Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003. (09G0080)
Art. 2
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito. comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:
(a) per quanto concerne la Croazia:
1 - l'imposta sul reddito (porez na dohodak);
2 - l'imposta sugli utili (porez na dobit);
3 - l'imposta locale sul reddito (lokalni porez na dohodak)
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta croata")
(b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche
3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
IMPOSTE CONSIDERATE
1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito. comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:
(a) per quanto concerne la Croazia:
1 - l'imposta sul reddito (porez na dohodak);
2 - l'imposta sugli utili (porez na dobit);
3 - l'imposta locale sul reddito (lokalni porez na dohodak)
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta croata")
(b) per quanto concerne l'Italia:
1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche
3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.