Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. (10G0058)
Art. 21
Articolo 21
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti stabiliscono direttamente le disposizioni che regolano l'applicazione del presente Accordo.
2. Viene istituita una Commissione mista italo - norvegese composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore della Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
3. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti stabiliscono direttamente le disposizioni che regolano l'applicazione del presente Accordo.
2. Viene istituita una Commissione mista italo - norvegese composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore della Direzione delle Dogane e delle Accise norvegese o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita', previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonche' per ricercare le soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
3. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni sono regolate per via diplomatica.