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Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. (09G0084)

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana
e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste
del 7° giorno

1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, ai sensi dell'articolo 37, terzo comma, della citata intesa.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all' , reca: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.». - Si riporta il testo dell'art. 37 dell'intesa, approvata con : «Art. 37. - Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell' , dell'intesa stessa. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. La disposizione di cui all'art. 12 potra' essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al primo comma. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformita' all' , le intese del caso.».

Art. 2.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516
1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, e' sostituito dal seguente:
«1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore».
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell' , cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 14. - 1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore. 2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione. 3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata. 4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato Intesa tra la Repubblica Italiana e l'unione italiana delle chiese-art. 1


ALLEGATO
(articolo 1)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
MODIFICATIVA DELL'ARTICOLO 12 DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE 1986 ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516

PREAMBOLO

La Repubblica Italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, considerata l'opportunita' di procedere alla modificazione dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516 , convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della citata intesa, di modificarla con le seguenti disposizioni:

Articolo 1
(Istituto Avventista di Cultura Biblica)

1. Il comma primo dell'articolo 12 dell'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, firmata il 29 dicembre 1986, e' sostituito dal seguente:

"Articolo 12

1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore".


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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 27/6/2009, n. 147 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Allegato Intesa tra la Repubblica Italiana e l'unione italiana delle chiese-art. 2

Articolo 2
(Legge di approvazione dell'intesa)

1. Il Governo della Repubblica presentera' al Parlamento, ai sensi dell' articolo 8 della Costituzione , apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sara' allegato il testo dell'intesa stessa.

Roma 4 aprile 2007




Il Presidente dell'Unione Italiana
delle Chiese Cristiane Avventiste
Il Presidente del 7° Giorno
del Consiglio dei Ministri Pastore Daniele Benini
On. Romano Prodi




Parte di provvedimento in formato grafico