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Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonche' delega al Governo per la sua attuazione. (10G0003)

Art. 20

Articolo 20
Revisione ed emendamenti

1. L'Organizzazione puo' convocare una Conferenza avente come oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione.
2. L'Organizzazione convoca una Conferenza degli Stati Parti alla presente Convenzione per rivederla o emendarla, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.
3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, si ritiene applicarsi alla Convenzione, salvo che nello strumento venga espressa una disposizione contraria.