Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. (09G0177)
Art. 21
ARTICOLO 21
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO
E L'ESECUZIONE DI SENTENZE
1. La Parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare:
a) una copia autentica ed integrale della sentenza;
b) un'attestazione comprovante che la sentenza e' passata in giudicato;
c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto, in caso di contumacia, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa;
d) un documento comprovante che l'incapace e' stato regolarmente rappresentato, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa;
e) una traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti indicati nelle lettere da a) a d) del presente articolo, nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento in lingua inglese o in lingua francese.
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RICONOSCIMENTO
E L'ESECUZIONE DI SENTENZE
1. La Parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare:
a) una copia autentica ed integrale della sentenza;
b) un'attestazione comprovante che la sentenza e' passata in giudicato;
c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto, in caso di contumacia, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa;
d) un documento comprovante che l'incapace e' stato regolarmente rappresentato, salvo che cio' non risulti dalla sentenza stessa;
e) una traduzione ufficiale della sentenza e dei documenti indicati nelle lettere da a) a d) del presente articolo, nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento in lingua inglese o in lingua francese.