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Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (09G0085)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese
1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese valdesi e metodiste), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all' , reca: «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.». - Si riporta il testo dell' (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese): «Art. 20. - Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all' , le intese del caso.».

Art. 2.

Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e' sostituito dal seguente:
«3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verra' effettuata in proporzione alle scelte espresse».
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell' , cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF). - 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Tavola valdese concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli della , e 23 della , e con gli enti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. La Tavola valdese utilizzera' le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale. 2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese verranno indicate con la denominazione “Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese metodiste e valdesi)”. 3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verra' effettuata in proporzione alle scelte espresse. 4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrispondera' annualmente, entro il mese di giugno, alla Tavola valdese la somma risultante dall'applicazione del comma 1, calcolata dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alle Chiese rappresentate dalla Tavola valdese. 5. La Tavola valdese, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, trasmette al Ministro dell'interno un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione. 6. Il rendiconto di cui al comma 5 dovra' precisare gli interventi effettuati in Italia e all'estero ed i soggetti attraverso i quali tali interventi siano stati eventualmente operati, con specificazione delle somme attribuite a ciascun intervento. 7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto di cui ai commi 5 e 6, ne trasmette copia, con propria relazione, ai Ministri del tesoro e delle finanze.».

Art. 3.

Entrata in vigore
1. La modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, introdotta dall'articolo 2, decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato Intesa tra la Repubblica Italiana e la Tavola Valdese-art.1

ALLEGATO

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE
MODIFICATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 25 GENNAIO 1993
ED APPROVATA CON LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 409

Articolo 1
(Modifica dell'intesa del 25 gennaio 1993)

1. La Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), considerata l'opportunita' di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409 , convengono ai sensi dell' articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449 , di modificarla con le seguenti disposizioni.

Allegato Intesa tra la Repubblica Italiana e la Tavola Valdese-art.2

Articolo 2.
(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)
1. Il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 e' sostituito dal seguente.
"3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verra' effettuata in proporzione alle scelte espresse".

Allegato Intesa tra la Repubblica Italiana e la Tavola Valdese-art.3

Articolo 3.
(Entrata in vigore)
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 25 gennaio 1993 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Allegato Intesa tra la Repubblica Italiana e la Tavola Valdese-art.4

Articolo 4.
(Norma finale)
1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Roma 4 aprile 2007 br;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Romano Prodi

Il Presidente della Tavola Valdese
Pastora Maria Bonafede