Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 novembre 2007. (09G0106)
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2
Le Parti istituiranno un Comitato Misto Consultivo che assicuri l'esecuzione del presente Accordo. I suoi compiti includeranno i seguenti punti:
1. Attivita' di carattere tecnico-militare nel settore dell'addestramento;
2. Attivita' di carattere tecnico-amministrativo che includeranno:
a. valutazione e promozione in generale della cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi;
b. esame per le attivita' di competenza, dei problemi importanti e delle divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e proposizione di soluzioni adeguate; quando necessario il Comitato potra' richiedere l'aiuto di esperti;
c. individuazione e definizione dei settori di possibile collaborazione;
d. facilitazione delle attivita', dei rapporti, delle forniture e/o degli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi Governativi e tra gli uni e le altre;
e. definizione dell'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione;
f. sottoposizione all'esame delle rispettive Autorita' nazionali delle eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Il Comitato si riunira' alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, in date che saranno fissate di comune accordo.
Le Parti istituiranno un Comitato Misto Consultivo che assicuri l'esecuzione del presente Accordo. I suoi compiti includeranno i seguenti punti:
1. Attivita' di carattere tecnico-militare nel settore dell'addestramento;
2. Attivita' di carattere tecnico-amministrativo che includeranno:
a. valutazione e promozione in generale della cooperazione tecnica ed industriale tra i due Paesi;
b. esame per le attivita' di competenza, dei problemi importanti e delle divergenze che potrebbero sorgere nella fase attuativa e proposizione di soluzioni adeguate; quando necessario il Comitato potra' richiedere l'aiuto di esperti;
c. individuazione e definizione dei settori di possibile collaborazione;
d. facilitazione delle attivita', dei rapporti, delle forniture e/o degli acquisti diretti tra le Industrie, tra Organi Governativi e tra gli uni e le altre;
e. definizione dell'eventuale supporto tecnico e addestrativo necessario allo sviluppo di programmi di collaborazione;
f. sottoposizione all'esame delle rispettive Autorita' nazionali delle eventuali proposte e raccomandazioni intese a migliorare il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
Il Comitato si riunira' alternativamente nell'uno e nell'altro Paese, in date che saranno fissate di comune accordo.