Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2008, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione compentente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui strascritti.
Art. 2.
Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2008 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, nell'ambito della missione "fondi da ripartire", programma "fondi da assegnare". Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in 40.000 milioni di euro. ((2))
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2008, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE S.p.A. e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2008, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nella unita' previsionale di base "oneri del debito pubblico" del programma "oneri per il servizio del debito statale", nell'ambito della missione "debito pubblico" del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nella unita' previsionale di base "oneri comuni di parte corrente" del programma "fondi di riserva e speciali" e nella unita' previsionale di base "investimenti" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 997.859.956 euro , 1.600 milioni di euro, 900 milioni di euro, 500 milioni di euro e 15.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'unita' previsionale di base "interventi" del programma "partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", nell'ambito della missione "l'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione 70/243/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'unita' previsionale di base "interventi" del programma "partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", nell'ambito della missione "l'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2007 sono riferiti alla competenza dell'anno 2008 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base di cui al comma 11 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, nelle pertinenti unita' previsionali di base relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille IRPEF Stato di cui all'unita' previsionale di base "interventi" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "rimborso del debito pubblico" del programma "rimborsi del debito statale", nell'ambito della missione "debito pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
16. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base "interventi" del programma "programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza", nell'ambito della missione "tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
17. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base "Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (altre entrate) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'unita' previsionale di base "oneri comuni di parte corrente" del programma "sostegno all'editoria", nell'ambito della missione "comunicazioni" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'unita' previsionale di base "oneri comuni di parte corrente" del programma "promozione dei diritti e delle pari opportunita'", nell'ambito della missione "diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attivita', poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunita' fra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum dall'unita' previsionale di base "oneri comuni di parte corrente" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2008 alle unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "rimborso del debito pubblico" del programma "rimborsi del debito statale", nell'ambito della missione "debito pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
21. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2008, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'unita' previsionale di base "funzionamento" del programma "prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali", nell'ambito della missione "politiche economico-finanziarie e di bilancio", nonche' del programma "concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica", nell'ambito della missione "ordine pubblico e sicurezza" del medesimo stato di previsione.
22. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, da mantenere in servizio nell'anno 2008, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 21, e' stabilito in 50 unita'.
23. Per l'anno 2008 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra le unita' previsionali di base relative al "Fondo sanitario nazionale" e le unita' previsionali di base relative al "Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base "interventi" del programma "incentivi alle imprese", nell'ambito della missione "competitivita' e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche' per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
28. Le somme iscritte nel programma "Presidenza del Consiglio dei Ministri" nell'ambito della missione "organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensita' nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008."
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Tenuto conto delle maggiori esigenze di finanziamento originate dalla crisi economico-finanziaria manifestatasi con particolare intensita' nel quarto trimestre 2008, il limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 245, non si applica fino al 31 dicembre 2008."
Art. 3.
(Stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unita' previsionali di base "restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (restituzione di finanziamenti) e "altre entrate in conto capitale" (rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti) dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti fondi iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitivita' e lo sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo rotativo per le imprese.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2008.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2008 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2008 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2008 nell'ambito della missione "fondi da ripartire", programma "fondi da assegnare". Il Ministro dell'economia e delle finanze e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.
8. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2008 relative al Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate disponibili al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
9. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita' previsionale di base "investimenti" del programma "politiche per il miglioramento delle strutture istituzionali territoriali che partecipano ai processi di coesione e di sviluppo", nell'ambito della missione "sviluppo e riequilibrio territoriale" dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' , (Norme per la sicurezza degli impianti):
«Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica). - 1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla , e' destinato all'attivita' di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, e' iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
La , reca: istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della , derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi.». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n. 48).
- Si riporta il , (Rifinanziamento di interventi in campo economico):
«3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle societa' consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla , e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.»
- Si riporta il (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).
«5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle percentuali di ripartizione gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.»
- Si riporta l' , convertito dalla (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
«1. 1. La societa' di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all' e , convertito, con modificazioni, dalla , e successive integrazioni, nonche' i fondi recati dalla , e dal , convertito, con modificazioni, dalla , ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato , nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art. 6 del richiamato , nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla , e successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta il testo dell' , (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato):
«36. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e' protratto di un anno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.
Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.
[Sono pero' mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite].
I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.».
- Si riporta il testo dell' e successive modificazioni: (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987):
«Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi per la difesa del suolo e per la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati:
a) individua e propone all'autorita' di bacino, nell'ambito di interventi urgenti di cui alla , quelli aventi carattere di assoluta urgenza;
b) formula proposte all'autorita' di bacino relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'art. 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'art. 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilita' finanziarie. La regione Lombardia e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'assetto del piano aggiornato.».
Art. 4.
Stato di previsione del (( Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali )) e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del (( Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali )), per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
((
1-bis. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unita' previsionale di base "interventi" del programma "prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana", nell'ambito della missione "tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si applicano, per l'anno finanziario 2008, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme, versate in entrata dalle Federazioninazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2008.
1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delel politiche sociali, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2008, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione delle unita' previsionali di base "interventi" e "investimenti" del programma "ricerca per il settore della sanita' pubblica", nell'ambito della missione "ricerca e innovazione" dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2008, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministerostesso, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
1-sexies. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa il "Fondo da ripartire per la realizzazione della campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonche' per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area" dell'unita' previsionale di base "oneri comuni" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della sluate e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2008.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociaoi, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2008, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
1-octies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
))
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero
della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2008, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di base "oneri comuni di parte corrente" del programma "giustizia civile e penale", nell'ambito della missione "giustizia" dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unita' previsionale di base, nonche' le iscrizioni alle competenti unita' previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unita' previsionali di base "funzionamento" e "interventi" del programma "amministrazione penitenziaria" e "funzionamento" e "interventi" del programma "giustizia minorile", nell'ambito della missione "giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2008.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2008, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2008 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2008.
5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2008, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili e/o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unita' previsionali di base "funzionamento" e "interventi" del programma "cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali", nell'ambito della missione "l'Italia in Europa e nel mondo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
Note all' relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti e' pubblicata nella GU L 199 del 6 agosto 1977.
- Si riporta il testo dell' (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri).
«Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'art. 2, la competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'art. 6 della presente legge e dai decreto ministeriale 6 agosto 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al .
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato.»
- Si riporta il testo del , e successive modificazioni (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo):
«9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo»:
Art. 7.
Stato di previsione del (( Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca )) e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del (( Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )), per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del (( Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )), e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi per oneri di personale e per l'operativita' scolastica iscritti nelle unita' previsionali di base "oneri comuni" e "investimenti" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del (( Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )).
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il (( Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )) e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra i capitoli relativi al "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e i capitoli relativi al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del (( Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca )).
((
3-bis. L'assegnazioone autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2008, e' comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati gia approvati dal CIPE, nonche' della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale afferente all'area di Monterotondo.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, alla pertinente unita' previsionale di base relativa slla ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universta' e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
))
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero
dell'interno e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (altre entrate), dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2008 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di base "funzionamento" del programma "organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile" e "investimenti" del programma "prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", nell'ambito della missione "soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2008.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2008, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unita' previsionale di base "funzionamento" del programma "pubblica sicurezza", nell'ambito della missione "ordine pubblico e sicurezza".
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 della predetta legge n. 296 del 2006.
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2008, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2008, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell' , (Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e' fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso:
Capitolo 1446.... L. 400.000.000
» 1452.... " 300.000.000
» 1459.... " 500.000.000
» 1469.... " 300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella.».
- Si riporta il testo dell' e successive modificazioni (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali):
«Art. 61 (Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali). - 1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province e' ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'art. 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo e', per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999.
2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle province e' altresi' ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla . La riduzione della dotazione del predetto fondo e' operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole province in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo e' altresi' operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999.
3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di parte corrente.
4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle province delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al , si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.».
- Si riporta il testo del e successive modificazioni (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
«Art. 11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle e , convertito, con modificazioni, dalla , come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.».
- Si riporta il testo del (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):
«5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalita' per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.».
- Si riporta il testo del (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all' , e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base del centro di responsabilita' «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.».
- Per il riferimento all' vedasi in nota all'art. 2.
- Si riporta il testo degli e (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):
«Art. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all' , del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, e' riunito dal 1° gennaio, 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.
Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti».
«Art. 69. I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.».
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10.
Stato di previsione del (( Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti )) e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del (( Ministero delle infrastrutture e dei trasporti )), per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il (( Ministro delle infrastrutture e dei trasporti )), e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilita' del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "investimenti" del programma "politiche urbane e territoriali", nell'ambito della missione "casa e assetto urbanistico" dello stato di previsione del (( Ministero delle infrastrutture e dei trasporti )).
((
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.
2-ter. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2008, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 60 ufficiali piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 5 ufficiali delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2-quater. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2008, e' fissato in 141 unita'.
2-quinquies. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2008, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unita' previsionale di base "funzionamento" del programma "sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste", nell'ambito della missione "ordine pubblico e sicurezza" del medesimo stato di previsione.
2-sexies. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e di contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
2-septies. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi delle unita' previsionali di base delle capitanerie di porto in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle capitanerie di porto, di cui all'unita' previsionale di base "funzionamento" del programma "sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste", nell'ambito della missione "ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2008, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle capitanerie di porto, di cui all'unita' previsionale di base "funzionamento" del programma "sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste", nell'ambito della missione "ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2008, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
))
Art. 11.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2008, N. 167 ))
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero
della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2008, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 66;
2) Marina n. 32;
3) Aeronautica n. 22;
4) Carabinieri n. 301;
1) Esercito n. 66;
2) Marina n. 32;
3) Aeronautica n. 22;
4) Carabinieri n. 301;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 159;
3) Aeronautica n. 64;
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 159;
3) Aeronautica n. 64;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 51;
2) Marina n. 16;
3) Aeronautica n. 10.
1) Esercito n. 51;
2) Marina n. 16;
3) Aeronautica n. 10.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno finanziario 2008, in n. 102 unita'.
4. La forza organica dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria dell'Esercito a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2008, in n. 1.028 unita'.
5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2008, in n. 648 unita'.
6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, e' fissata, per l'anno finanziario 2008, in n. 369 unita'.
7. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, di cui all'unita' previsionale di base "interventi" dei programmi "funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare" e "pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", nonche' per l'ammodernamento ed il rinnovamento, di cui all'unita' previsionale di base "funzionamento" dei programmi "approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza", "approntamento e impiego delle forze terrestri", "approntamento e impiego delle forze navali", "approntamento e impiego delle forze aeree" e "pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", nell'ambito della missione "difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2008, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unita' previsionali di base "interventi" dei programmi "funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare" e "pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", nell'ambito della missione "difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2008, i prelevamenti dai "Fondi a disposizione" relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritti nell'unita' previsionale di base "funzionamento" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire".
10. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell' ):
«Art. 21. Ufficiali ausiliari.
1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo;
b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi dei titoli II e III della ;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative.
3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e' fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale.».
- Si riporta il testo del (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell' ):
1-bis. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia e' determinata annualmente con la legge di bilancio.».
- Si riporta il testo dell' (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate).:
«Art. 9. L'organico dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e' cosi' stabilito:
aiutanti di battaglia e marescialli maggiori.... 3.500
marescialli capi.... 4.000
marescialli ordinari.... 4.500
sergenti maggiori.... 8.500
L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio e' stabilito in 1.900 unita'.
La forza organica dei sergenti e dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e in rafferma e' determinata annualmente con la legge di bilancio.».
- Si riporta il testo del (Modifiche all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina):
«I sottufficiali della Marina militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono il grado di secondo capo volontario in rafferma e quelli che, a norma del successivo art. 22, saranno ripristinati nella posizione di volontari raffermati verranno computati nella forza organica dei secondi capi in rafferma.».
- Si riporta il testo dell'ultimo comma dell' , (Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate):
«La forza organica dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria e rafferma e' determinata con la legge di bilancio.».
- Si riporta il testo dei e (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato):
«Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione e' protratto di un anno.
I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.».
- Si riporta il testo dell'art. 61-bis del gia' citato :
«Art. 61-bis. Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.».
- La e successive modificazioni reca: Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1982, n. 253).
- Si riporta il testo dell' (Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell' ):
«Art. 2 (Disposizioni in materia di organismi consultivi). - 1. E istituito, presso il Ministero della difesa, un comitato consultivo presieduto dal segretario generale della Difesa.
2. Il comitato e' composto dal sottocapo di stato maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale.
3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificita' degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i direttori generali competenti.
4. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del segretario generale della Difesa.
5. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di contratto derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi dell' , d'importo eccedente quello indicato all' , per gli appalti di lavori pubblici.
6. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruita' e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.
7. Le disposizioni di cui all' , non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto relativi a sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.».
- Si riporta il testo degli e (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari):
«Art. 20 - Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 11 ed ai bisogni di cui all'art. 39 e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra un fondo a disposizione.
La prelevazione di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per le finanze registrato alla Corte dei conti.
I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.».
«44 - Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della marina militare».
- Si riporta il testo dell' (Norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici):
«Art. 7. Nello stato di previsione della spesa del ministero dell'aeronautica e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del ministro per le finanze da registrarsi alla corte dei conti.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre, n. 424 reca: Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell' . (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17).
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari
e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2008, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
4. Per l'anno finanziario 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno medesimo delle somme iscritte al capitolo 2827 nell'unita' previsionale di base "interventi" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base relative ad investimenti le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base "investimenti" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'unita' previsionale di base "investimenti" del programma "interventi per soccorsi", nell'ambito della missione "soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'attivita' antincendi e di protezione civile.
8. Per l'anno 2008, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2008 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle Amministrazioni ed Enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2008 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati destinate alle attivita' sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' e successive modificazioni (Legge quadro sulle aree protette):
«Art. 31 (Beni di proprieta' dello Stato destinati a riserva naturale). - 1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell' , del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata , la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attivita' di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla .
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilita' con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell' .
3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e' affidata all'Ente parco.
4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell' ».
- Si riporta il testo dell' (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della ):
«Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell' , hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla .
2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata».
- Il reca:
Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129).
- Il reca:
Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n. 146).
- Il reca:
Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell' . (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005, n. 136).
- Si riporta il testo del (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):
«Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro e' istituito un fondo la cui dotazione e' alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al , e successive modificazioni.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».
- La reca:
Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305).
- Il reca:
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.).
- Il Regolamento (CE) del 21 giugno 2006 n. 885/2006 reca: modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR. (Pubblicato nella G.U.C.E. 23 giugno 2006, n. L 171).
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, rispettivamente nell'ambito della unita' previsionale di base "interventi" e nell'ambito della unita' previsionale di base "investimenti" dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2008, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, del programma "sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo" di cui alla missione "tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici".
Art. 15.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2008, N. 167 ))
Art. 16.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2008, N. 167 ))
Art. 17.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2008, N. 167 ))
Art. 18.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2008, N. 167 ))
Art. 19.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2008, N. 167 ))
Art. 20.
(Totale generale della spesa)
1. E' approvato, in euro 730.838.080.927 in termini di competenza ed in euro 752.272.438.043 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2008.
Art. 21.
(Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008, con le tabelle allegate.
Art. 22.
Disposizioni diverse
1. Per l'anno finanziario 2008, le spese considerate nelle unita' previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2008, le spese per investimenti delle unita' previsionali di base dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unita' previsionale di base relativa al "Fondo per i programmi regionali di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2008 alle pertinenti unita' previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
6. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilita' esistenti su altre unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unita' previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonche' di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
8. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, (( e al decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, )) il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unita' previsionali di base.
9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2007 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonche' previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra capitoli delle unita' previsionali di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli di unita' previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operativita' delle amministrazioni.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
11. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2008, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unita' previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
13. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unita' previsionali di base "funzionamento", per le spese relative al fitto di locali delle amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalita' tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
16. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
17. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio nell'ambito delle pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.
18. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra le unita' previsionali di base di conto capitale degli stati di previsione interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.
19. Per l'anno finanziario 2008, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per le medesime finalita' e per la migliore flessibilita' gestionale del bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell'ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione.
20. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2008, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
22. Ai fini di assicurare alle Amministrazioni la necessaria flessibilita' nella gestione delle risorse a seguito della ristrutturazione del bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad effettuare con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative tra capitoli della medesima unita' previsionale di base di parte corrente "funzionamento, interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico" e di conto capitale "investimenti e oneri comuni", che sono stati frazionati per la loro allocazione sui diversi programmi dello stesso stato di previsione.
23. I Ministri competenti, nell'ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilita' amministrativa. Le variazioni medesime non devono comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno.
24. Per l'anno finanziario 2008, le unita' previsionali di base sono individuate nell'allegato alla presente legge.
Art. 23.
(Bilancio pluriennale)
1. E' approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2008-2010, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della gia' citata :
«Art. 4 (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio pluriennale di previsione e' elaborato in termini di competenza dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, e copre un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente:
a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente);
b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
2. Il bilancio pluriennale e' redatto per unita' previsionali di entrata e di spesa; nell'ambito di quest'ultima vengono evidenziati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed e' aggiornato annualmente.
3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio pluriennale, devono essere motivate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni derivanti dagli andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli interventi programmatici.
4. Il bilancio pluriennale e' approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio.
La versione prevista alla lettera a) del comma 1 e' integrata con gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica eventualmente gia' approvati.».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007
NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
Tabella A
Tabella A
Unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2008 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
1.1.5 - Oneri del debito pubblico (capp. 4015 e 4016);
1.5.2 - Interventi (capp. 3810, 3811, 3812, 3813 e 3814);
3.10.2 - Interventi (capp. 2750 e 2751);
15.3.2 - Interventi (capp. 2700, 2702 e 2704);
26.1.5 - Oneri del debito pubblico (capp. 2214, 2215, 2216, 2219, 2221, 2316 e 3100).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
1.6.1 - Funzionamento (capp. 1501 e 1503);
1.9.1 - Funzionamento (capp. 2502 e 2503).
Unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2008 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
1.1.5 - Oneri del debito pubblico (capp. 4015 e 4016);
1.5.2 - Interventi (capp. 3810, 3811, 3812, 3813 e 3814);
3.10.2 - Interventi (capp. 2750 e 2751);
15.3.2 - Interventi (capp. 2700, 2702 e 2704);
26.1.5 - Oneri del debito pubblico (capp. 2214, 2215, 2216, 2219, 2221, 2316 e 3100).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
1.6.1 - Funzionamento (capp. 1501 e 1503);
1.9.1 - Funzionamento (capp. 2502 e 2503).
Tabella B
Tabella B
Unita' previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
3.11.7 - Altre spese in c/capitale (cap. 7415).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture:
1.1.6 - Investimenti (cap. 7341);
2.3.6 - Investimenti (cap. 7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
2.11.6 - Investimenti (capp. 7000 e 7101).
Stato di previsione del Ministero dei trasporti:
1.1.6 - Investimenti (cap. 7100).
Unita' previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
3.11.7 - Altre spese in c/capitale (cap. 7415).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture:
1.1.6 - Investimenti (cap. 7341);
2.3.6 - Investimenti (cap. 7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
2.11.6 - Investimenti (capp. 7000 e 7101).
Stato di previsione del Ministero dei trasporti:
1.1.6 - Investimenti (cap. 7100).
Allegato
QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato
UNITA' PREVISIONALI DI BASE PER IL 2008
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((1))
STATI DI PREVISIONE
TABELLA N. 1
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 2
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TABELLA N. 3
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TABELLA N. 4
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TABELLA N. 5
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TABELLA N. 6
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TABELLA N. 7
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA N. 8
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TABELLA N. 9
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TABELLA N. 10
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TABELLA N. 11
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TABELLA N. 12
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TABELLA N. 13
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TABELLA N. 14
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TABELLA N. 15
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TABELLA N. 16
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TABELLA N. 17
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TABELLA N. 18
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TABELLA N. 19
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-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 17 ottobre 2008, n. 167 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le modifiche alle unita' previsionali di base individuate per il 2008 nell'allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 245 , sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge" di seguito riportate:
"ALLEGATO
UNITA' PREVISIONALI DI BASE PER IL 2008
Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato
UNITA' PREVISIONALI DI BASE PER IL 2008
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((1))
STATI DI PREVISIONE
TABELLA N. 1
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TABELLA N. 2
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TABELLA N. 3
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TABELLA N. 4
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TABELLA N. 5
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TABELLA N. 6
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TABELLA N. 7
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TABELLA N. 8
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TABELLA N. 9
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TABELLA N. 10
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TABELLA N. 11
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TABELLA N. 12
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TABELLA N. 13
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TABELLA N. 14
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TABELLA N. 15
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TABELLA N. 16
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TABELLA N. 17
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TABELLA N. 18
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TABELLA N. 19
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 17 ottobre 2008, n. 167 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le modifiche alle unita' previsionali di base individuate per il 2008 nell'allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 245 , sono riportate nell'allegato 1 alla presente legge" di seguito riportate:
"ALLEGATO
UNITA' PREVISIONALI DI BASE PER IL 2008
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