Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di lotta contro la criminalita' tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, fatto a Roma il 6 novembre 2007. (09G0121)
Art. 5
Art. 5.
Entrambe le Parti contraenti possono rifiutare, completamente o parzialmente, la cooperazione, ai sensi del presente Accordo, nei seguenti casi:
a) se la cooperazione viola la propria sovranita' o sicurezza;
b) se la cooperazione e' in conflitto con la normativa nazionale;
c) se la cooperazione mette in pericolo indagini o attivita' in corso nel proprio territorio;
d) se la cooperazione e' in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio.
Entrambe le Parti contraenti possono rifiutare, completamente o parzialmente, la cooperazione, ai sensi del presente Accordo, nei seguenti casi:
a) se la cooperazione viola la propria sovranita' o sicurezza;
b) se la cooperazione e' in conflitto con la normativa nazionale;
c) se la cooperazione mette in pericolo indagini o attivita' in corso nel proprio territorio;
d) se la cooperazione e' in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio.