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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. (10G0113)

Art. 3

Articolo 3


Norme di concorrenza e altre disposizioni di carattere economico


1. Le pratiche seguenti sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possono influire sugli scambi tra due o piu' Parti contraenti:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
ii) l'abuso, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nei territori di tutte le Parti contraenti o in gran parte di essi;
iii) qualsiasi aiuto di Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Qualsiasi pratica contraria al presente articolo e' valutata sulla base dei criteri che derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza applicabili nella Comunita' europea, in particolare quelle degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
3. Ciascuna parte associata provvede a che un organismo pubblico funzionalmente indipendente sia dotato dei poteri necessari per l'applicazione integrale del paragrafo 1, punti i) e ii) per quanto riguarda le imprese private e pubbliche e le imprese alle quali sono stati accordati diritti speciali.
4. Ciascuna parte associata designa o istituisce un'autorita' funzionalmente indipendente, dotata dei poteri necessari per la piena applicazione del paragrafo 1, punto iii). Tale autorita' ha, tra l'altro, il potere di autorizzare regimi di aiuti di Stato e aiuti individuali conformemente al paragrafo 2, e di esigere il recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi.
5. Ciascuna Parte contraente garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato, tra l'altro fornendo alle altre Parti contraenti una relazione annuale, o equivalente documento periodico, secondo la metodologia e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una Parte contraente, un'altra Parte contraente fornisce informazioni su alcuni particolari casi individuali di aiuto pubblico.
6. Ciascuna parte associata redige un inventario completo dei regimi di aiuti esistenti prima dell'istituzione dell'autorita' di cui al paragrafo 4 e rende tali regimi conformi ai criteri citati al paragrafo 2.
7. (a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti contraenti decidono che, per i periodi considerati nel protocollo del presente accordo che contiene le misure transitorie applicabili ad una parte associata, ciascun aiuto pubblico concesso dalla suddetta parte associata e' valutato tenendo conto del fatto che detta parte associata e' considerata alla stregua delle regioni della Comunita' descritte all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato che istituisce la Comunita' europea.
(b) Entro il termine del primo periodo riferito nel protocollo del presente accordo contenente le misure transitorie applicabili a una parte associata, questa parte presenta alla Commissione europea i dati riguardanti il PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II.
L'organismo di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilita' delle regioni della parte associata interessata, cosi come le intensita' massime degli aiuti corrispondenti, per elaborare la carta degli aiuti regionali sulla base degli orientamenti comunitari in materia.
8. Se una delle Parti contraenti ritiene che una pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, puo' adottare misure idonee previa consultazione del Comitato misto o dopo trenta giorni lavorativi dal deferimento per tale parere.
9. Le Parti contraenti scambiano informazioni tenendo conto delle restrizioni imposte dalle esigenze di segreto professionale e commerciale.