Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 1° febbraio 2008.
A norma dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 2008
NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Parisi, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Scotti -----------
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2008, N.8
all'articolo 1:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", assegnando priorita' assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali";
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od organismi e stipulati, assicurando il rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, con persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste";
al comma 6, dopo le parole: "dello Stato," sono inserite le seguenti: "assegnando priorita' all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali,";
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 e' destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso con particolare riferimento al sub-munizionamento antipersona disperso da bombe a grappolo.
6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede all'organizzazione, in Afghanistan o in un Paese limitrofo, di una conferenza di pace regionale della societa' civile, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afgana"".
all'articolo 2:
al comma 3, primo periodo, le parole: "euro 14.675.688" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.503.478";
al comma 6:
al primo periodo, le parole: "euro 103.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 275.710";
al terzo periodo, le parole: "il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita" sono sostituite dalle seguenti: "anche al fine di promuovere la presenza economica italiana nell'area, il predetto funzionario puo' impiegare fino a quattro unita' di supporto";
dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
"11-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attivita' disposte dal presente articolo".
((...)) .
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2008, N.8
all'articolo 1:
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", assegnando priorita' assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali";
al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi e i contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od organismi e stipulati, assicurando il rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, con persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste";
al comma 6, dopo le parole: "dello Stato," sono inserite le seguenti: "assegnando priorita' all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali,";
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di euro 100.000 e' destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso con particolare riferimento al sub-munizionamento antipersona disperso da bombe a grappolo.
6-ter. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede all'organizzazione, in Afghanistan o in un Paese limitrofo, di una conferenza di pace regionale della societa' civile, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative "Afgana"".
all'articolo 2:
al comma 3, primo periodo, le parole: "euro 14.675.688" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.503.478";
al comma 6:
al primo periodo, le parole: "euro 103.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 275.710";
al terzo periodo, le parole: "il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita" sono sostituite dalle seguenti: "anche al fine di promuovere la presenza economica italiana nell'area, il predetto funzionario puo' impiegare fino a quattro unita' di supporto";
dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
"11-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attivita' disposte dal presente articolo".
((...)) .