Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui privilegi e le immunita' della Corte penale internazionale, fatto a New York il 10 settembre 2002.
Art. 20
Articolo 20
Vittime
1. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformita' con le regole da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova godranno dei seguenti privilegi, immunita' e facilitazioni nella misura in cui cio' sia necessario per comparire dinanzi alla Corte, anche durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a) immunita' da arresto o detenzione personale;
b) immunita' dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;
c) immunita' da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunita' continuera' ad essere concessa loro anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte;
d) esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte.
2. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformita' con le regole da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova e che godono dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno dotati dalla Corte di un documento attestante la loro partecipazione ai procedimenti della Corte e che specifichi la durata di tale partecipazione.
Vittime
1. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformita' con le regole da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova godranno dei seguenti privilegi, immunita' e facilitazioni nella misura in cui cio' sia necessario per comparire dinanzi alla Corte, anche durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a) immunita' da arresto o detenzione personale;
b) immunita' dal sequestro del bagaglio personale, tranne nel caso in cui sussistano gravi motivi per ritenere che il bagaglio contenga articoli la cui importazione o esportazione sono vietate per legge o controllate da regole di quarantena dello Stato Parte interessato;
c) immunita' da procedimenti legali di qualunque genere per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti durante la loro comparsa dinanzi alla Corte; tale immunita' continuera' ad essere concessa loro anche dopo la loro comparsa dinanzi alla Corte;
d) esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione o dalla registrazione degli stranieri durante i viaggi effettuati per comparire dinanzi alla Corte.
2. Le vittime che partecipano ai procedimenti in conformita' con le regole da 89 a 91 delle Regole di procedura e prova e che godono dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno dotati dalla Corte di un documento attestante la loro partecipazione ai procedimenti della Corte e che specifichi la durata di tale partecipazione.