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Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

Art. 13

Articolo 13
Modalita' di trasmissione

1. Le domande di assistenza giudiziaria tra le Parti sono effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero della Giustizia e per Repubblica Algerina Democratica e Popolare dal Ministero della Giustizia.
2. Le domande di assistenza giudiziaria sono ugualmente ammesse per via diplomatica.
3. Gli atti e i documenti trasmessi tra le Parti in originale o in copia autenticata sono esenti da legalizzazione.