Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006.
Art. 13
ARTICOLO 13
Relazioni fra i Governi
Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.
Relazioni fra i Governi
Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.