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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonche' dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito, (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprieta' o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. (09G0122)

Art. 1


ACCORDO
TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
RELATIVO ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO
PRESENTATE DA UNO STATO MEMBRO
NEI CONFRONTI DI UN ALTRO STATO MEMBRO PER DANNI CAUSATI
AI BENI DI SUA PROPRIETA' O DA ESSO UTILIZZATI O GESTITI
O NEL CASO IN CUI UN MILITARE O UN MEMBRO DEL PERSONALE CIVILE
DEI SUOI SERVIZI ABBIA SUBITO FERITE O SIA DECEDUTO
NELL'AMBITO DI UN'OPERAZIONE
DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

VISTO il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il titolo V,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Il Consiglio europeo ha deciso, in applicazione della politica estera e di sicurezza comune, di dotare l'Unione europea delle capacita' necessarie per prendere ed attuare decisioni nell'intero ambito della prevenzione dei conflitti e delle attivita' di gestione delle crisi di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE.
(2) L'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo
allo status
- dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea,
- dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni,
- dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito,

noto come SOFA UE, si applica, in linea generale, soltanto nel territorio metropolitano degli Stati membri.
(3) Le disposizioni dell'articolo 18 del SOFA UE non si applicano alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprieta' o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi armati abbia subito ferite o sia deceduto, qualora l'atto che ha causato il danno, le ferite o il decesso si sia verificato nel territorio dei paesi terzi in cui e' condotta o sostenuta l'operazione UE di gestione delle crisi oppure in alto mare.
(4) Sara' necessario concludere accordi specifici (SOFA) con i paesi terzi ospitanti interessati in caso di esercitazioni o operazioni eseguite al di fuori del territorio degli Stati membri. In linea generale, tali accordi conterranno disposizioni relative alle richieste di indennizzo presentate dai paesi terzi interessati o dai loro cittadini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Ai sensi del presente accordo si intende per:
1. "militari":
a) il personale militare distaccato dagli Stati membri presso il Segretariato generale del Consiglio per costituire lo Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS);
b) il personale militare supplementare degli Stati membri, diverso dal personale delle istituzioni dell'Unione europea, cui l'EUMS puo' ricorrere temporaneamente, su richiesta del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC), per attivita' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;
c) il personale militare degli Stati membri distaccato presso i quartieri generali e le forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea, o il relativo personale, nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni;
2. "personale civile": il personale civile distaccato dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione europea per attivita' nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE, comprese le esercitazioni, o il personale civile, ad eccezione del personale assunto in loco, che lavora con i quartieri generali o le forze o che e' in altro modo messo a disposizione dell'Unione europea dagli Stati membri per le stesse attivita'.