un'efficace protezione giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di
sicurezza adeguati;
d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e
l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia.
Tutela dei consumatori
Le Parti collaborano per allineare le norme della Bosnia-Erzegovina in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunita'.
Un'efficace tutela dei consumatori e' indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.
A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti
incoraggiano e garantiscono:
a) una politica attiva di protezione dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell'informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;
b) l'armonizzazione della legislazione della Bosnia-Erzegovina in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella
Comunita';
c) un'efficace protezione giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di
sicurezza adeguati;
d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e
l'accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia.
Art. 77
Articolo 77
Condizioni di lavoro e pari opportunita'
La Bosnia-Erzegovina adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la
sicurezza dei lavoratori e le pari opportunita'.
Condizioni di lavoro e pari opportunita'
La Bosnia-Erzegovina adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la
sicurezza dei lavoratori e le pari opportunita'.
Art. 78
Articolo 78
Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto
Nella loro cooperazione in materia di giustizia e affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, le autorita' incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza, l'efficienza e la capacita' istituzionale del sistema giudiziario, a migliorare l'accesso alla giustizia, a dotare di strutture adeguate la polizia, le dogane e gli altri organi incaricati di applicare la legge, ad impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalita' organizzata.
Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto
Nella loro cooperazione in materia di giustizia e affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, le autorita' incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza, l'efficienza e la capacita' istituzionale del sistema giudiziario, a migliorare l'accesso alla giustizia, a dotare di strutture adeguate la polizia, le dogane e gli altri organi incaricati di applicare la legge, ad impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalita' organizzata.
Art. 79
Articolo 79
Protezione dei dati personali
All'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. La Bosnia-Erzegovina istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per
conseguire questo obiettivo.
Protezione dei dati personali
All'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. La Bosnia-Erzegovina istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per
conseguire questo obiettivo.
Art. 80
Articolo 80
Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione
Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.
La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, deve
comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:
a) lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;
b) la redazione di testi legislativi;
c) una maggiore efficienza delle istituzioni;
d) la formazione del personale;
e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei
documenti falsi;
f) la gestione delle frontiere.
La cooperazione si concentra in particolare:
a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo di New York relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, cosi' da garantire il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro
diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.
Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione
Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.
La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, deve
comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:
a) lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;
b) la redazione di testi legislativi;
c) una maggiore efficienza delle istituzioni;
d) la formazione del personale;
e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei
documenti falsi;
f) la gestione delle frontiere.
La cooperazione si concentra in particolare:
a) nel settore dell'asilo, sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo di New York relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, cosi' da garantire il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei
rifugiati;
b) nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le Parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro
diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.
Art. 81
Articolo 81
Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione
1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri riammettono i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
Gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro
l'accesso alle strutture amministrative necessarie.
Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi vengono stabilite nel quadro
dell'accordo sulla riammissione.
2. La Bosnia-Erzegovina e' disposta a concludere accordi di riammissione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente
articolo.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare
l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.
Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione
1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri riammettono i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
Gli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro
l'accesso alle strutture amministrative necessarie.
Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi vengono stabilite nel quadro
dell'accordo sulla riammissione.
2. La Bosnia-Erzegovina e' disposta a concludere accordi di riammissione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente
articolo.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare
l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.
Art. 82
Articolo 82
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in
particolare, e per il finanziamento del terrorismo.
2. La cooperazione nel settore puo' comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire l'efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI).
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in
particolare, e per il finanziamento del terrorismo.
2. La cooperazione nel settore puo' comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire l'efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI).
Art. 83
Articolo 83
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania, nonche' a garantire un controllo piu' efficace dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo
degli stupefacenti.
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania, nonche' a garantire un controllo piu' efficace dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo
degli stupefacenti.
Art. 84
Articolo 84
Lotta alla criminalita' organizzata e
alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione
Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attivita'
criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
a) il traffico e la tratta di esseri umani;
b) le attivita' economiche illecite, in particolare la falsificazione monetaria, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti
illegali, contraffatti o usurpativi;
c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in
relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
d) la frode fiscale;
e) la produzione e il traffico illegale di stupefacenti e sostanze
psicotrope;
f) il contrabbando;
g) il traffico illecito di armi;
h) la falsificazione di documenti;
i) il traffico illecito di automobili;
j) la cibercriminalita'.
Nella lotta contro la criminalita' organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a
livello internazionale.
Lotta alla criminalita' organizzata e
alle altre attivita' illecite e azioni di prevenzione
Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attivita'
criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
a) il traffico e la tratta di esseri umani;
b) le attivita' economiche illecite, in particolare la falsificazione monetaria, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti
illegali, contraffatti o usurpativi;
c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in
relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
d) la frode fiscale;
e) la produzione e il traffico illegale di stupefacenti e sostanze
psicotrope;
f) il contrabbando;
g) il traffico illecito di armi;
h) la falsificazione di documenti;
i) il traffico illecito di automobili;
j) la cibercriminalita'.
Nella lotta contro la criminalita' organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l'osservanza delle norme riconosciute a
livello internazionale.
Art. 85
Articolo 85
Lotta al terrorismo
Le Parti convengono di cooperare, conformemente alle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti
terroristici e del relativo finanziamento:
a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni ONU
pertinenti , convenzioni e strumenti internazionali;
b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e
nazionale;
c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalita' di lotta al terrorismo, nonche' nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
Lotta al terrorismo
Le Parti convengono di cooperare, conformemente alle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti
terroristici e del relativo finanziamento:
a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni ONU
pertinenti , convenzioni e strumenti internazionali;
b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e
nazionale;
c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalita' di lotta al terrorismo, nonche' nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
Art. 86
Articolo 86
1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Bosnia-Erzegovina. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le
Parti.
2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Bosnia-Erzegovina.
L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. Le politiche di cooperazione devono essere integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Bosnia-Erzegovina e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' stabilire priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di
queste, in linea con il partenariato europeo.
1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Bosnia-Erzegovina. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le
Parti.
2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Bosnia-Erzegovina.
L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. Le politiche di cooperazione devono essere integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Bosnia-Erzegovina e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilita' regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' stabilire priorita' tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di
queste, in linea con il partenariato europeo.
Art. 87
Articolo 87
Politica economica e commerciale
La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l'elaborazione/applicazione della
politica economica nelle economie di mercato.
Su richiesta delle autorita' della Bosnia-Erzegovina, la Comunita' puo' fornire assistenza per aiutare la Bosnia-Erzegovina ad instaurare un'economia di mercato funzionante e ad avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e
monetaria, imperniate sulla stabilita'.
La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attivita' commerciale.
Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria
europea.
Politica economica e commerciale
La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l'elaborazione/applicazione della
politica economica nelle economie di mercato.
Su richiesta delle autorita' della Bosnia-Erzegovina, la Comunita' puo' fornire assistenza per aiutare la Bosnia-Erzegovina ad instaurare un'economia di mercato funzionante e ad avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e
monetaria, imperniate sulla stabilita'.
La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attivita' commerciale.
Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'unione economica e monetaria
europea.
Art. 88
Articolo 88
Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione tra le Parti si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico.
Essa mira a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati confrontabili, attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Bosnia-Erzegovina. Essa consente inoltre allo Stato e agli uffici statistici delle entita' di rispondere in modo piu' adeguato alle esigenze dei loro clienti nazionali e internazionali (pubblica amministrazione e settore privato). Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all'acquis comunitario.
Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione tra le Parti si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico.
Essa mira a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati confrontabili, attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Bosnia-Erzegovina. Essa consente inoltre allo Stato e agli uffici statistici delle entita' di rispondere in modo piu' adeguato alle esigenze dei loro clienti nazionali e internazionali (pubblica amministrazione e settore privato). Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all'acquis comunitario.
Art. 89
Articolo 89
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari
La cooperazione tra la Bosnia-Erzegovina e la Comunita' si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e altri servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari,
assicurativi e altri servizi finanziari in Bosnia-Erzegovina.
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari
La cooperazione tra la Bosnia-Erzegovina e la Comunita' si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e altri servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari,
assicurativi e altri servizi finanziari in Bosnia-Erzegovina.
Art. 90
Articolo 90
Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche e di audit esterno. Le Parti collaborano, in particolare, all'elaborazione e all'adozione della normativa pertinente al fine di creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC), compresa l'istituzione di unita' di audit interno funzionalmente indipendenti, e sistemi indipendenti di audit esterno, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e conformemente alle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione si concentra altresi' sullo sviluppo delle capacita' e sulla formazione presso le istituzioni onde sviluppare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche e istituti di audit esterno (istituzioni superiori di controllo), compresi la creazione e il potenziamento di unita' di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per i sistemi di 'audit interno.
Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche e di audit esterno. Le Parti collaborano, in particolare, all'elaborazione e all'adozione della normativa pertinente al fine di creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC), compresa l'istituzione di unita' di audit interno funzionalmente indipendenti, e sistemi indipendenti di audit esterno, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e conformemente alle migliori prassi dell'Unione europea. La cooperazione si concentra altresi' sullo sviluppo delle capacita' e sulla formazione presso le istituzioni onde sviluppare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche e istituti di audit esterno (istituzioni superiori di controllo), compresi la creazione e il potenziamento di unita' di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per i sistemi di 'audit interno.
Art. 91
Articolo 91
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per il rilancio economico e industriale
della Bosnia-Erzegovina.
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione tra le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per il rilancio economico e industriale
della Bosnia-Erzegovina.
Art. 92
Articolo 92
Cooperazione industriale
La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Bosnia-Erzegovina, nonche' la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a
condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente.
Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la
loro trasparenza, nonche' l'attivita' delle imprese.
La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario
riguardante la politica industriale.
Cooperazione industriale
La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Bosnia-Erzegovina, nonche' la cooperazione industriale fra operatori economici, con l'obiettivo di potenziare il settore privato a
condizioni atte a garantire la protezione dell'ambiente.
Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorita' stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la
loro trasparenza, nonche' l'attivita' delle imprese.
La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario
riguardante la politica industriale.
Art. 93
Articolo 93
Piccole e medie imprese
Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole
imprese
Piccole e medie imprese
Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole
imprese
Art. 94
Articolo 94
Turismo
La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira principalmente a intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.), a sviluppare la cooperazione fra aziende turistiche, esperti, governi e organi pubblici competenti in materia di turismo e a trasferire il know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente
conto dell'acquis comunitario pertinente.
La cooperazione puo' essere integrata in un contesto regionale di
cooperazione.
Turismo
La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira principalmente a intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.), a sviluppare la cooperazione fra aziende turistiche, esperti, governi e organi pubblici competenti in materia di turismo e a trasferire il know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente
conto dell'acquis comunitario pertinente.
La cooperazione puo' essere integrata in un contesto regionale di
cooperazione.
Art. 95
Articolo 95
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a ristrutturare e modernizzare i settori agricolo e agroindustriale della Bosnia-Erzegovina, aiutandoli in particolare a soddisfare i requisiti veterinari e fitosanitari della Comunita', e ad avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a ristrutturare e modernizzare i settori agricolo e agroindustriale della Bosnia-Erzegovina, aiutandoli in particolare a soddisfare i requisiti veterinari e fitosanitari della Comunita', e ad avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.
Art. 96
Articolo 96
Pesca
Le Parti valutano la possibilita' di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle
organizzazioni internazionali e regionali competenti.
Pesca
Le Parti valutano la possibilita' di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle
organizzazioni internazionali e regionali competenti.
Art. 97
Articolo 97
Dogane
Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Bosnia-Erzegovina a quello comunitario, il che contribuira' a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale
della Bosnia-Erzegovina all'acquis.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari
connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.
Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in
materia doganale figurano nel protocollo 5.
Dogane
Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Bosnia-Erzegovina a quello comunitario, il che contribuira' a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale
della Bosnia-Erzegovina all'acquis.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari
connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.
Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in
materia doganale figurano nel protocollo 5.
Art. 98
Articolo 98
Fiscalita'
Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Bosnia-Erzegovina per assicurare una riscossione efficace delle imposte e potenziare la
lotta contro le frodi fiscali.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1º
dicembre 1997.
La cooperazione punta altresi' a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni con gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode o l'evasione fiscale. La Bosnia-Erzegovina completa infine la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.
Fiscalita'
Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Bosnia-Erzegovina per assicurare una riscossione efficace delle imposte e potenziare la
lotta contro le frodi fiscali.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest'ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1º
dicembre 1997.
La cooperazione punta altresi' a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni con gli Stati membri onde agevolare l'attuazione delle misure di lotta contro la frode o l'evasione fiscale. La Bosnia-Erzegovina completa infine la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.
Art. 99
Articolo 99
Cooperazione nel settore sociale
Le Parti collaborano per agevolare la definizione della politica occupazionale della Bosnia-Erzegovina nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale della Bosnia-Erzegovina alle nuove esigenze economiche e sociali, onde garantire un pari accesso e un sostegno effettivo a tutte le persone vulnerabili, e puo' comprendere la revisione della legislazione della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne, per i disabili e per tutte le persone vulnerabili, comprese quelle appartenenti a minoranze, nonche' il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunita'.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari
connessi all'acquis comunitario in questo settore.
Cooperazione nel settore sociale
Le Parti collaborano per agevolare la definizione della politica occupazionale della Bosnia-Erzegovina nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale della Bosnia-Erzegovina alle nuove esigenze economiche e sociali, onde garantire un pari accesso e un sostegno effettivo a tutte le persone vulnerabili, e puo' comprendere la revisione della legislazione della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunita' tra uomini e donne, per i disabili e per tutte le persone vulnerabili, comprese quelle appartenenti a minoranze, nonche' il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunita'.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari
connessi all'acquis comunitario in questo settore.
Art. 100
Articolo 100
Istruzione e formazione
Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Bosnia-Erzegovina, nonche' delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo
costituisce una priorita' per i sistemi di istruzione superiore.
Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Bosnia-Erzegovina, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione. La Bosnia-Erzegovina deve puntare in via prioritaria al rispetto degli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni internazionali
pertinenti.
I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiranno al miglioramento delle strutture e delle attivita' nel settore
dell'istruzione e della formazione in Bosnia-Erzegovina.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari
connessi all'acquis comunitario in questo settore.
Istruzione e formazione
Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell'istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Bosnia-Erzegovina, nonche' delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell'ambito del relativo processo intergovernativo
costituisce una priorita' per i sistemi di istruzione superiore.
Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Bosnia-Erzegovina, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione. La Bosnia-Erzegovina deve puntare in via prioritaria al rispetto degli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni internazionali
pertinenti.
I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiranno al miglioramento delle strutture e delle attivita' nel settore
dell'istruzione e della formazione in Bosnia-Erzegovina.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari
connessi all'acquis comunitario in questo settore.
Art. 101
Articolo 101
Cooperazione culturale
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra singoli cittadini, comunita' e popoli. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare per promuovere la diversita' culturale, in particolare nell'ambito della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.
Cooperazione culturale
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra singoli cittadini, comunita' e popoli. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare per promuovere la diversita' culturale, in particolare nell'ambito della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.
Art. 102
Articolo 102
Cooperazione nel settore audiovisivo
Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e
televisivo.
La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell'informazione, nonche' su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalita' dei mass media pubblici e privati e a stabilire piu' stretti legami con i
media europei.
La Bosnia-Erzegovina allinea con le politiche della Comunita' le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis comunitario pertinente. La Bosnia-Erzegovina rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via
cavo.
Cooperazione nel settore audiovisivo
Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e
televisivo.
La cooperazione potrebbe vertere, tra l'altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell'informazione, nonche' su un'assistenza tecnica volta a rafforzare l'indipendenza e la professionalita' dei mass media pubblici e privati e a stabilire piu' stretti legami con i
media europei.
La Bosnia-Erzegovina allinea con le politiche della Comunita' le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l'acquis comunitario pertinente. La Bosnia-Erzegovina rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via
cavo.
Art. 103
Articolo 103
Societa' dell'informazione
La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario sulla societa' dell'informazione.
Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Bosnia-Erzegovina con quelle
della Comunita'.
Le Parti cooperano per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione in Bosnia-Erzegovina, con l'obiettivo globale di preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e
garantire l'interoperabilita' di reti e servizi.
Societa' dell'informazione
La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario sulla societa' dell'informazione.
Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Bosnia-Erzegovina con quelle
della Comunita'.
Le Parti cooperano per sviluppare ulteriormente la societa' dell'informazione in Bosnia-Erzegovina, con l'obiettivo globale di preparare la societa' all'era digitale, attrarre investimenti e
garantire l'interoperabilita' di reti e servizi.
Art. 104
Articolo 104
Reti e servizi di comunicazione elettronici
La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo.
Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Bosnia-Erzegovina di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo un anno dall'entrata in vigore del
presente accordo.
Reti e servizi di comunicazione elettronici
La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo.
Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Bosnia-Erzegovina di recepire l'acquis comunitario in questi settori dopo un anno dall'entrata in vigore del
presente accordo.
Art. 105
Articolo 105
Informazione e comunicazione
La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della Bosnia-Erzegovina informazioni piu' specialistiche.
Informazione e comunicazione
La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita', nonche' a fornire agli ambienti professionali della Bosnia-Erzegovina informazioni piu' specialistiche.
Art. 106
Articolo 106
Trasporti
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari
connessi all'acquis comunitario nel settore dei trasporti.
La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Bosnia-Erzegovina, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, sviluppare infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale, aggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita', creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e
migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.
Trasporti
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari
connessi all'acquis comunitario nel settore dei trasporti.
La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Bosnia-Erzegovina, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, sviluppare infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale, aggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita', creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e
migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.
Art. 107
Articolo 107
Energia
La cooperazione si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia compresi, se del caso, gli aspetti relativi alla sicurezza nucleare, si basa sul trattato che istituisce la Comunita' dell'energia e viene sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Bosnia-Erzegovina nei mercati
energetici europei.
Energia
La cooperazione si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia compresi, se del caso, gli aspetti relativi alla sicurezza nucleare, si basa sul trattato che istituisce la Comunita' dell'energia e viene sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Bosnia-Erzegovina nei mercati
energetici europei.
Art. 108
Articolo 108
Ambiente
Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a
migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.
Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative ai fini di una pianificazione strategica delle questioni ambientali onde assicurare il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione della Bosnia-Erzegovina con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, compresi i rifiuti e i prodotti chimici, sull'istituzione di un sistema di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e sull'esecuzione di valutazioni di impatto ambientale e di valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla
ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.
Ambiente
Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a
migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.
Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative ai fini di una pianificazione strategica delle questioni ambientali onde assicurare il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione della Bosnia-Erzegovina con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, compresi i rifiuti e i prodotti chimici, sull'istituzione di un sistema di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e sull'esecuzione di valutazioni di impatto ambientale e di valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un'attenzione particolare alla
ratifica e all'attuazione del protocollo di Kyoto.
Art. 109
Articolo 109
Cooperazione a livello di ricerca
e sviluppo tecnologico
Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e
commerciale.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo
tecnologico.
Cooperazione a livello di ricerca
e sviluppo tecnologico
Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e
commerciale.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo
tecnologico.
Art. 110
Articolo 110
Sviluppo regionale e locale
Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale.
La cooperazione tiene debitamente conto delle priorita' dell'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.
Sviluppo regionale e locale
Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale.
La cooperazione tiene debitamente conto delle priorita' dell'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.
Art. 111
Articolo 111
Riforma della pubblica amministrazione
La cooperazione mira a favorire l'ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Bosnia-Erzegovina,
avvalendosi delle riforme gia' attuate nel settore.
Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni in linea con i requisiti del partenariato europeo, in particolare l'elaborazione e l'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, la gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, la formazione permanente, la promozione dell'etica nella pubblica amministrazione e il rafforzamento del processo di elaborazione delle politiche. Le riforme terranno debitamente conto degli obiettivi di sostenibilita' fiscale, compresi gli aspetti connessi alla struttura delle finanze pubbliche. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della
pubblica amministrazione della Bosnia-Erzegovina.
Riforma della pubblica amministrazione
La cooperazione mira a favorire l'ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Bosnia-Erzegovina,
avvalendosi delle riforme gia' attuate nel settore.
Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni in linea con i requisiti del partenariato europeo, in particolare l'elaborazione e l'attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, la gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, la formazione permanente, la promozione dell'etica nella pubblica amministrazione e il rafforzamento del processo di elaborazione delle politiche. Le riforme terranno debitamente conto degli obiettivi di sostenibilita' fiscale, compresi gli aspetti connessi alla struttura delle finanze pubbliche. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della
pubblica amministrazione della Bosnia-Erzegovina.
Art. 112
Articolo 112
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 5, 113 e 115, la Bosnia-Erzegovina puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario e' subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformita' con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorita' del partenariato europeo. Si tiene conto anche delle valutazioni contenute nelle relazioni annuali sui progressi della Bosnia-Erzegovina. L'assistenza comunitaria e' inoltre subordinata ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L'aiuto concesso alla Bosnia-Erzegovina e' modulato in funzione del fabbisogno constatato e delle priorita' concordate, riflette la capacita' di assorbimento e, se del caso, di rimborso ed attua i provvedimenti volti a riformare e
a ristrutturare l'economia.
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e a norma degli articoli 5, 113 e 115, la Bosnia-Erzegovina puo' beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L'erogazione dell'aiuto comunitario e' subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformita' con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorita' del partenariato europeo. Si tiene conto anche delle valutazioni contenute nelle relazioni annuali sui progressi della Bosnia-Erzegovina. L'assistenza comunitaria e' inoltre subordinata ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L'aiuto concesso alla Bosnia-Erzegovina e' modulato in funzione del fabbisogno constatato e delle priorita' concordate, riflette la capacita' di assorbimento e, se del caso, di rimborso ed attua i provvedimenti volti a riformare e
a ristrutturare l'economia.
Art. 113
Articolo 113
Puo' essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni a norma del pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale basato su programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la
Bosnia-Erzegovina.
L'assistenza finanziaria puo' riguardare qualsiasi settore della cooperazione, in particolare la giustizia e gli affari interni, il
ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.
Puo' essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni a norma del pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale basato su programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunita' in seguito a consultazioni con la
Bosnia-Erzegovina.
L'assistenza finanziaria puo' riguardare qualsiasi settore della cooperazione, in particolare la giustizia e gli affari interni, il
ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.
Art. 114
Articolo 114
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie
internazionali.
A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni
su tutte le fonti di assistenza.
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie
internazionali.
A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni
su tutte le fonti di assistenza.
Art. 115
Articolo 115
E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni
altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
E' istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni
altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Art. 116
Articolo 116
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il
proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al
riguardo dal suo regolamento interno.
5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di
associazione.
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il
proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un rappresentante della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al
riguardo dal suo regolamento interno.
5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di
associazione.
Art. 117
Articolo 117
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno dell'ambito d'applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno dell'ambito d'applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
Art. 118
Articolo 118
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del Consiglio dei ministri della
Bosnia-Erzegovina.
2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di
funzionamento del comitato.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione.
In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 117.
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del Consiglio dei ministri della
Bosnia-Erzegovina.
2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalita' di
funzionamento del comitato.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione.
In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 117.
Art. 119
Articolo 119
Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati.
Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.
E' creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.
Il comitato di stabilizzazione e di associazione puo' creare sottocomitati.
Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.
E' creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.
Art. 120
Articolo 120
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.
Art. 121
Articolo 121
E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, nel cui ambito vengono organizzati incontri e scambi di opinioni fra membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto da membri del Parlamento europeo e da membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
E' istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, nel cui ambito vengono organizzati incontri e scambi di opinioni fra membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' composto da membri del Parlamento europeo e da membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione e' presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
Art. 122
Articolo 122
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'.
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta'.
Art. 123
Articolo 123
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Art. 124
Articolo 124
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
a) il regime applicato dalla Bosnia-Erzegovina nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o filiali;
b) il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Bosnia-Erzegovina non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, societa' o filiali della Bosnia-Erzegovina.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
a) il regime applicato dalla Bosnia-Erzegovina nei confronti della Comunita' non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro societa' o filiali;
b) il regime applicato dalla Comunita' nei confronti della Bosnia-Erzegovina non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, societa' o filiali della Bosnia-Erzegovina.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Art. 125
Articolo 125
1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
3. Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 126 e, eventualmente, il protocollo 6.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante.
4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 119 e 120.
5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 38, 39, 40 e 44 e del protocollo 2.
1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
3. Ciascuna delle Parti puo' deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 126 e, eventualmente, il protocollo 6.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione vincolante.
4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 119 e 120.
5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 38, 39, 40 e 44 e del protocollo 2.
Art. 126
Articolo 126
1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinche' la questione sia risolta.
Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia deve motivare questo parere e indicare, a seconda dei casi, che la Parte puo' prendere misure a norma dell'articolo 125, paragrafo 4.
2. Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e di altri organi, come previsto al paragrafo 3, onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.
Fintanto che la controversia non e' risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 6. Una controversia e' considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste piu'.
Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 119 o 120, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni devono rimanere riservate.
4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 6, una qualsiasi delle Parti puo' chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.
1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinche' la questione sia risolta.
Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia deve motivare questo parere e indicare, a seconda dei casi, che la Parte puo' prendere misure a norma dell'articolo 125, paragrafo 4.
2. Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e di altri organi, come previsto al paragrafo 3, onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.
Fintanto che la controversia non e' risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 6. Una controversia e' considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste piu'.
Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 119 o 120, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni devono rimanere riservate.
4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 6, una qualsiasi delle Parti puo' chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.
Art. 127
Articolo 127
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godono di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godono di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.
Art. 128
Articolo 128
Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo.
L'accordo quadro fra la Comunita' europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari(1), firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Si procede al riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che e' autorizzato a modificare, all'occorrenza, l'accordo quadro.
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(1) GU L 192 del 22.7.2005, pag. 9.
Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo.
L'accordo quadro fra la Comunita' europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari(1), firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Si procede al riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che e' autorizzato a modificare, all'occorrenza, l'accordo quadro.
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(1) GU L 192 del 22.7.2005, pag. 9.
Art. 129
Articolo 129
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.
Ciascuna Parte puo' sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.
Ciascuna Parte puo' sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.
Art. 130
Articolo 130
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.
Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Comunita' o i suoi Stati membri oppure la Comunita' e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.
Art. 131
Articolo 131
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Bosnia-Erzegovina.
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Bosnia-Erzegovina.
Art. 132
Articolo 132
Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.
Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.
Art. 133
Articolo 133
Il presente accordo e' redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca, croata e serba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Il presente accordo e' redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca, croata e serba, ciascun testo facente ugualmente fede.
Art. 134
Articolo 134
Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
Gli strumenti di ratifica o di approvazione vengono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
Gli strumenti di ratifica o di approvazione vengono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
Art. 135
Articolo 135
Accordo interinale
Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, in particolare quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, per "data di entrata in vigore del presente accordo" s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 71 e 73 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 3, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.
Accordo interinale
Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, in particolare quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, per "data di entrata in vigore del presente accordo" s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 71 e 73 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 3, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.
Protocollo 1
Art. 1
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
TRA LA COMUNITA'
E LA BOSNIA-ERZEGOVINA
Articolo 1
1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina applicano ai prodotti agricoli
trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di
cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere
di:
a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati
dal presente protocollo;
b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II;
c) aumentare o abolire i contingenti tariffari.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' sostituire
i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui
rispettivi prezzi di mercato della Comunita' e della
Bosnia-Erzegovina per i prodotti agricoli che entrano effettivamente
nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal
presente protocollo.
Art. 2
Articolo 2
I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per
decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione:
a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di
base negli scambi tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina, oppure
b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche
riguardanti i prodotti agricoli trasformati.
Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del
dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti
agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti
agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali
prodotti agricoli di base.
Art. 3
Articolo 3
La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.
La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.
Protocollo 2
Art. 1
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica
pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunita' o in
Bosnia-Erzegovina - nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima
lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il
valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di
eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al
momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al
momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo
verificabile pagato per detti materiali nella Comunita' o in
Bosnia-Erzegovina;
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti
materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo
franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali
utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4
oppure, se il valore in dogana non e' noto o non puo' essere
stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali
nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina;
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici
a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il
sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci,
denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un
prodotto o di un materiale in una determinata voce;
l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti
contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero
contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio
dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da
un'unica fattura;
m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.
Art. 2
Articolo 2
Requisiti generali
a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5;
b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati
materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione
che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di
lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano
prodotti originari della Bosnia-Erzegovina:
a) i prodotti interamente ottenuti in Bosnia-Erzegovina ai sensi
dell'articolo 5;
b) i prodotti ottenuti in Bosnia-Erzegovina in cui sono incorporati
materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione
che detti materiali siano stati oggetto in Bosnia-Erzegovina di
lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
Art. 3
Articolo 3
Cumulo nella Comunita'
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunita' i prodotti fabbricati al suo
interno utilizzando materiali originari della Bosnia-Erzegovina,
della Comunita' o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel
processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea(1),
o utilizzando i materiali originari della Turchia cui si applica la
decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22
dicembre 1995(2), a condizione che nella Comunita' questi materiali
siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle
operazioni di cui all'articolo 7. Non e' necessario a tal fine che
tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni
sufficienti.
---------
(1) Definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali
dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio
1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi
dei Balcani occidentali.
(2) La decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia del
22 dicembre 1995 si applica ai prodotti diversi dai prodotti
agricoli, cosi' come definiti nell'accordo che istituisce
un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia, e
diversi dai prodotti carbosiderurgici, cosi' come definiti
nell'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la
Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal
trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno
della Comunita' non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7,
il prodotto ottenuto e' considerato originario della Comunita'
soltanto se il valore aggiunto e' superiore al valore dei materiali
utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al
paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto e' considerato
originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali
originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella
Comunita'.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al
paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o
trasformazione nella Comunita' conservano la loro origine quando
vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Il cumulo di cui al presente articolo puo' essere applicato
soltanto a condizione che:
a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)
sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del
carattere originario e il paese di destinazione;
b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario
con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste
dal presente protocollo;
e
c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (serie C) e in Bosnia-Erzegovina, secondo le procedure di
questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti
necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata
nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(serie C).
La Comunita' fornisce alla Bosnia-Erzegovina, per il tramite della
Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle
norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o
territori elencati al paragrafo 1.
I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente
articolo.
Art. 4
Articolo 4
Cumulo in Bosnia Erzegovina
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Bosnia-Erzegovina i prodotti fabbricati
al suo interno utilizzando materiali originari della Comunita', della
Bosnia-Erzegovina o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel
processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea
(1), o utilizzando i materiali originari della Turchia cui si applica
la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22
dicembre 1995(2), a condizione che in Bosnia-Erzegovina questi
materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni
superiori alle operazioni di cui all'articolo 7. Non e' necessario a
tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti.
---------
(1) Definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali
dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio
1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi
dei Balcani occidentali.
(2) La decisione n. 1/95 del consiglio di associazione CE-Turchia del
22 dicembre 1995 si applica ai prodotti diversi dai prodotti
agricoli, cosi' come definiti nell'accordo che istituisce
un'associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia, e
diversi dai prodotti carbosiderurgici, cosi' come definiti
nell'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la
Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal
trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in
Bosnia-Erzegovina non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo
7, il prodotto ottenuto e' considerato originario della
Bosnia-Erzegovina soltanto se il valore aggiunto e' superiore al
valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o
territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto
ottenuto e' considerato originario del paese che ha conferito il
maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della
fabbricazione in Bosnia-Erzegovina.
3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al
paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o
trasformazione in Bosnia-Erzegovina conservano la loro origine quando
vengono esportati in uno di questi paesi o territori.
4. Il cumulo di cui al presente articolo puo' essere applicato
soltanto a condizione che:
a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV
dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)
sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del
carattere originario e il paese di destinazione;
b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario
con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste
dal presente protocollo;
e
c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (serie C) e in Bosnia-Erzegovina, secondo le procedure di
questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti
necessari per l'applicazione del cumulo.
Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata
nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(serie C).
La Bosnia-Erzegovina fornisce alla Comunita', per il tramite della
Commissione delle Comunita' europee, informazioni dettagliate sugli
accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di
origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori
elencati al paragrafo 1.
I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente
articolo.
Art. 5
Articolo 5
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo
marino;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal
mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunita' o della
Bosnia-Erzegovina, con le loro navi;
g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina,
esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano
servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i
pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o
essere utilizzati come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere
ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori
delle loro acque territoriali, purche' esse abbiano diritti esclusivi
per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai
prodotti di cui alle lettere a)-j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al
paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e
alle navi officina:
a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della
Comunita' o in Bosnia-Erzegovina,
b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' o della
Bosnia-Erzegovina,
c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di
Stati membri della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina, o ad una
societa' la cui sede principale e' situata in uno di tali Stati, di
cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di
amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali
consigli sono cittadini di Stati membri della Comunita' o della
Bosnia-Erzegovina e di cui, inoltre, per quanto riguarda le societa'
di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del
capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di
detti Stati;
d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati
membri della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina;
e
e) il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75 %, di cittadini di
uno Stato membro della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina.
Art. 6
Articolo 6
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente
ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati
quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco
dell'allegato II.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal
presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono
essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella
fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue
pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario
perche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco e' impiegato
nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili
al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non si
tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati
nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base
alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere
utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere
ugualmente utilizzati a condizione che:
a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica
del prodotto;
b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento
di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore
massimo dei materiali non originari.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai
capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni
dell'articolo 7.
Art. 7
Articolo 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si
considerano insufficienti a conferire il carattere originario,
indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6,
le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti
restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
b) la scomposizione e composizione di confezioni;
c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio,
pittura o altri rivestimenti;
d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la
brillatura di cereali e riso;
g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di
zucchero;
h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta
a guscio e verdura;
i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la
gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di
assortimenti di articoli);
k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine,
boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di
cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di
condizionamento;
l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni
distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la
miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di
formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
o) il cumulo di due o piu' operazioni di cui alle lettere a)-n);
p) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato
sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata
insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente
conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in
Bosnia-Erzegovina su quel prodotto.
Art. 8
Articolo 8
Unita' da prendere in considerazione
1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle
disposizioni del presente protocollo e' lo specifico prodotto
adottato come unita' di base per determinare la classificazione
secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di
articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica
voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in
considerazione;
b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra
loro identici, classificati nella medesima voce del sistema
armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente
nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema
armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con
il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene
preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
Art. 9
Articolo 9
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono
consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un
veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono
inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura
distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la
macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Art. 10
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti
i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un
assortimento composto di prodotti originari e non originari e'
considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei
prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica
dell'assortimento.
Art. 11
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto e' originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua
produzione:
a) energia e combustibile;
b) impianti e attrezzature;
c) macchine e utensili;
d) merci che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella
composizione finale del prodotto.
Art. 12
Articolo 12
Principio di territorialita'
1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza
interruzione nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina, fatto salvo il
disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente
articolo.
2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate
dalla Comunita' o dalla Bosnia-Erzegovina verso un altro paese e
successivamente reimportate nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina
sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle
autorita' doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state
esportate;
e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a
quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro
permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle
condizioni enunciate al titolo II non e' condizionata da una
lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunita' o
della Bosnia-Erzegovina sui materiali esportati dalla Comunita' o
dalla Bosnia-Erzegovina e successivamente reimportati, purche':
a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunita' o
in Bosnia-Erzegovina o siano stati sottoposti a una lavorazione o
trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7,
prima della loro esportazione;
e
b) si possa dimostrare alle autorita' doganali che:
i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla
trasformazione dei materiali esportati;
e
ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunita' o
della Bosnia-Erzegovina in applicazione delle disposizioni del
presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del
prodotto finale per il quale e' addotto il carattere originario.
4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al
titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto
originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni
effettuate al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina.
Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che
fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati
per la determinazione del carattere originario del prodotto finale,
il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel
territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale
acquisito al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina con
l'applicazione del presente articolo non devono superare la
percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore
aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori
della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina, compreso il valore dei
materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano
le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono
considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in
applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli
50-63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo
effettuate al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina sono
realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un
sistema analogo.
Art. 13
Articolo 13
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si
applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del
presente protocollo trasportati tra la Comunita' e la
Bosnia-Erzegovina direttamente o attraverso i territori degli altri
paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto
dei prodotti in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi
con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo
o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti
rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato
di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte
lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la
conservazione in buono stato.
I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni
attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o della
Bosnia-Erzegovina.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al
paragrafo 1 viene fornita alle autorita' doganali del paese
importatore presentando:
a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese
esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o
b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di
transito contenente:
i) un'esatta descrizione dei prodotti;
ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il
nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
e
iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta
delle merci nel paese di transito; o
c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento
probatorio.
Art. 14
Articolo 14
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese
diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo
l'esposizione, per essere importati nella Comunita' o in
Bosnia-Erzegovina beneficiano, all'importazione, delle disposizioni
del presente accordo, purche' sia fornita alle autorita' doganali la
prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunita' o dalla
Bosnia-Erzegovina nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella
Comunita' o in Bosnia-Erzegovina;
c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o
subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
e
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti
non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione
all'esposizione stessa.
2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere
presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine
rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V.
In essa devono figurare la denominazione e l'indirizzo
dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori
prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i
prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o
manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale,
agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati
in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri,
durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della
dogana.
Art. 15
Articolo 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di
prodotti originari della Comunita', della Bosnia-Erzegovina o di uno
degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali
viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente
alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunita' o
in Bosnia-Erzegovina, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali
o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi
relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali,
di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella
Comunita' o in Bosnia-Erzegovina ai materiali utilizzati nella
fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si
applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da
detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al
consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve
essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta
dell'autorita' doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non
e' stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali
non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in
questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto
equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente
pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli
imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli
accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma
dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo
10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai
materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse
non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso
all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile
all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo.
Art. 16
Articolo 16
Requisiti generali
1. I prodotti originari della Comunita' importati in Bosnia-Erzegovina e i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina
importati nella Comunita' beneficiano delle disposizioni del presente
accordo su presentazione:
a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura
nell'allegato III; o
b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione
(in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata
dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi
altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in
maniera sufficientemente dettagliata da consentirne
l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura
nell'allegato IV.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui
all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo
beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia
necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
Art. 17
Articolo 17
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle
autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta
compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilita' di
quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato
compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il
formulario di domanda, i cui facsimile figurano allegato III. Detti
formulari sono compilati in una delle lingue in cui e' redatto
l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del
paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere
scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti
dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo
spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve
tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve
sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di
circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi
momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di
esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione
EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario
dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui
al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita'
doganali di uno Stato membro della Comunita' o della
Bosnia-Erzegovina se i prodotti in questione possono essere
considerati prodotti originari della Comunita', della
Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli
articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente
protocollo.
5. Le autorita' doganali che rilasciano i certificati di circolazione
EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere
originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui
al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facolta' di
richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei
conti dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che
ritengano opportune. Le autorita' doganali che rilasciano il
certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al
paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in
particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia
stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta
fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci
EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 e' rilasciato dalle autorita'
doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui
l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.
Art. 18
Articolo 18
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, dopo
l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di
errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
o
b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che
un certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e'
stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve
indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei
prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1,
nonche' i motivi della sua richiesta.
3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un
certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni
contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della
pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono
recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY".
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella
"Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.
Art. 19
Articolo 19
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1,
l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno
rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti
d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati cosi' rilasciati devono recare la seguente dicitura in
inglese:
"DUPLICATE".
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella
"Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del
certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da
tale data.
Art. 20
Articolo 20
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio
doganale nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina, si puo' sostituire
l'originale della prova dell'origine con uno o piu' certificati EUR.1
al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella
Comunita' o in Bosnia-Erzegovina. I certificati di circolazione EUR.1
sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui
controllo sono posti i prodotti.
Art. 21
Articolo 21
Contabilita' separata
1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o
difficolta' pratiche, su richiesta scritta degli interessati le
autorita' doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte
l'uso della cosiddetta "separazione contabile".
2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo
di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere
considerati originari coincida con il numero che si sarebbe ottenuto
se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
3. Le autorita' doganali possono concedere tale autorizzazione alle
condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo e' registrato e applicato conformemente ai principi
contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto e' stato
fabbricato.
5. Il beneficiario di questa agevolazione puo' emettere prove
dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i
quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su
richiesta delle autorita' doganali, il beneficiario fornisce una
dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati
gestiti.
6. Le autorita' doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione
viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il
beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti
qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.
Art. 22
Articolo 22
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1,
lettera b), puo' essere compilata:
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23
o
b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in
uno o piu' colli contenenti prodotti originari il cui valore totale
non superi EUR 6.000.
2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in
questione possono essere considerati prodotti originari della
Comunita', della Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o
territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti
del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovra'
essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta
dell'autorita' doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti
atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e
l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore
a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta
di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui
testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni
linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle
disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le
dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e
in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale
dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo
23, tuttavia, non e' tenuto a firmare tali dichiarazioni, purche'
egli consegni all'autorita' doganale del paese d'esportazione un
impegno scritto in cui accetta la piena responsabilita' di qualsiasi
dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse
effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore
al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o
successivamente, purche' sia presentata nel paese d'importazione
entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce
Art. 23
Articolo 23
Esportatore autorizzato
1. Le autorita' doganali del paese di esportazione possono
autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore
autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma
dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente
dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale
autorizzazione deve offrire alle autorita' doganali soddisfacenti
garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e
per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente
protocollo.
2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore
autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un
numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su
fattura.
4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da
parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in
qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non
offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa piu' le
condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto
dell'autorizzazione.
Art. 24
Articolo 24
Validita' della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro
tale termine alle autorita' doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorita' doganali del paese
d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui
al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione
del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e'
dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorita' doganali
del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i
prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Art. 25
Articolo 25
Presentazione della prova dell'origine
Le prove dell'origine sono presentate alle autorita' doganali del
paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale
paese. Dette autorita' possono richiedere che la prova dell'origine
sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata
da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti
soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente
accordo.
Art. 26
Articolo 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, vengono importati
con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai
sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di
cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema
armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorita'
doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione
della prima spedizione parziale.
Art. 27
Articolo 27
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da
privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori,
purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere
commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai
requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi
circa la veridicita' di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti
spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla
dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le
importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano
esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari,
dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e
quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i
500 EURse si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si
tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Art. 28
Articolo 28
Documenti giustificativi
I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un
certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura
possono essere considerati prodotti originari della Comunita', della
Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli
articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente
protocollo possono consistere, tra l'altro, in:
a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal
fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio
nella sua contabilita' interna;
b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali
utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in
Bosnia-Erzegovina, dove tali documenti sono utilizzati conformemente
al diritto interno;
c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui
sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in
Bosnia-Erzegovina, rilasciati o compilati nella Comunita' o in
Bosnia-Erzegovina, dove tali documenti sono utilizzati conformemente
al diritto interno;
d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura
comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati,
rilasciati o compilati nella Comunita' o in Bosnia-Erzegovina in
conformita' del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o
territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine
identiche alle norme del presente protocollo;
e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione
effettuata al di fuori della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina in
applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati
soddisfatti i requisiti di tale articolo.
Art. 29
Articolo 29
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di
cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve
conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su
fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un
certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre
anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
4. Le autorita' doganali del paese d'importazione devono conservare
per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le
dichiarazioni su fattura loro presentati.
Art. 30
Articolo 30
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano
sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati
all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita'
d'importazione dei prodotti non comporta di per se' l'invalidita'
della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale
documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura,
sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti
errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle
indicazioni in esso riportate.
Art. 31
Articolo 31
Importi espressi in euro
1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti
siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi
nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunita', della
Bosnia-Erzegovina o degli altri paesi o territori di cui agli
articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati
annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22,
paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla
moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal
paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono
il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in
euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi
vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea
notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.
4. Un paese puo' arrotondare per eccesso o per difetto l'importo
risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo
espresso in euro. L'importo arrotondato non puo' differire di piu'
del 5 % dal risultato della conversione. Un paese puo' lasciare
invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo
espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al
paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi
arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del
controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale
puo' restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del
controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato di
stabilizzazione e di associazione su richiesta della Comunita' o
della Bosnia-Erzegovina. Nel procedere a detta revisione, il comitato
di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunita' di
preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti.
A tal fine, esso puo' decidere di modificare gli importi espressi in
euro.
Art. 32
Articolo 32
Assistenza reciproca
1. Le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' e della Bosnia-Erzegovina si comunicano a vicenda, tramite la Commissione
europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro
uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il controllo di
detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente
protocollo, la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina si prestano reciproca
assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel
controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione EUR.1 o
delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni
riportate in tali documenti.
Art. 33
Articolo 33
Verifica delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine e' effettuato
per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di
importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticita' dei
documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o
dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le
autorita' doganali del paese importatore rispediscono alle autorita'
doganali del paese esportatore il certificato di circolazione delle
merci EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, la dichiarazione su
fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del
caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della
richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le
informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di
inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese
di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere
qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti
dell'esportatore nonche' a tutte le altre verifiche che ritengano
opportune.
4. Qualora le autorita' doganali del paese d'importazione decidano di
sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti
in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono
all'importatore la possibilita' di svincolare i prodotti,
riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo sono comunicati al piu' presto alle
autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i
documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere
considerati prodotti originari della Comunita', della
Bosnia-Erzegovina o di uno degli altri paesi o territori di cui agli
articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente
protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna
risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o
qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per
determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva
origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il
controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo
circostanze eccezionali.
Art. 34
Articolo 34
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui
all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorita'
doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali
incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del
presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione
e di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita'
doganali del paese d'importazione e' comunque soggetta alla
legislazione del suddetto paese.
Art. 35
Articolo 35
Sanzioni
Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verita' allo scopo di ottenere un trattamento
preferenziale per i prodotti e' assoggettato a sanzioni.
Art. 36
Articolo 36
Zone franche
1. La Comunita' e la Bosnia-Erzegovina adottano tutte le misure
necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di
una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona
franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di
trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne
il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti
originari della Comunita' o della Bosnia-Erzegovina importati in una
zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto
di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti rilasciano,
su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione
EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle
disposizioni del presente protocollo.
Art. 37
Articolo 37
Attuazione del presente protocollo
1. L'espressione "la Comunita'" utilizzata nell'articolo 2 non
comprende Ceuta o Melilla.
2. I prodotti originari della Bosnia-Erzegovina importati a Ceuta e a
Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato
ai prodotti originari del territorio doganale della Comunita', ai
sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e
della Repubblica portoghese alle Comunita' europee. La
Bosnia-Erzegovina riconosce alle importazioni dei prodotti
contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo
stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti
dalla Comunita' e originari della Comunita'.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i
prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si
applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni speciali di cui
all'articolo 38.
Art. 38
Articolo 38
Condizioni speciali
1. Purche' siano stati trasportati direttamente in base alle
disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
1.1. prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si
utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
condizione:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6
oppure
ii) che tali prodotti siano originari della Bosnia-Erzegovina o della
Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni
superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.
1.2. prodotti originari della Bosnia Erzegovina:
a) prodotti interamente ottenuti in Bosnia Erzegovina;
b) i prodotti ottenuti in Bosnia-Erzegovina nella cui fabbricazione
si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a
condizione:
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6
oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della
Comunita' e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni
superiori alle operazioni di cui all'articolo 7.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le
diciture "Bosnia-Erzegovina" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del
certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura.
Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale
indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di
circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorita' doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione
del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Art. 39
Articolo 39
Modifiche delpresente protocollo
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Protocollo 3
Art. 1
PROTOCOLLO 3
IN MATERIA DI TRASPORTI TERRESTRI
Articolo 1
Scopo
Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le
Parti nel settore dei trasporti terrestri, in particolare il traffico
di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei
trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante
l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue
disposizioni.
Art. 2
Articolo 2
Campo d'applicazione
1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri,
in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e
comprende le relative infrastrutture.
2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare:
- le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra
Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del
presente protocollo;
- l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto
stradale;
- gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi,
compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica;
- la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che
tenga conto delle esigenze ambientali;
- gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche
delle Parti in materia di trasporti, in particolare per quanto
riguarda le infrastrutture.
Art. 3
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti
definizioni:
a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito
attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina, in partenza da o a
destinazione di uno Stato membro della Comunita', effettuato da un
vettore stabilito nella Comunita';
b) traffico di transito della Bosnia-Erzegovina trasporto di merci in
transito attraverso il territorio della Comunita', in partenza dalla
Bosnia-Erzegovina e a destinazione di un paese terzo o in partenza da
un paese terzo e a destinazione della Bosnia-Erzegovina, effettuato
da un vettore stabilito in Bosnia-Erzegovina;
c) trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il
rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa
mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte
iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per
ferrovia, per via navigabile o per mare, allorche' questa parte del
viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto
iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada:
- fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione
ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale e fra il
punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di
scarico piu' vicina per il tragitto terminale, oppure
- in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto
fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.
Art. 4
Articolo 4
Disposizione generale
Le Parti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso la Bosnia-Erzegovina, in particolare lungo il corridoio paneuropeo V e lungo il collegamento navigabile con il corridoio VII rappresentato dalla Sava, che formano parte della rete di trasporto regionale di base, definita nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 5.
Art. 5
Articolo 5
Pianificazione
Lo sviluppo sul territorio della Bosnia-Erzegovina di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessita' della
Bosnia-Erzegovina e della regione dell'Europa sudorientale coprendo
le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti
fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla
rete e' di particolare interesse per la Comunita' e per la
Bosnia-Erzegovina. Questa rete e' stata definita in un memorandum
d'intesa per lo sviluppo di una rete di base di infrastrutture di
trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e
dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo
composto da rappresentanti di ogni firmatario si occupera' dello
sviluppo della rete e della selezione delle priorita'.
Art. 6
Articolo 6
Aspetti finanziari
1. La Comunita' puo' contribuire finanziariamente, ai sensi
dell'articolo 112 del presente accordo, alle necessarie opere
infrastrutturali di cui all'articolo 5 del presente protocollo
mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e
avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano
procurare risorse supplementari.
2. Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggera' per
quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli
investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure
mediante fondi pubblici o privati.
Art. 7
Articolo 7
Disposizione generale
Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e
promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinche', in futuro,
gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso la
Bosnia-Erzegovina avvenga in condizioni piu' rispettose
dell'ambiente.
Art. 8
Articolo 8
Aspetti particolari in materia di infrastrutture
Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie della
Bosnia-Erzegovina, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il
sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per
quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome
delle gallerie e le capacita', che richiedono notevoli investimenti.
Art. 9
Articolo 9
Misure di sostegno
Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato.
Dette misure mirano a:
- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto
combinato;
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su
strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunita' o
della Bosnia-Erzegovina nell'ambito delle rispettive legislazioni;
- incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e
promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e
del trasporto non accompagnato in genere;
- migliorare la rapidita' e l'affidabilita' del trasporto combinato e
in particolare:
- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di
speditori e utenti,
- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la
produttivita';
- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di
avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato;
- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le
caratteristiche tecniche del materiale specializzato, in particolare
per garantire l'indispensabile compatibilita' delle sagome, e
prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto
materiale in funzione del livello di traffico;
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso.
Art. 10
Articolo 10
Ruolo delle ferrovie
Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni
ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di:
- intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale,
multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie
internazionali, cercando in particolare di migliorare la qualita' e
la sicurezza dei servizi di trasporto;
- creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che
incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia
anziche' il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno
spirito di leale concorrenza e rispettando la liberta' di scelta
dell'utente;
- preparare la partecipazione della Bosnia-Erzegovina all'attuazione
e alla futura evoluzione dell'acquis comunitario sullo sviluppo delle
ferrovie.
Art. 11
Articolo 11
Disposizioni generali
1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti,
le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di
mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri
strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno
Stato membro della Comunita' e la Bosnia-Erzegovina oppure, in
mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del
1991.
Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunita' e
la Bosnia-Erzegovina sull'accesso al mercato dei trasporti stradali,
come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto
all'articolo 13, paragrafo 2, la Bosnia-Erzegovina collabora con gli
Stati membri della Comunita' per apportare a detti accordi bilaterali
le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente
protocollo.
2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni
al traffico comunitario di transito attraverso la Bosnia-Erzegovina e
al traffico di transito della Bosnia-Erzegovina attraverso la
Comunita'.
3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del
paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori
della Comunita' aumenti in misura tale da causare o rischiare di
causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo
scorrimento del traffico sugli assi di cui all'articolo 5 e,
analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunita'
vicino alle frontiere con la Bosnia-Erzegovina, la questione viene
sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi
dell'articolo 117 del presente accordo. Le Parti possono proporre
misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie
per limitare o attenuare tali problemi.
4. Qualora la Comunita' fissi norme volte a ridurre l'inquinamento
provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione
europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti
si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in
Bosnia-Erzegovina che vogliano circolare sul territorio comunitario.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalita'
necessarie.
5. Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar
luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunita' e
della Bosnia-Erzegovina. Ciascuna Parte adotta tutte le disposizioni
necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il
territorio dell'altra Parte.
Art. 12
Articolo 12
Accesso al mercato
Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel
rispetto delle loro regole interne:
- soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto
consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il
completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione
della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e
dei trasporti della Bosnia-Erzegovina;
- un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al
mercato dei trasporti stradali tra le Parti su basi di reciprocita'.
Art. 13
Articolo 13
Imposte, pedaggi ed altri oneri
1. Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non
discriminatori.
2. Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un
accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme
adottate dalla Comunita' in materia. Tale accordo sara' inteso, in
particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico
transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i
sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e
ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono.
3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2,
le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della
Comunita' e della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le imposte e
gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli
commerciali pesanti nonche' quelli sulle operazioni di trasporto nei
loro territori. La Bosnia-Erzegovina si impegna a notificare alla
Commissione europea, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed
altri oneri da essa applicati, nonche' il relativo metodo di calcolo.
4. Fintantoche' non saranno stati conclusi gli accordi di cui al
paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte,
pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro
riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso
la Bosnia-Erzegovina, proposte dopo l'entrata in vigore del presente
accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione
preventiva.
Art. 14
Articolo 14
Pesi e dimensioni
1. La Bosnia-Erzegovina accetta che i veicoli stradali conformi alle
norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino
liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5.
Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i
veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Bosnia-Erzegovina
possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio
commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse.
2. La Bosnia-Erzegovina cerchera' di armonizzare, entro la fine del
quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le
sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione
in vigore nella Comunita' e fara' quanto in suo potere per migliorare
le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il
termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilita'
finanziarie, alle nuove normative.
Art. 15
Articolo 15
Ambiente
1. Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i
veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di
particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un
alto livello di protezione.
2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di
favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della
produzione, si evitera' di introdurre norme nazionali derogatorie in
questo settore.
3. I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi
internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul
territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni.
4. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti
collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi.
Art. 16
Articolo 16
Aspetti sociali
1. La Bosnia-Erzegovina armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti
stradali, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci
pericolose.
2. La Bosnia-Erzegovina, quale Parte contraente dell'Accordo europeo
sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai
trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunita' coordinano
il piu' possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida,
alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli
equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel
settore.
3. Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione
della legislazione sociale in materia di trasporto stradale.
4. Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive
disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada
ai fini del reciproco riconoscimento.
Art. 17
Articolo 17
Disposizioni relative al traffico
1. Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore
fluidita' del traffico durante i periodi di punta (fine settimana,
feste nazionali, stagione turistica).
2. In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il
coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale.
3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto
di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose.
4. Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai
conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul
traffico e di altre indicazioni di grande utilita' per i turisti,
nonche' i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza.
Art. 18
Articolo 18
Sicurezza stradale
1. La Bosnia-Erzegovina armonizza, entro la fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria
legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per
quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della
Comunita'.
2. La Bosnia-Erzegovina, quale Parte contraente dell'Accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
(ADR), e la Comunita' coordinano il piu' possibile le rispettive
politiche relative al trasporto di merci pericolose.
3. Le Parti collaborano all'attuazione e al rispetto della
legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per
quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti
stradali.
Art. 19
Articolo 19
Semplificazione delle formalita'
1. Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito.
2. Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo
volto ad agevolare i controlli e le formalita' relativi al trasporto
delle merci.
3. Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione
di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine.
Art. 20
Articolo 20
Estensione del campo d'applicazione
Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del
presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che
altre misure, non comprese nel suo campo d'applicazione, possono
favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti,
contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di
transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte.
Art. 21
Articolo 21
Attuazione
1. La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale
sottocomitato da istituire in conformita' dell'articolo 119 del
presente accordo.
2. In particolare, il sottocomitato:
a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto
ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e
dell'ambiente;
b) analizza l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente
protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di
associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi;
c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo,
ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il
miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della liberta'
di transito;
d) coordina le attivita' di controllo, le previsioni e le statistiche
relative al trasporto internazionale, in particolare al traffico di
transito.
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 5
Art. 1
PROTOCOLLO 5
SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
IN MATERIA DOGANALE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o
regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che
disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle
merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra
procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di
divieto, restrizione e controllo;
b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di
assistenza ai sensi del presente protocollo;
c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza
ai sensi del presente protocollo;
d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona
fisica identificata o identificabile;
e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le
violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.
Art. 2
Articolo 2
Campo d'applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza
reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente
protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa
doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e
l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo
si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente
per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che
disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le
informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta
dell'autorita' giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali
informazioni sia autorizzata da detta autorita'.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o
contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.
Art. 3
Articolo 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono
all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della
normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le
operazioni registrate o programmate che violino o possano violare
detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le
comunica:
a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state
correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando,
se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti
sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte
contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata
alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata
prende, in conformita' delle sue disposizioni giuridiche o
regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute
sotto controllo speciale:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano
fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da
fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni
contrarie alla normativa doganale;
c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da
fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni
contrarie alla normativa doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di
ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa
doganale.
Art. 4
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa,
nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni
giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la
corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare
fornendo le informazioni ottenute riguardanti:
a) attivita' che risultino, o appaiano loro contrarie a detta
legislazione e che possano interessare l'altra Parte;
b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni
contrarie alla normativa doganale;
c) merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla
legislazione doganale;
d) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano
fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato
operazioni contrarie alla legislazione doganale;
e) mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano
stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni
contrarie alla legislazione doganale.
Art. 5
Articolo 5
Consegna, notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata,
conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari
applicabili a quest'ultima, prende tutte le misure necessarie per:
a) consegnare tutti i documenti o
b) notificare tutte le decisioni,
provenienti dall'autorita' richiedente e che rientrano nell' ambito
d'applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente
o stabilito sul suo territorio.
Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono
essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorita'
interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
Art. 6
Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari
al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda,
possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono
essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono
contenere le seguenti informazioni:
a) l'autorita' richiedente;
b) la misura richiesta;
c) oggetto e ragione della domanda;
d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi
giuridici in questione;
e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone
fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini gia' svolte.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorita'
interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo
requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al
paragrafo 1.
4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si
puo' chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo,
possono essere disposte misure cautelative.
Art. 7
Articolo 7
Espletamento delle domande
1. Per evadere le domande di assistenza l'autorita' interpellata
procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse
disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre
autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo
possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La
presente disposizione si applica anche alle altre autorita' alle
quali la domanda e' stata indirizzata dall'autorita' interpellata
qualora questa non possa agire autonomamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle
disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono,
d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da questa stabilite,
essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorita' interpellata o
di qualsiasi altra autorita' interessata conformemente al
paragrafo 1, le informazioni sulle attivita' che costituiscono o che
possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che
occorrano all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono,
d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite,
essere presenti alle indagini condotte nel territorio di
quest'ultima.
Art. 8
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata trasmette i risultati delle indagini
all'autorita' richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie
autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione puo' essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta
qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli
originali sono restituiti quanto prima.
Art. 9
Articolo 9
Deroghe all'obbligo di prestare assistenza
1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata
all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte
ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
a) possa pregiudicare la sovranita' della Bosnia-Erzegovina o di uno
Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi
del presente protocollo; o
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri
interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10,
paragrafo 2; o
c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. L'assistenza puo' essere rinviata dall'autorita' interpellata
qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un
procedimento in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta
l'autorita' richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere
fornita secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita'
interpellata potrebbe esigere.
3. Se l'autorita' richiedente domanda un'assistenza che essa non
sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente
nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere
quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita'
interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza
indugio all'autorita' richiedente.
Art. 10
Articolo 10
Scambio di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda
delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte
dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a
informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte che le ha
ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi
le autorita' comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte cui
potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura
perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico
nella Parte che li fornisce. A tal fine, le Parti si comunicano le
informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese
eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri
della Comunita'.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative
promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla
normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente
protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo.
Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze,
nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un
tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni
ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del
presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette
informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.
4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del
presente protocollo. Una Parte che voglia utilizzare tali
informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto
preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e'
quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.
Art. 11
Articolo 11
Periti e testimoni
Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in
qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o
amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e
produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano
occorrere in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve
essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o
amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale
causa e a quale titolo sara' ascoltato.
Art. 12
Articolo 12
Spese di assistenza
Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso
delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a
seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli
interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Art. 13
Articolo 13
Attuazione
1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali della Bosnia-Erzegovina e, dall'altra, ai
servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle
autorita' doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a
tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per
l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, in particolare in
materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli
organismi competenti le modifiche del presente protocollo che
ritengano necessarie.
2. Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in
merito alle modalita' di attuazione adottate conformemente alle
disposizioni del presente protocollo.
Art. 14
Articolo 14
Altri accordi
1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo:
a) non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altri
accordi o convenzioni internazionali;
b) sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza
reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli
Stati membri e la Bosnia-Erzegovina; e
c) non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la
comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e
le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione
ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la
Comunita'.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del
presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in
materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire
conclusi, tra singoli Stati membri e la Bosnia-Erzegovina, qualora le
disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del
presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilita' del
presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione
nel quadro del comitato di stabilizzazione e di associazione
istituito dal consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Protocollo 6
Art. 1
Articolo 1
Obiettivo
L'obiettivo del presente protocollo e' evitare e risolvere le
controversie tra le Parti onde trovare soluzioni reciprocamente
accettabili.
Art. 2
Articolo 2
Campo d'applicazione
Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente
alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle
disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che
una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte
costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali
disposizioni:
a) Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli
31, 38 e 39, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi
riguardino misure adottate a norma dell'articolo 39, paragrafo 1), e
l'articolo 45;
b) Titolo V (Lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi,
circolazione dei capitali):
capitolo II (Stabilimento) Articoli da 50 a 54 e 56;
capitolo III (Prestazione di servizi) Articoli 57, 58 e 59, paragrafi
2 e 3;
capitolo IV (Pagamenti correnti e movimenti di capitali) Articoli 60
e 61;
capitolo V (Disposizioni generali) Articoli da 63 a 69;
c) titolo VI (Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e
regole di concorrenza):
Articolo 73, paragrafo 2 (diritti di proprieta' intellettuale,
industriale e commerciale), e articolo 74, paragrafi 1, 2, primo
comma, e da 3 a 6 (appalti pubblici).
Art. 3
Articolo 3
Avvio della procedura di arbitrato
1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia,
la Parte ricorrente puo' presentare, conformemente all'articolo 126
del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un
collegio arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di
stabilizzazione e di associazione.
2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto
della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata
dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle
disposizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo.
Art. 4
Articolo 4
Composizione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri.
2. Entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio
arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti
si consultano per concordare la composizione del collegio stesso.
3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione
del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di
esse puo' chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di
associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i
nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo
seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno
tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri
selezionati dalle Parti per fungere da presidente.
Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o piu' membri del
collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la
stessa procedura.
4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o
il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di
un rappresentante di ciascuna Parte.
5. La data di costituzione del collegio arbitrale e' quella in cui il
presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra
le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della
loro selezione a norma del paragrafo 3.
6. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del
codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e
sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno
scelto a norma del paragrafo 7 del presente articolo. Qualora le
Parti non concordino sulla necessita' di sostituire un arbitro, la
questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la
cui decisione e' definitiva.
Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non
soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18,
la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo
di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene
sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di
associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di
ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere
diversamente.
7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a
norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque
giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua
selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per
tutta la durata di questa procedura.
Art. 5
Articolo 5
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al
comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla
sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa
scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le
Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i
motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non
oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il
collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro
45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere
pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del
collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio
arbitrale puo' decidere in via preliminare circa l'effettiva urgenza
del caso.
3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilita' delle
disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla
base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo puo'
contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi.
4. La Parte ricorrente puo' ritirare la sua denuncia in qualsiasi
momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio
arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di
associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al
comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che cio'
pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro
reclamo con la stessa motivazione.
5. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale puo'
sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore
a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facolta' di
costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte
ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio
per la stessa misura.
Art. 6
Articolo 6
Applicazione del lodo del collegio arbitrale
Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul
ragionevole periodo di tempo necessario.
Art. 7
Articolo 7
Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo
1. La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il
periodo di tempo necessario (in appresso "periodo di tempo
ragionevole") per applicarlo. Le Parti cercano di giungere ad un
accordo sul periodo di tempo ragionevole.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo
ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale,
la Parte ricorrente puo' chiedere al comitato di stabilizzazione e di
associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo
1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per
stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio
arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione
della richiesta.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il
collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4.
Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni
dalla costituzione del collegio.
Art. 8
Articolo 8
Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale
1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di
associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del
collegio arbitrale.
2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilita' delle
misure notificate a norma del paragrafo 1 del presente articolo con
le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente puo'
chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito,
spiegando perche' la misura non e' conforme al presente accordo. Il
collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della
sua ricostituzione.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il
collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui
all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato
entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Art. 9
Articolo 9
Provvedimenti temporanei in caso di non conformita'
1. Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di
tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura
notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non e' conforme agli
obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta
presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di
compensazione temporanea.
2. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni
dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio
arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformita'
con il presente accordo di una misura presa per applicare tale
decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa
notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di
associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma
dell'articolo 2 in misura equivalente all'effetto economico negativo
causato dalla violazione. La Parte ricorrente puo' applicare la
sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che
la Parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del
paragrafo 3 del presente articolo.
3. Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non
sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla
violazione, puo' chiedere per iscritto al presidente del collegio
arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al
paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La
decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene
notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di
associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I
benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio
arbitrale non si e' pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono
essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale.
4. La sospensione dei benefici e' temporanea e si applica solo fino a
quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non
viene ritirata o modificata per renderla conforme con l'accordo
stesso, o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione
della controversia.
Art. 10
Articolo 10
1. La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per
ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di
porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte
ricorrente.
2. Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilita' della
misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla
presentazione della notifica, la Parte ricorrente puo' chiedere per
iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di
pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata
contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e
di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato
entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora
decida che una misura non e' conforme al presente accordo, il
collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente puo' mantenere
la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro
livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura e' conforme
al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa.
3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il
collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui
all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato
entro 45 giorni dalla costituzione del collegio.
Art. 11
Articolo 11
Pubbliche udienze
Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno
che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o
su richiesta delle Parti.
Art. 12
Articolo 12
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio puo'
ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi
lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto
di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo
devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto
di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare
comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al
regolamento interno di cui all'articolo 18.
Art. 13
Articolo 13
Principi di interpretazione
I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del
presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del
diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna
sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano
l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica
nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la
Comunita' europea non e' determinante per la sua interpretazione.
Art. 14
Articolo 14
Lodi e decisioni del collegio arbitrale
1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza.
2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e
vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di
associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che
non decida all'unanimita' di non divulgarli.
Art. 15
Articolo 15
Elenco di arbitri
1. Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di
quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da
arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti
selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di
collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione
si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi.
2. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in
materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o
commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo
personale, non essere associati a organizzazioni o governi ne'
ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il
codice di condotta di cui all'articolo 18.
Art. 16
Articolo 16
Nesso con gli obblighi OMC
In caso di adesione della Bosnia-Erzegovina all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti
disposizioni:
a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo
non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli
obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio.
b) Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente
protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica
eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se
tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una
procedura di composizione delle controversie a norma dell'articolo 3,
paragrafo 1 del presente protocollo o dell'accordo OMC, non puo'
avviare nell'altra sede una procedura per la stessa questione
fintanto che la prima procedura non e' conclusa. Ai fini del presente
paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle
controversie a norma dell'accordo OMC siano avviate quando una Parte
chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell'articolo 6
dell'intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la
risoluzione delle controversie.
c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una
Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata
dall'organo di conciliazione dell'OMC.
Art. 17
Articolo 17
Termini
1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo
all'atto o al fatto a cui si riferiscono
2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere
prorogati di comune accordo fra le Parti.
3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre
essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta
motivata di una delle Parti o per propria iniziativa, debitamente
fondata.
Art. 18
Articolo 18
Regolamento interno, codice di condotta
e modifica del presente protocollo
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un
regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il
consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il
regolamento interno con un codice di condotta che garantisca
l'indipendenza e l'imparzialita' degli arbitri.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' decidere di
modificare il presente protocollo.
Protocollo 7
Art. 1
PROTOCOLLO 7
RIGUARDANTE LE CONCESSIONI PREFERENZIALI RECIPROCHE PER TALUNI VINI
E IL RICONOSCIMENTO, LA PROTEZIONE E IL CONTROLLO RECIPROCI
DELLE DENOMINAZIONI DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI
Articolo 1
Il presente protocollo comprende:
1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali
reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo);
2) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al
controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e
vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo).
Art. 2
Articolo 2
Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano:
1) ai vini della voce 22.04 del sistema armonizzato della Convenzione
internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di
codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983,
ottenuti da uve fresche,
a) originari della Comunita' e prodotti in conformita' delle norme
relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V
del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1) e del
regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000,
che fissa talune modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n.
1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei
trattamenti enologici(2)
o
b) originari della Bosnia-Erzegovina e prodotti conformemente alle
norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste
dalla legislazione della Bosnia-Erzegovina. Tali norme relative alle
pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla
legislazione comunitaria;
---------
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1; regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1300/2007 (GU L 289 del 7.11.2007, pag. 8).
2) alle bevande spiritose della voce 22.08 della convenzione di cui
al paragrafo 1 che:
a) sono originarie della Comunita' e conformi al regolamento (CEE) n.
1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole
generali relative alla definizione, alla designazione e alla
presentazione delle bevande spiritose(1) e al regolamento (CEE) n.
1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalita'
d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione
delle bevande spiritose(2)
---------
(1) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dall'atto di adesione del 2005.
(2) GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9; regolamento modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9). o
b) sono originarie della Bosnia-Erzegovina e sono state prodotte a
norma della legislazione della Bosnia-Erzegovina, che deve essere
conforme alla legislazione comunitaria.
3) ai vini aromatizzati della voce 22.05 della convenzione di cui al
paragrafo 1 che:
a) sono originari della Comunita' e conformi al regolamento (CEE) n.
1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole
generali relative alla definizione, alla designazione e alla
presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a
base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli(1)
---------
(1) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo
dall'atto di adesione del 2005.
o
b) sono originari della Bosnia-Erzegovina e sono stati prodotti a
norma della legislazione della Bosnia-Erzegovina, che deve essere
conforme alla legislazione comunitaria.
Allegato II
Art. 1
ALLEGATO II DEL PROTOCOLLO 7
ACCORDO TRA LA COMUNITA'
E LA BOSNIA-ERZEGOVINA
IN MERITO AL RICONOSCIMENTO, ALLA PROTEZIONE
E AL CONTROLLO RECIPROCI DELLE DENOMINAZIONI
DI VINI, BEVANDE SPIRITOSE E VINI AROMATIZZATI
Articolo 1
Obiettivi
1. Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocita',
le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei
prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo alle
condizioni stabilite dal presente allegato.
2. Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie
per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente
allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.
Art. 2
Articolo 2
Definizioni
Ai fini dell'accordo di cui al presente allegato e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per:
a) "originario di", se tale dicitura e' usata in relazione con il
nome di una delle Parti:
un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione
e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta
Parte;
una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio
di detta Parte;
b) "indicazione geografica", quale figurante all'appendice 1:
un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo
sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al
commercio (di seguito denominato: "accordo TRIPs");
c) "menzione tradizionale": una denominazione di uso tradizionale,
quale figurante all'appendice 2, che si riferisce in particolare al
metodo di produzione o alla qualita', al colore, al tipo o al luogo,
o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e
riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una
delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un
vino originario del suo territorio;
d) "omonimo": la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura
tradizionale, o un'indicazione tanto simile da poter creare
confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti
diversi;
e) "designazione": i termini utilizzati per designare un vino, una
bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui
documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda
spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in
particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonche' nella
pubblicita';
f) "etichettatura": il complesso delle designazioni e altri
riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o
marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino
aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo
di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento
del collo delle bottiglie;
g) "presentazione": l'insieme dei termini, delle allusioni ecc.
relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato
e figuranti sull'etichetta, l'imballaggio, i recipienti, i
dispositivi di chiusura, nella pubblicita' e/o nel quadro della
promozione delle vendite in generale;
h) "imballaggio": gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti
di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il
trasporto di uno o piu' recipienti e/o la loro presentazione in vista
della vendita al consumatore finale;
i) "produzione", l'intero processo di vinificazione o di elaborazione
di bevande spiritose e di vini aromatizzati;
j) "vino": unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione
alcolica totale o parziale di uve fresche delle varieta' di vite
previste nell'accordo di cui al presente allegato, anche se non
pigiate, o del loro mosto;
k) "varieta' di vite": varieta' di piante della specie Vitis
Vinifera, fatte salve eventuali norme piu' restrittive che una delle
Parti contraenti puo' applicare all'uso di varieta' diverse di vite
per il vino elaborato sul proprio territorio;
l) "accordo OMC": l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che
istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
Art. 3
Articolo 3
Norme generali in materia di importazione e commercializzazione
Salvo diversa disposizione dell'accordo di cui al presente allegato, i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo sono
importati e commercializzati conformemente alle disposizioni
legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte
importatrice.
Art. 4
Articolo 4
Denominazioni protette
Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7 del presente allegato, sono
protette le seguenti denominazioni:
a) per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2 del presente
protocollo:
i) i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la
bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri
termini utilizzati per designare lo Stato membro;
ii) le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte A,
lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini
aromatizzati;
iii) le menzioni tradizionali elencate nell'appendice 2;
b) per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini
aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina:
i) i riferimenti al nome "Bosnia-Erzegovina" o altri termini
utilizzati per indicare questo paese;
ii) le indicazioni geografiche, elencate all'appendice 1, parte B,
lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini
aromatizzati.
Art. 5
Articolo 5
Protezione delle denominazioni relative
agli Stati membri della Comunita' e alla Bosnia-Erzegovina
1. In Bosnia-Erzegovina, i termini che si riferiscono agli Stati
membri della Comunita' e gli altri termini utilizzati per indicare
uno Stato membro ai fini di identificare l'origine di un vino, di una
bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini
aromatizzati originari dello Stato membro in questione e
b) possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella
Comunita'.
2. Nella Comunita', i termini che si riferiscono alla
Bosnia-Erzegovina e gli altri termini utilizzati per indicare la
Bosnia-Erzegovina ai fini di identificare l'origine di un vino, di
una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato:
a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini
aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina e
b) possono essere utilizzati esclusivamente alle condizioni stabilite
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
Bosnia-Erzegovina.
Art. 6
Articolo 6
Protezione delle indicazioni geografiche
1. In Bosnia-Erzegovina, le indicazioni geografiche relative alla
Comunita' di cui all'appendice 1, parte A:
a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini
aromatizzati originari della Comunita' e
b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella
Comunita'.
2. Nella Comunita', le indicazioni geografiche relative alla
Bosnia-Erzegovina di cui all'appendice 1, parte B:
a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini
aromatizzati originari della Bosnia-Erzegovina e
b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
Bosnia-Erzegovina.
3. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente
all'accordo di cui al presente allegato, per la tutela reciproca
delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 4, lettera a),
punto ii), e lettera b), punto ii), utilizzate per la designazione e
la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i
mezzi legali adeguati di cui all'articolo 23 dell'accordo TRIPs per
garantire una protezione efficace e impedire l'uso di un'indicazione
geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino
aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura.
4. Le indicazioni geografiche di cui all'articolo 4 sono riservate
esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai
quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle
condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari
di detta Parte.
5. La protezione prevista dall'accordo di cui al presente allegato
vieta, in particolare, l'uso delle denominazioni protette per vini,
bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona
geografica indicata, anche qualora
a) la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini
aromatizzati sia indicata;
b) l'indicazione geografica in questione sia tradotta;
c) tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere",
"tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe;
d) la denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti
della voce 20.09 del sistema armonizzato della Convenzione
internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di
codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983.
6. Se piu' indicazioni geografiche di cui all'appendice 1 sono
omonime, la protezione e' accordata a ciascuna di esse, a condizione
che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune
accordo modalita' pratiche di uso che permettano di distinguere tra
loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza
di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di
trarre in inganno i consumatori.
7. Se un'indicazione geografica di cui all'appendice 1 e' omonima di
un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo
23, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS.
8. Le disposizioni dell'accordo di cui al presente allegato non
pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare,
nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore
nell'attivita' commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato
in modo da ingannare i consumatori.
9. Nessuna disposizione dell'accordo di cui al presente allegato
obbliga una Parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra
Parte di cui all'appendice 1 che non e' protetta o non e' piu'
protetta nel paese d'origine o e' caduta in disuso in tale paese.
10. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di
considerare le denominazioni geografiche protette di cui
all'appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio
corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le
bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto
all'articolo 24, paragrafo 6, dell'accordo TRIPS.
Art. 7
Articolo 7
Protezione delle menzioni tradizionali
1. In Bosnia-Erzegovina, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2:
a) non devono essere utilizzate per la designazione e la
presentazione di vini originari della Bosnia-Erzegovina e
b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione
di vini originari della Comunita' esclusivamente in relazione ai vini
la cui origine e categoria sono elencate all'appendice 2, nella
lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti nella Comunita'.
2. La Bosnia-Erzegovina adotta tutte le misure necessarie,
conformemente all'accordo di cui al presente allegato , per la tutela
delle menzioni tradizionali di cui all'articolo 4 utilizzate per la
designazione e la presentazione di vini originari del territorio
della Comunita'. A tal fine, utilizza i mezzi legali adeguati per
garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni
tradizionali per designare un vino che non puo' fregiarsi di tali
menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali
"genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni
analoghe.
3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:
a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura
nell'appendice 2 e non alle traduzioni e
b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione
nella Comunita', come indicato nell'appendice 2.
Art. 8
Articolo 8
Marchi commerciali
1. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un
marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia
identico o simile, o che contenga un riferimento a un'indicazione
geografica protetta ai sensi dell'articolo 4, se il vino, la bevanda
spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale
origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano
l'utilizzazione.
2. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un
marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale
protetta ai sensi dell'accordo di cui al presente allegato se il vino
in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in
questione e' riservata, secondo quanto indicato all'appendice 2.
3. La Bosnia-Erzegovina adotta le misure necessarie per modificare
tutti i marchi al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre
2008, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunita'
protette ai sensi dell'articolo 4.
Art. 9
Articolo 9
Esportazioni
Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in
caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose
e vini aromatizzati originari di una Parte al di fuori del suo
territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all'articolo
4, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), e le menzioni
tradizionali di tale Parte di cui all'articolo 4, lettera a), punto
iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti
originari dell'altra Parte.
Art. 10
Articolo 10
Gruppo di lavoro
1. E' istituito, conformemente all'articolo 119 dell'accordo di
stabilizzazione e di associazione un gruppo di lavoro che fa capo al
sottocomitato per l'agricoltura.
2. Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento
dell'accordo di cui al presente allegato ed esamina tutte le
questioni inerenti alla sua applicazione.
3. Il gruppo di lavoro puo' formulare raccomandazioni, discutere e
proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel
settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che
possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo di
cui al presente allegato. Il gruppo si riunisce su richiesta di una
delle Parti, alternativamente nella Comunita' e in Bosnia-Erzegovina,
a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e
secondo modalita' da esse convenute.
Art. 11
Articolo 11
Compiti delle parti
1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo
di lavoro di cui all'articolo 10, per quanto riguarda tutte le
questioni relative all'applicazione e al funzionamento dell'accordo
di cui al presente allegato.
2. La Bosnia-Erzegovina nomina quale proprio organo di rappresentanza
il ministero per il Commercio estero e le Relazioni economiche. La
Comunita' nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione
generale per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione
europea. Ciascuna delle Parti comunica all'altra eventuali
cambiamenti del proprio organo di rappresentanza.
3. L'organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle
attivita' di tutte le istanze responsabili di garantire l'esecuzione
dell'accordo di cui al presente allegato.
4. Le Parti:
a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all'articolo 4, con
decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in
funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e
regolamentari delle Parti stesse;
b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato di
stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici
dell'accordo di cui al presente allegato. Le appendici si considerano
modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno
scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del
gruppo di lavoro;
c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui
all'articolo 6, paragrafo 6;
d) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi
regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico
interesse, quali la salute pubblica o la protezione dei consumatori,
che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande
spiritose e dei vini aromatizzati;
e) si comunicano le misure legislative e amministrative e le
decisioni giudiziarie relative all'applicazione dell'accordo di cui
al presente allegato, nonche' le misure adottate in base a tali
decisioni.
Art. 12
Articolo 12
Applicazione e funzionamento dell' accordo di cui al presente allegato
Le Parti designano i punti di contatto elencati nell'appendice 3,
responsabili dell'applicazione e del funzionamento dell'accordo di
cui al presente allegato.
Art. 13
Articolo 13
Esecuzione e assistenza reciproca tra le Parti
1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull'etichetta o
sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicita', e'
contraria all'accordo di cui al presente allegato, le Parti applicano
le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per
combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di
impiego abusivo dell'indicazione protetta.
2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve
intervenire in particolare:
a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni,
denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande
spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in
virtu' dell'accordo di cui al presente allegato, che danno
direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da
indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualita' del vino,
della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato;
b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da
indurre in errore quanto all'origine del vino.
3. Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che:
a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali
definiti all'articolo 2 del presente protocollo, che sono o sono
stati oggetto di scambi in Bosnia-Erzegovina e nella Comunita', non
sono conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle
bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunita' o in
Bosnia-Erzegovina ovvero alle norme del presente accordo e
b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra
Parte e puo' comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad
azioni legali,
ne informa immediatamente l'organo di rappresentanza dell'altra
Parte.
4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere
dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il
settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati
della Parte e/o delle norme dell'accordo di cui al presente allegato
e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di
altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure
amministrative o azioni legali eventualmente necessarie.
Art. 14
Articolo 14
Consultazioni
1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non
abbia rispettato un impegno contemplato dall'accordo di cui al
presente allegato.
2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte
tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del
caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute
dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione
delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive
provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la
consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure.
4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le
Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la
consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 puo'
adottare idonee misure appropriate, a norma dell'articolo 126
dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, per consentire la
corretta applicazione dell'accordo di cui al presente allegato.
Art. 15
Articolo 15
Transito di piccoli quantitativi
1. L'accordo di cui al presente allegato non si applica ai vini, alle
bevande spiritose e ai vini aromatizzati:
a) in transito sul territorio di una delle Parti; o
b) originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli
quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure
contemplate al paragrafo 2.
2. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e
vini aromatizzati:
a) i quantitativi presentati in recipienti di capacita' non superiore
a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a
perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato,
composto o meno di piu' lotti distinti, non superi i 50 litri;
b) i) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli
personali dei viaggiatori;
ii) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di
spedizioni tra privati;
iii) i quantitativi di proprieta' di privati che traslocano;
iv) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o
tecnica, nei limiti di un ettolitro;
v) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi
consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie
per essi concesse;
vi) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi
di trasporto internazionali.
L'esenzione di cui alla lettera a) non puo' essere cumulata con una o
piu' esenzioni di cui alla lettera b).
Art. 16
Articolo 16
Commercializzazione di scorte preesistenti
1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti,
elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e
alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato
dall'accordo di cui al presente allegato, possono essere
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti , la
commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini
aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma
dell'accordo di cui al presente allegato, ma la cui produzione,
elaborazione, designazione e presentazione non sono piu' conformi al
presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, puo' essere
proseguita fino ad esaurimento delle scorte.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 2010
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegati e Protocolli-Elenco
ELENCO DEGLI ALLEGATI E PROTOCOLLI
ALLEGATI
- Allegato I (articolo 21) - Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti industriali della Comunita'
- Allegato II (articolo 27, paragrafo 2) - Definizione dei prodotti "baby beef"
- Allegato III (articolo 27) - Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti agricoli di base originari della Comunita'
- Allegato IV (articolo 28) - Dazi applicabili all'importazione nella Comunita' di merci originarie della Bosnia-Erzegovina
- Allegato V (articolo 28) - Dazi applicabili all'importazione in Bosnia-Erzegovina di merci originarie della Comunita'
- Allegato VI (articolo 50) - Stabilimento: Servizi finanziari
- Allegato VII (articolo 73) - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
PROTOCOLLI
- Protocollo 1 (articolo 25) - Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina
- Protocollo 2 (articolo 42) - Relativo alla definizione della nozione di "Prodotti Originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina
- Protocollo 3 (articolo 59) - In materia di trasporti terrestri
- Protocollo 4 (articolo 71) - Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica
- Protocollo 5 (articolo 97) - Sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
- Protocollo 6 (articolo 126) - Composizione delle controversie
- Protocollo 7 (articolo 27) - Riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
ALLEGATI
- Allegato I (articolo 21) - Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti industriali della Comunita'
- Allegato II (articolo 27, paragrafo 2) - Definizione dei prodotti "baby beef"
- Allegato III (articolo 27) - Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia-Erzegovina ai prodotti agricoli di base originari della Comunita'
- Allegato IV (articolo 28) - Dazi applicabili all'importazione nella Comunita' di merci originarie della Bosnia-Erzegovina
- Allegato V (articolo 28) - Dazi applicabili all'importazione in Bosnia-Erzegovina di merci originarie della Comunita'
- Allegato VI (articolo 50) - Stabilimento: Servizi finanziari
- Allegato VII (articolo 73) - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
PROTOCOLLI
- Protocollo 1 (articolo 25) - Sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina
- Protocollo 2 (articolo 42) - Relativo alla definizione della nozione di "Prodotti Originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la Comunita' e la Bosnia-Erzegovina
- Protocollo 3 (articolo 59) - In materia di trasporti terrestri
- Protocollo 4 (articolo 71) - Sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica
- Protocollo 5 (articolo 97) - Sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
- Protocollo 6 (articolo 126) - Composizione delle controversie
- Protocollo 7 (articolo 27) - Riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati
Allegato I
ALLEGATO I
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA?ERZEGOVINA
AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITA'
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA?ERZEGOVINA
AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITA'
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
ALLEGATO II
DEFINIZIONE DEI PRODOTTI "BABY BEEF"
(di cui all'articolo 27, paragrafo 2)
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale e' determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale e' determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.
Parte di provvedimento in formato grafico
DEFINIZIONE DEI PRODOTTI "BABY BEEF"
(di cui all'articolo 27, paragrafo 2)
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale e' determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale e' determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
ALLEGATO III
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA?ERZEGOVINA
AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI
DELLA COMUNITA'
Parte di provvedimento in formato grafico
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALLA BOSNIA?ERZEGOVINA
AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI
DELLA COMUNITA'
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato IV
ALLEGATO IV
DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA'
DI MERCI ORIGINARIE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA
Le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina nella Comunita' sono soggette alle seguenti concessioni:
Parte di provvedimento in formato grafico
DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA'
DI MERCI ORIGINARIE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA
Le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina nella Comunita' sono soggette alle seguenti concessioni:
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
ALLEGATO V
DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN BOSNIA-ERZEGOVINA
DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITA'
I dazi applicabili ai prodotti della pesca originari della Comunita' saranno smantellati secondo il seguente calendario:
Parte di provvedimento in formato grafico
DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN BOSNIA-ERZEGOVINA
DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITA'
I dazi applicabili ai prodotti della pesca originari della Comunita' saranno smantellati secondo il seguente calendario:
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VI
ALLEGATO VI
STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI
(di cui al titolo V, capitolo II)
SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI
Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.
Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita':
A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
i) ramo vita;
ii) ramo danni;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
5. garanzie e impegni;
6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:
a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
b) cambi,
c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,
d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,
e) valori mobiliari,
f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;
7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi; servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
9. gestione delle attivita' e passivita', ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
11. disponibilita' e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
12. servizi finanziari accessori di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' di cui ai punti da 1 a 11, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.
Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita':
a) attivita' svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
b) attivita' svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
c) attivita' che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI
(di cui al titolo V, capitolo II)
SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI
Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.
Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attivita':
A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:
1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
i) ramo vita;
ii) ramo danni;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;
2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
5. garanzie e impegni;
6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:
a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
b) cambi,
c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni,
d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine,
e) valori mobiliari,
f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;
7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi; servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
9. gestione delle attivita' e passivita', ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
11. disponibilita' e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;
12. servizi finanziari accessori di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' di cui ai punti da 1 a 11, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.
Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attivita':
a) attivita' svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
b) attivita' svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
c) attivita' che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attivita' possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
Allegato VII
ALLEGATO VII
DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE
(di cui all'articolo 73)
1. L'articolo 73, paragrafo 4 del presente accordo riguarda le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);
- accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Ginevra, 1999);
- protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);
- trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);
- convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);
- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);
- accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);
- accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);
- trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);
- trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);
- convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991);
- convenzione sulla concessione di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo - Monaco, 1973, modificata, compresa la revisione del 2000);
- trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).
2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);
- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);
- convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);
- accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);
- convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE
(di cui all'articolo 73)
1. L'articolo 73, paragrafo 4 del presente accordo riguarda le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980);
- accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Ginevra, 1999);
- protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989);
- trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000);
- convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971);
- convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961);
- accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979);
- accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985);
- trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996);
- trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996);
- convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991);
- convenzione sulla concessione di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo - Monaco, 1973, modificata, compresa la revisione del 2000);
- trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).
2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI), Stoccolma, 1967, modificata nel 1979);
- convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- convenzione sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974);
- convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979);
- accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979);
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979);
- convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979);
- trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
Protocollo 1-Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 1-Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 2-Indice
PROTOCOLLO 2
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE
DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI
DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA PER
L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO
TRA LA COMUNITA' E LA BOSNIA-ERZEGOVINA
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 Definizioni
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Articolo 2 Requisiti generali
Articolo 3 Cumulo nella Comunita'
Articolo 4 Cumulo in Bosnia-Erzegovina
Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti
Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Articolo 8 Unita' da prendere in considerazione
Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Articolo 10 Assortimenti
Articolo 11 Elementi neutri
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 12 Principio di territorialita'
Articolo 13 Trasporto diretto
Articolo 14 Esposizioni
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione
da tali dazi
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 16 Requisiti generali
Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione
EUR.1
Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione
EUR.1
Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione
EUR.1
Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base
di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Articolo 21 Contabilita' separata
Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su
fattura
Articolo 23 Esportatore autorizzato
Articolo 24 Validita' della prova dell'origine
Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine
Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate
Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 28 Documenti giustificativi
Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti
giustificativi
Articolo 30 Discordanze ed errori formali
Articolo 31 Importi espressi in euro
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 32 Assistenza reciproca
Articolo 33 Verifica delle prove dell'origine
Articolo 34 Composizione delle controversie
Articolo 35 Sanzioni
Articolo 36 Zone franche
TITOLO VII CEUTA E MELILLA
Articolo 37 Attuazione del protocollo
Articolo 38 Condizioni speciali
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 39 Modifiche del protocollo
Elenco degli allegati
Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II
Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono
essere sottoposti i materiali non originari affinche' il prodotto
trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e
domanda di certificato di circolazione EUR.1
Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura
Allegato V: Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4
Dichiarazioni congiunte
Dichiarazione congiunta relativa al Principato di Andorra
Dichiarazione congiunta relativa alla Repubblica di San Marino
Protocollo 2- Allegato I
Allegato I del protocollo 2
Note introduttive all'elenco dell'allegato II
Nota 1
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste
affinche' si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto
di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6
del protocollo 2.
Nota 2
2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto
ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo
del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione
delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni
prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola
nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima
colonna e' preceduta da "ex"; cio' significa che le regole delle
colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo
descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono piu' voci raggruppate insieme,
o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei
prodotti nella colonna 2 e' espressa in termini generali, le
corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i
prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del
capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a diversi
prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la
designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti
regole delle colonne 3 o 4.
2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde
una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore
puo' scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna
3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non e' riportata
alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.
Nota 3
3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo 2 relative ai
prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario
utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano
indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito
nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in
un altro stabilimento di una parte contraente.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone
che il valore dei materiali non originari incorporati non deve
superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di
forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.
Se la forgiatura e' stata effettuata nella Comunita' a partire da un
lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il
carattere di prodotto originario conformemente alla regola
dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si puo' considerare
originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal
fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o
in un altro stabilimento nella Comunita'. Nell'addizionare il valore
dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto
del valore del lingotto non originario.
3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione
minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni
piu' complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre
l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non puo'
conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego
di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione,
l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti e'
autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non
lo e'.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola
autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono
utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte
salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola
stessa.
Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di
qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..."
significa che si possono utilizzare materiali classificati nella
stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione
diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2
dell'elenco.
3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo'
essere fabbricato a partire da piu' materiali, cio' significa che e'
ammesso l'uso di uno o piu' materiali. Ovviamente, cio' non significa
che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
Ad esempio:
La regola per i tessuti di cui alle voci 5208-5212 autorizza
l'impiego di fibre naturali nonche' tra l'altro, di sostanze
chimiche. Cio' non significa che si debbano utilizzare le une e le
altre, bensi' che si possono usare le une, le altre, oppure le une e
le altre.
3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere
fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non
vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura,
non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per
quanto riguarda i tessili).
Ad esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude
specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso
di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono
prodotti a partire da cereali.
Tuttavia, cio' non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere
ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco,
possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura
ad uno stadio di lavorazione precedente.
Ad esempio:
Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato
con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale
categoria l'unico materiale non originario autorizzato e' il filato,
non e' permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi
ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal
caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno
stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra.
3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non
originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali
percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo
di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai superare la
percentuale piu' elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono
essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui
si riferiscono.
Nota 4
4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le
fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in
uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo
diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali"
comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti
preparate, ma non filate.
4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503,
la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini
o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone
delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da
5301 a 5305.
4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche"
e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali
che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere
utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e
filati o fibre di carta.
4.4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si
intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami
sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
Nota 5
5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla
presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si
applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella
fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non piu'
del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati.
(cfr. anche le note 5.3 e 5.4.)
5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica
esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o
piu' materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la produzione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di
poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di
poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati
metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di
un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di
materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di
larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con
adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203
e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto.
La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non
originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una
fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili)
corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della
voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509
e' un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici
che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una
fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o
filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono
una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne'
pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura), o una
combinazione di entrambi, purche' il loro peso totale non superi il
10% del peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di
cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un
prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' a sua volta un tessuto
misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se
i filati di cotone usati sono essi stessi misti.
Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata
ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici
della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto
misto poiche' si tratta di due materiali tessili di base diversi.
5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di
poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche
rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati.
5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro
consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di
pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di
alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante
incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale
nastro e' del 30%.
Nota 6
6.1. Quando, nell'elenco, viene fatto riferimento alla presente nota,
si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le
controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3
per il prodotto finito in questione, purche' siano classificati in
una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi
l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non
classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili,
possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti
tessili.
Ad esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico,
come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di
articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono
classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, cio' non
vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente
contengono materiali tessili.
6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del
valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto
del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.
Nota 7
7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a
2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti
operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto
spinto;
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini;
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre
attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione.
7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712
consistono nelle seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto
spinto;
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o
all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini;
decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre
attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione;
j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con
impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei
prodotti trattati (metodo ASTM D 1266?59 T);
k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un
processo diverso dalla semplice filtrazione;
l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento
all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno
partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una
pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250°C
in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati
trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli
lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di
migliorare il colore o la stabilita' (ad esempio l'"hydrofinishing" o
la decolorazione);
m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione
atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le
perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli
combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina,
dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina
contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712,
disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e
ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione,
la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione,
la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti
con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste
operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
Protocollo 2- Allegato II
Allegato II del protocollo 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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Protocollo 2- Allegato III
ALLEGATO III DEL PROTOCOLLO 2
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Protocollo 2- Allegato IV
ALLEGATO IV DEL PROTOCOLLO 2
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Protocollo 2- Allegato V
ALLEGATO V DEL PROTOCOLLO 2
Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazione congiunta
relativa al Principato di Andorra
1. La Bosnia-Erzegovina accetta come prodotti originari della
Comunita' ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo 2 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
Dichiarazione congiunta
relativa alla Repubblica di San Marino
1. La Bosnia-Erzegovina accetta come prodotti originari della
Comunita' ai sensi del presente accordo i prodotti originari della
Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo 2 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazione congiunta
relativa al Principato di Andorra
1. La Bosnia-Erzegovina accetta come prodotti originari della
Comunita' ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo 2 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
Dichiarazione congiunta
relativa alla Repubblica di San Marino
1. La Bosnia-Erzegovina accetta come prodotti originari della
Comunita' ai sensi del presente accordo i prodotti originari della
Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo 2 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.
Protocollo 4
PROTOCOLLO 4
SUGLI AIUTI DI STATO ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA
1. Le Parti riconoscono che la Bosnia-Erzegovina deve affrontare
urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico
per garantire la competitivita' globale della sua industria.
2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 71, paragrafo 1, lettera c)
del presente accordo, la compatibilita' degli aiuti di Stato
all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato
I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita'
regionale 2007-2013, e' valutata in base ai criteri derivanti
dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del
trattato CE, compreso il diritto derivato.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
71, paragrafo 1, lettera c) del presente accordo relativamente
all'industria siderurgica, la Comunita' riconosce che, nei primi
cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, la
Bosnia-Erzegovina puo' concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a
scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficolta', a condizione
che:
a) gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le
imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine
del periodo di ristrutturazione,
b) il loro importo e la loro intensita' siano strettamente limitati a
quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalita' e
vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e
c) il paese presenti un programma di ristrutturazione legato ad una
razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti
inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla
ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che
compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti.
4. La Bosnia-Erzegovina presenta alla Commissione europea, a fini di
valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli
piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti
alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformita' con le
condizioni suddette.
Ai fini della loro conformita' con il paragrafo 3 del presente
protocollo, i singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e
approvati dalla pubblica autorita' istituita ai sensi dell'articolo
71, paragrafo 4 del presente accordo.
La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione
nazionale e' conforme ai requisiti del paragrafo 3.
5. La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta
collaborazione con le autorita' nazionali competenti, in particolare
con la pubblica autorita' istituita ai sensi dell'articolo 71,
paragrafo 4, del presente accordo.
Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente
accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel
programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la
ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma,
l'autorita' per il controllo degli aiuti di Stato della
Bosnia-Erzegovina provvede affinche' gli aiuti in questione siano
restituiti.
6. Su richiesta, la Comunita' fornisce assistenza tecnica alla
Bosnia-Erzegovina per l'elaborazione del programma di
ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
7. Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di
aiuti di Stato. E' previsto, in particolare, uno scambio totale e
costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di
acciaio in Bosnia-Erzegovina e sull'attuazione del programma di
ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali.
8. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che
siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il
consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' adottare a tal
fine le opportune norme di applicazione.
9. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica
dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente
protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare
pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione
interna, essa puo' adottare misure opportune previa consultazione del
sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni
lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale
organismo.
Protocollo 7-Allegato I
ALLEGATO I DEL PROTOCOLLO 7
ACCORDO TRA LA COMUNITA'
E LA BOSNIA-ERZEGOVINA
IN MERITO A CONCESSIONI COMMERCIALI PREFERENZIALI RECIPROCHE
PER TALUNI VINI
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Protocollo 7-Appendice 1
APPENDICE 1
ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE
(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 7)
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Protocollo 7-Appendice 2
APPENDICE 2
ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI
UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITA'
(di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 7)
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Protocollo 7-Appendice 3
APPENDICE 3
ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO
(di cui aLL' articolO 12 dell'allegato II del protocollo 7)
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Atto finale Dichiarazioni
ATTO FINALE
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