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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003. (09G0080)

Art. 2

Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito. comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:
(a) per quanto concerne la Croazia:

1 - l'imposta sul reddito (porez na dohodak);
2 - l'imposta sugli utili (porez na dobit);
3 - l'imposta locale sul reddito (lokalni porez na dohodak)

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta croata")

(b) per quanto concerne l'Italia:

1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche
2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche
3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.