N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riad il 13 gennaio 2007. (09G0169)

Art. 21

Articolo 21
STUDENTI

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
2. Il reddito che uno studente o un apprendista o un tirocinante riceve in corrispettivo di un'attivita' svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non e' imponibile in detto Stato per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalita', purche' il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua formazione professionale.