Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali.
Art. 7.
1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione del "Chernobyl shelter fund", della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con un contributo di euro 8.500.002 suddiviso in euro 2.833.334 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.