Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonche' delega al Governo per la sua attuazione. (10G0003)
Art. 20
Articolo 20
Revisione ed emendamenti
1. L'Organizzazione puo' convocare una Conferenza avente come oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione.
2. L'Organizzazione convoca una Conferenza degli Stati Parti alla presente Convenzione per rivederla o emendarla, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.
3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, si ritiene applicarsi alla Convenzione, salvo che nello strumento venga espressa una disposizione contraria.
Revisione ed emendamenti
1. L'Organizzazione puo' convocare una Conferenza avente come oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione.
2. L'Organizzazione convoca una Conferenza degli Stati Parti alla presente Convenzione per rivederla o emendarla, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.
3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, si ritiene applicarsi alla Convenzione, salvo che nello strumento venga espressa una disposizione contraria.